Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04180/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato le condanne di primo grado per reati connessi allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Marono censura errata valutazione degli elementi probatori e contesta il calcolo della prescrizione (art.157 e 161 c.p.). Mira deduce insufficienza e genericità della prova derivante dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, nonché eccessività del trattamento sanzionatorio e motivazione sulla recidiva. Vernengo lamenta l'inutilizzabilità di intercettazioni disposte per altro reato (art. 74 d.P.R. 309/90), carenza e illogicità della motivazione sulla sua presunta partecipazione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e disparità di trattamento rispetto al correo che ha patteggiato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità, manifesta infondatezza o perché proponevano una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. In particolare: il motivo di Marono sulla responsabilità è stato ritenuto una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il suo motivo sulla prescrizione è stato considerato manifestamente infondato in quanto il calcolo effettuato dai giudici di merito (tenendo conto della recidiva specifica e delle sospensioni) è corretto e la prescrizione non è maturata. Anche i motivi del Mira sono stati ritenuti generici e meramente oppositivi rispetto alla valutazione dei giudici di merito; la contestazione della recidiva e della pena è inammissibile per carenza di specificità. I motivi del Vernengo, inclusa l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sono stati dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni e sufficienti gli elementi probatori che dimostrano i contatti, i depositi e le trattative. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La norma penale sulla disciplina degli stupefacenti è stata applicata per qualificare i fatti e per valutare aggravanti (comma 6) e la specifica fattispecie di traffico (comma 4). La Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione di concorso e le aggravanti rilevate.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Citata in relazione all'iscrizione per reato associativo e all'autorizzazione alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, per la specificità del reato associativo finalizzato ai delitti di cui all'art.73, l'autorizzazione potesse estendersi ai reati fine e quindi le intercettazioni fossero utilizzabili.

  • art. 157 cod. pen.

    La recidiva specifica incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo (e, per effetto degli atti interruttivi, anche su quello massimo). La Corte ha confermato che la recidiva rileva nel computo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    La norma sugli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione è stata interpretata nel senso che la recidiva e gli atti interruttivi influenzano il termine massimo di prescrizione; la Corte ha ritenuto corretto il calcolo dei giudici di merito.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Invocata nella censura per omessa motivazione sull'inutilizzabilità di intercettazioni; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non documentata, quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma di chiusura procedurale: in caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per chiedere la rivalutazione dei fatti o delle prove: i ricorsi che si limitano a una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili per genericità o manifesta infondatezza.
  • Le contestazioni generiche alle intercettazioni o ai servizi di osservazione devono indicare specificamente gli atti viziati e produrre la documentazione necessaria; eccezioni non documentate sono inammissibili.
  • La recidiva specifica incide sul calcolo della prescrizione: va considerata nel termine minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche nel termine massimo; dunque le impugnazioni sul punto devono spiegare e documentare il calcolo alternativo per essere ammissibili.
  • L'utilizzabilità di intercettazioni disposte per reati associativi può estendersi ai reati- fine connessi quando l'autorizzazione sia mirata all'organizzazione finalizzata agli stessi delitti; contestazioni occasionali senza prove documentali difficilmente prevalgono.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio o sulla valutazione della personalità del condannato sono spesso inammissibili in Cassazione se mirano a una nuova valutazione della congruità della pena senza dimostrare arbitrarietà o illogicità motivazionale.
  • Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità è necessario formulare motivi specifici, autosufficienti e non meramente oppositivi rispetto alla motivazione dei giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.