Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 2775 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento -associazioni non riconosciute-corresponsabilità solidale nei debiti tributari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'estensione della responsabilità personale e solidale prevista dall'articolo 38 del codice civile per le obbligazioni di un'associazione non riconosciuta. In particolare, occorre stabilire se tale responsabilità ricada anche sui debiti d'imposta e sulle sanzioni, nonostante il soggetto non sia necessariamente il legale rappresentante formale dell'associazione. La responsabilità non deriva dalla mera qualità di associato o dalla posizione astrattamente ricoperta, ma dalla concreta ingerenza nella gestione dell'ente. Tuttavia, per i debiti tributari, può essere responsabile anche chi, in ragione del ruolo svolto, abbia diretto complessivamente la gestione associativa nel periodo d'imposta considerato.

La decisione

Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: la responsabilità solidale può essere estesa, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, sia al tributo non versato sia alle sanzioni pecuniarie, quando sia dimostrato che il soggetto abbia concretamente diretto la gestione dell'associazione nel periodo rilevante. Non è invece sufficiente la semplice appartenenza all'associazione o la sola qualifica formale, in assenza di prova dell'effettiva ingerenza nella gestione.

Norme richiamate

  • Articolo 38 del codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La norma tutela i creditori in assenza di un sistema di pubblicità legale sul patrimonio dell'associazione. La responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia concretamente agito o diretto l'attività dell'ente e, in materia tributaria, può comprendere sia il tributo sia le sanzioni.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità per i debiti tributari non deriva automaticamente dalla semplice qualità di associato o dalla carica formalmente ricoperta.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare una concreta ingerenza del soggetto nella gestione dell'associazione, considerando attività effettive come la direzione, la gestione economica, i rapporti con i terzi o la presentazione degli adempimenti fiscali.
  • Chi dirige di fatto la gestione associativa può essere chiamato a rispondere solidalmente sia delle imposte non versate sia delle sanzioni, anche se non è il rappresentante formale dell'ente.
  • La responsabilità può riguardare il periodo in cui il soggetto ha esercitato concretamente funzioni direttive; non è sufficiente collegarlo all'associazione in modo generico o per periodi diversi.
  • In caso di contestazione, è decisivo verificare quali prove dimostrino l'effettivo esercizio dei poteri gestori e distinguere tale ingerenza dalla mera partecipazione alla compagine associativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.