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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40634/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva definito il giudizio con accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale, in violazione dell'accordo intervenuto tra le parti, avrebbe aumentato la pena pecuniaria fino a euro 300 di multa. Dalla motivazione emerge però che, nel verbale dell'udienza del 26 giugno 2025, l'accordo riguardava solo la riduzione della pena detentiva a sei mesi di reclusione, lasciando invariata la multa fissata in primo grado in euro 200; la Corte di appello ha quindi recepito integralmente l'accordo, riducendo la sola pena detentiva e confermando nel resto la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato in appello può riguardare anche soltanto una componente del trattamento sanzionatorio; se l'accordo lascia invariata la pena pecuniaria, il giudice di appello che confermi tale aspetto non viola l'intesa tra le parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice deve attenersi ai termini dell'accordo tra le parti; non sussiste violazione dell'intesa se la decisione recepisce pedissequamente quanto concordato e conferma gli aspetti rimasti estranei all'accordo.
  • Quando l'accordo di concordato incide esclusivamente sulla pena detentiva, la pena pecuniaria fissata in primo grado resta ferma se non espressamente modificata nell'intesa.
  • Il ricorso per cassazione che censuri come aumento di pena una statuizione in realtà conforme all'accordo processuale è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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