Cassazione Penale, Sentenza n. 9150/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona sostenendo che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al reato previsto dall'art. 337 cod. pen., e quindi la Corte di appello avrebbe erroneamente assolto l'imputata per difetto di punibilità invocando l'art. 131-bis
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i fatti siano stati commessi il 11/12/2018, quindi anteriormente alla modifica normativa introdotta dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53 che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis ad alcune fattispecie (tra cui l'art. 337 se commesso contro un pubblico ufficiale). Alla luce del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.) e della giurisprudenza costituzionale citata, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, nel testo vigente al 2018, poteva essere correttamente applicata ai fatti in esame; conseguentemente la sentenza di assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis) resa dalla Corte di appello è stata ritenuta legittima. La Corte ha inoltre rilevato la regolarità delle notificazioni ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
«nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta o per l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»
Nel testo vigente al momento del fatto (2018) operava come causa di esclusione della punibilità per reati di modesta entità e, applicata a fatti anteriori alle modifiche normative successive, può giustificare l'assoluzione per particolare tenuità
art. 337 cod. pen.
Reato contestato alla ricorrente; la norma è tra quelle che, dopo la riforma del 2019/2022, è stata espressamente indicate come non compatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis quando commessa contro un pubblico ufficiale, ma tale esclusione non opera retroattivamente per fatti anteriori alla riforma
d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (conv. L. 8 agosto 2019, n. 77)
Ha modificato il comma 2 dell'art. 131-bis introducendo l'esclusione della particolare tenuità per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis commessi contro un pubblico ufficiale; tale deroga è normativa più sfavorevole e quindi non applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha ulteriormente modificato l'art. 131-bis (comma 1 e inserimento del comma 3) elencando reati per i quali l'offesa non può essere di particolare tenuità; anch'essa non retroagisce rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la regolarità delle notificazioni dell'avviso d'udienza al difensore; la Corte ha ritenuto regolarmente eseguite le notificazioni
art. 25 Cost.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole: modifiche peggiorative della disciplina penale non possono applicarsi a fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore
Corte costituzionale, sentenze n. 30 del 2021 e n. 156 del 2020
Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui l'esclusione di talune fattispecie dall'ambito di applicazione di una causa di non punibilità costituisce una disposizione peggiorativa che non si applica retroattivamente
Massime di principio
- Se il fatto è commesso prima di una modifica normativa che esclude l'applicazione di una causa di non punibilità a specifiche fattispecie, la causa va valutata secondo il testo vigente al momento del fatto; le modifiche peggiorative non retroagiscono (art. 25 Cost.)
- L'art. 131-bis va interpretato concretamente in base al testo applicabile alla data del fatto: cambiamenti legislativi successivi che ampliano le esclusioni all'applicabilità dell'istituto non incidono sui fatti anteriori
- Quando il legislatore indica espressamente determinate fattispecie come escluse dalla particolare tenuità (es. reati commessi contro pubblici ufficiali), tale scelta ha efficacia solo per i fatti successivi all'entrata in vigore della norma
- In sede di impugnazione, oltre alla valutazione sostanziale, è necessario verificare anche la regolarità delle notificazioni e delle formalità processuali (es. art. 161 c.p.p.), che possono essere decisive per l'ammissibilità del ricorso
- La qualificazione di una disposizione come 'più favorevole' o 'più sfavorevole' non si limita alla sola misura della pena, ma riguarda l'intero trattamento sanzionatorio (incluse cause di non punibilità): ciò influenza l'applicabilità retroattiva
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