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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 571 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 12 - NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI - TRASFERIMENTO RESIDENZA ANAGRAFICA - Ultrattività - Esclusione - Ragioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notifica di un avviso di accertamento esecutivo effettuata il 1° giugno 2016 presso la precedente residenza anagrafica del contribuente, mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. Il contribuente aveva trasferito la residenza, all'interno dello stesso Comune, il 18 maggio 2016 e aveva comunicato la variazione all'Agenzia delle Entrate il 23 maggio 2016, prima della notifica. L'Agenzia sosteneva che la notifica fosse valida in virtù dell'ultrattività di trenta giorni della precedente residenza prevista dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento e gli effetti invalidanti sull'atto consequenziale, ossia la comunicazione di presa in carico ai fini della riscossione. La precedente abitazione non poteva più essere considerata il luogo utile per la notifica, poiché il contribuente aveva già trasferito la residenza e ne aveva informato tempestivamente l'Amministrazione finanziaria. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

    La regola prevede, in via generale, l'ultrattività della precedente residenza per trenta giorni dalla variazione anagrafica, così da consentire all'Amministrazione finanziaria di aggiornare i propri dati. Tuttavia, tale ultrattività non opera quando il contribuente abbia comunicato tempestivamente all'Amministrazione il nuovo indirizzo, eliminando così l'esigenza di tutela informativa dell'Amministrazione.

  • Art. 140 c.p.c.

    Procedura di notificazione in caso di irreperibilità relativa, mediante deposito presso la Casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata informativa.

    La procedura è valida solo se applicata presso un luogo che costituisca effettivamente l'abitazione o il recapito del destinatario al momento della notifica. Non può validamente essere eseguita presso la precedente residenza quando il trasferimento sia già intervenuto e sia stato comunicato all'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'ultrattività di trenta giorni della precedente residenza prevista per le notifiche tributarie non costituisce una protezione automatica dell'Amministrazione quando il contribuente abbia comunicato tempestivamente il nuovo indirizzo.
  • Per valutare la validità della notifica occorre verificare sia la data del trasferimento sia la data in cui il contribuente ha comunicato la variazione all'Amministrazione, confrontandole con la data della notifica.
  • La notifica mediante art. 140 c.p.c. deve essere effettuata presso un luogo che sia ancora l'effettiva abitazione o il recapito del destinatario; il semplice riferimento a una precedente residenza anagrafica non è sufficiente se l'Amministrazione era già informata del nuovo indirizzo.
  • La tempestiva comunicazione del cambio di residenza o domicilio fiscale rafforza la posizione del contribuente e può rendere contestabile una notifica eseguita al vecchio indirizzo.
  • L'atto tributario non correttamente notificato può essere impugnato insieme all'atto successivo che lo renda per la prima volta conoscibile al contribuente, come una comunicazione di presa in carico o un atto della riscossione.

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