Cassazione Penale, Sentenza n. 40752/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva riqualificato il capo 1) da associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) ad associazione per delinquere semplice (art. 416). Il PM contestava l'erronea applicazione delle norme penali (artt. 416-bis, 416-bis.1 e 416) e la motivazione ritenuta contraddittoria e illogica, sostenendo che il sodalizio aveva impiegato il metodo mafioso per assumere il controllo del mercato delle false fatturazioni nel territorio bresciano e che erano emerse condotte intimidatorie (es. allontanamento dal territorio di un ristoratore, Cotroneo). Inoltre il PM ha rilevato il proprio interesse all'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., in quanto la riqualificazione incideva negativamente sulla prospettazione accusatoria e sulle misure cautelari (durata massima e presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del PM a proporre ricorso, ma ha dichiarato il ricorso infondato. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del Riesame: dalla ricostruzione investigativa non risultano provati né un collegamento strutturale con la 'casa madre' calabrese né una esaustiva esteriorizzazione del metodo mafioso nell'ambito della nuova associazione autonoma. Pur riconoscendo che un'associazione mafiosa puo avere come scopo il controllo di specifiche attivita economiche, la Corte ha ritenuto necessario dimostrare, anche per una compagine dedita prevalentemente a false fatturazioni, forme rilevabili di esteriorizzazione della forza intimidatrice o evidenze della percezione di assoggettamento/omerta nel territorio. La mancanza di specifiche indagini sul collegamento con la cosca calabrese e l'assenza di elementi che dimostrino l'effettiva esteriorizzazione dell'intimidazione hanno portato alla conferma della riqualificazione in associazione semplice; pertanto il ricorso del PM è respinto.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Disciplina l'associazione per delinquere semplice; la Corte ha ritenuto applicabile questo articolo alla fattispecie in mancanza di prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso o del collegamento con una 'casa madre'.
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di stampo mafioso e pone come elemento caratterizzante il 'metodo mafioso', ossia la forza intimidatrice capace di generare assoggettamento e omerta. La Corte ha osservato che, per un'associazione nuova e autonoma, occorre prova dell'esteriorizzazione di tale metodo o di un collegamento con una struttura mafiosa storica.
art. 416-bis, terzo comma cod. pen.
Consente che il programma criminoso dell'associazione mafiosa includa l'acquisizione o il controllo di attivita economiche; la Corte ha ricordato che tale finalità puo sussistere anche se il controllo riguarda un settore specifico, ma rimane necessario dimostrare come si manifesti la forza intimidatrice.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso; nella motivazione la Corte non ha tratto elementi specifici da questa disposizione oltre che avere richiamato il quadro normativo relativo all'associazione mafiosa e alle sue forme aggravate o con particolari manifestazioni.
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare in cassazione l'ordinanza del riesame; la Corte ha confermato che l'interesse sussiste quando la riqualificazione incide negativamente sulla prospettazione accusatoria e sulle misure cautelari.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal PM in relazione alla presunzione e alla durata delle misure cautelari; la Corte ha riconosciuto la rilevanza dell'incidenza della qualificazione giuridica sulla durata massima della custodia cautelare ma ha comunque ritenuto infondato il ricorso per mancanza di prova della natura mafiosa dell'associazione.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare l'ordinanza del riesame anche se la misura cautelare è confermata, quando la riqualificazione del reato comporta effetti peggiorativi sulla prospettazione accusatoria o sulla durata delle misure.
- Per qualificare un'associazione come di stampo mafioso non basta l'autodefinizione nel capo di imputazione: per una nuova associazione autonoma occorre dimostrare la esteriorizzazione del 'metodo mafioso' o un collegamento strutturale con la 'casa madre'.
- La forza intimidatrice tipica dell'art. 416-bis può manifestarsi in modi non esclusivamente violenti o espliciti; tuttavia, anche in settori economici 'cartolari' o informatici, è necessario fornire elementi concreti che dimostrino la percezione di assoggettamento o atti di intimidazione riferibili all'associazione.
- La presenza di persone condannate in altra sede per reati mafiosi non è di per sé sufficiente a qualificare come mafiosa una nuova compagine: serve prova del collegamento operativo o della replica del modulo organizzativo e della relativa fama intimidatrice.
- Quando l'attività del sodalizio è concentrata su un unico settore economico, l'analisi deve essere calibrata: possono esistere forme 'silenti' di intimidazione legate al controllo economico, ma il giudice deve motivare in modo puntuale come tali forme si traducano in elemento tipico del metodo mafioso.
- La mancanza o l'insufficienza di specifiche investigazioni dirette a verificare i collegamenti o l'esteriorizzazione del metodo (es. destinazione di denaro, rapporti con altre cosche, effetti sul mercato) può rendere debole la qualificazione mafiosa.
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