Sentenza n. 504/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di rigetto dell'istanza di rimborso delle spese legali presentata in data 27.3.2023 dall'agente -OMISSIS- emesso in data 12.7.2023 e notificato in data 21.7.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia ha respinto l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale instaurato per fatti connessi a un'attività di intercettazione telefonica. Il procedimento penale riguardava, tra l'altro, falsità ideologica e materiale in atti pubblici e favoreggiamento personale. Il Tribunale penale lo aveva assolto con la formula «i fatti non costituiscono reato» per insussistenza dell'elemento soggettivo; la successiva sentenza d'appello, che aveva ravvisato una condotta riconducibile all'omessa denuncia e dichiarato il non doversi procedere per prescrizione quanto al favoreggiamento, è stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con dichiarazione di esecutività della sentenza assolutoria di primo grado. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997, sostenendo che l'assoluzione definitiva imponesse il rimborso. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, lamentando che l'Amministrazione avesse valorizzato una sentenza d'appello annullata dalla Cassazione e non avesse considerato la conclusione favorevole del procedimento disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente i motivi. L'art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiede, oltre all'esclusione definitiva della responsabilità, la connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. Tale connessione sussiste quando il dipendente abbia agito in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, con uno specifico nesso di strumentalità tra il dovere istituzionale e la condotta contestata; non è sufficiente che il fatto sia avvenuto in occasione del servizio, né che riguardi un reato proprio del dipendente pubblico. Nel caso concreto, il ricorrente, durante l'attività di intercettazione, aveva omesso di indicare nell'annotazione di polizia giudiziaria che dall'ascolto erano emersi elementi relativi a reati e che l'utenza era utilizzata da altro soggetto. Anche se tale condotta non è stata ritenuta penalmente rilevante per difetto dell'elemento soggettivo, essa non era riferibile all'Amministrazione né era strumentale all'adempimento dei suoi fini istituzionali, poiché il ricorrente avrebbe dovuto segnalare le notizie di reato all'autorità giudiziaria. L'assoluzione penale e la mancata sanzione disciplinare non dimostrano, da sole, la sussistenza del nesso funzionale richiesto dall'art. 18. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Il rimborso presuppone cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità e la connessione funzionale tra la condotta contestata e il servizio o gli obblighi istituzionali. La mera assoluzione, la riferibilità temporale al servizio o la mancata sanzione disciplinare non bastano.
art. 361 c.p.
La mancata segnalazione all'autorità giudiziaria di fatti costituenti reato è stata considerata dal giudice come condotta doverosa omessa, non riconducibile all'interesse dell'Amministrazione ai fini del rimborso delle spese legali.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La norma è richiamata quale fattispecie criminosa oggetto delle investigazioni e delle notizie di reato emerse dalle intercettazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiede cumulativamente l'esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione funzionale tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali.
- La connessione funzionale rilevante ai fini del rimborso sussiste quando la condotta sia stata compiuta in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione e vi sia uno specifico nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il comportamento contestato.
- Il fatto che la condotta sia stata posta in essere durante o in occasione dell'attività lavorativa, oppure che riguardi un reato proprio del dipendente pubblico, non è sufficiente a integrare il presupposto del rimborso.
- L'assoluzione penale per difetto dell'elemento soggettivo non rende automaticamente riferibile all'Amministrazione la condotta oggettivamente accertata e non elimina la necessità di verificare il nesso funzionale con il servizio.
- La mancata irrogazione di una sanzione disciplinare non costituisce, da sola, titolo per il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997.
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