Sentenza del 12/06/2019 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Accertamento IRES; IVA; IRAP - Fatture in assenza di strutture, modalità di pagamento e di indizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato affermato che l’Amministrazione finanziaria può desumere l’inesistenza delle passività anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e che spetta al giudice tributario di merito valutarne la sussistenza. Il contribuente, dal canto suo, deve fornire elementi ulteriori rispetto alle sole fatture per dimostrare l’effettività delle operazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la ripresa fiscale fondata sulla ritenuta inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture. La questione riguarda l’onere della prova: la mera esibizione delle fatture non è sufficiente a dimostrare l’effettività dei costi e delle operazioni quando mancano ulteriori elementi, quali una struttura organizzativa del fornitore, concrete modalità di pagamento e altri indizi idonei a confermare la reale esecuzione delle prestazioni.
Norme richiamate
Art. 39 D.P.R. 600/1973
l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di contestare costi e passività sulla base di presunzioni semplici, quando gli elementi indiziari risultino complessivamente gravi, precisi e concordanti.
Principio giurisprudenziale richiamato dalla Suprema Corte, sentenza n. 11155/2014
La produzione delle sole fatture non dimostra automaticamente l’effettività delle operazioni. Il contribuente deve poter fornire ulteriori elementi verificabili, come documentazione dell’attività svolta, struttura e operatività del fornitore, pagamenti tracciabili e altri indizi coerenti.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, la fattura è un documento necessario ma non necessariamente sufficiente a provare che la prestazione sia stata realmente eseguita.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre elementi complementari, quali contratti, ordini, documenti di trasporto, report delle prestazioni, corrispondenza commerciale, pagamenti tracciabili e prova dell’effettiva utilità del costo per l’attività d’impresa.
- L’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su un insieme di indizi; non è sempre necessario dimostrare l’inesistenza dell’operazione con una prova diretta.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta principalmente al giudice tributario di merito.
- La mancanza di una struttura organizzativa o di un’effettiva capacità operativa del fornitore, associata ad anomalie nei pagamenti o ad altri elementi incoerenti, può rafforzare la presunzione di inesistenza delle operazioni.
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