Regolamento (UE) 2016/400
Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina come l’Unione applica, nei rapporti commerciali con la Repubblica di Moldova, la clausola di salvaguardia e il meccanismo antielusione previsti dall’accordo di associazione. Stabilisce presupposti sostanziali, procedure istruttorie, misure provvisorie e definitive, regole di riservatezza e controlli procedurali affidati alla Commissione con il supporto di comitati. Prevede inoltre un regime specifico per taluni prodotti agricoli e agricoli trasformati, per i quali può essere sospeso temporaneamente il dazio preferenziale quando siano superati i volumi annuali fissati dall’accordo. È completato da obblighi di relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Attuazione nell’Unione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione previsti dall’accordo di associazione UE-Moldova per i prodotti originari della Repubblica di Moldova.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti originari della Repubblica di Moldova e disciplina le condizioni, le procedure e le misure di esecuzione relative alla clausola di salvaguardia e al meccanismo antielusione previsti dall’accordo di associazione tra UE, Euratom, Stati membri e Repubblica di Moldova. Rileva nel commercio con l’Unione, con particolare attenzione alle importazioni che aumentino in misura tale da causare o minacciare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, nonché ai prodotti agricoli e agricoli trasformati elencati nell’allegato XV-C dell’accordo soggetti a meccanismo antielusione. Si applica nel periodo transitorio di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, con limitazioni specifiche oltre tale termine salvo consenso della Repubblica di Moldova.
Regolamento (UE) 2016/400: attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione UE-Moldova
Il regolamento stabilisce il quadro procedurale e sostanziale per l’uso, da parte dell’Unione, degli strumenti di difesa commerciale previsti dall’accordo di associazione con la Repubblica di Moldova. La finalità è consentire una risposta rapida e trasparente a importazioni che, per effetto della liberalizzazione tariffaria, causino o minaccino di causare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, nonché disciplinare la sospensione temporanea dei dazi preferenziali per taluni prodotti agricoli soggetti a meccanismo antielusione.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che l’accordo di associazione è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2014. Il regolamento nasce per rendere effettive la clausola di salvaguardia concordata con la Moldova e la disciplina antielusione per specifici prodotti agricoli e trasformati, assicurando al contempo trasparenza, certezza del diritto e celerità decisionale.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento ai prodotti originari della Repubblica di Moldova. L’articolo 2 chiarisce nozioni essenziali per l’applicazione del sistema: il concetto di "prodotto" ai fini dell’inchiesta, le "parti interessate", l’"industria dell’Unione" e i criteri di "grave pregiudizio" e "minaccia di grave pregiudizio". Viene inoltre definito il "periodo transitorio" come il periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
Clausola di salvaguardia: presupposti e contenuto delle misure
Ai sensi dell’articolo 3, una misura di salvaguardia può essere adottata quando, a seguito della riduzione o soppressione dei dazi, un prodotto moldavo è importato nell’Unione in quantità crescenti, in termini assoluti o relativi rispetto alla produzione dell’Unione, e ciò arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Le misure assumono due forme alternative: sospensione di un’ulteriore riduzione tariffaria oppure aumento del dazio fino al livello più basso tra l’aliquota NPF vigente e l’aliquota di base indicata nelle tabelle dell’allegato XV dell’accordo.
Apertura del procedimento e svolgimento dell’inchiesta
L’articolo 4 prevede che il procedimento possa essere aperto su domanda di uno Stato membro, di un soggetto che agisca per conto dell’industria dell’Unione, oppure d’ufficio, purché vi siano elementi prima facie sufficienti. La richiesta deve descrivere l’andamento delle importazioni e gli effetti sull’industria dell’Unione, inclusi vendite, produzione, produttività, capacità produttiva, utili, perdite e occupazione. Se gli elementi sono sufficienti, la Commissione avvia il procedimento entro un mese e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale, fissando termini per osservazioni, informazioni e richieste di audizione.
L’articolo 5 disciplina l’inchiesta: in linea generale, essa deve concludersi entro sei mesi, prorogabili di tre mesi in casi eccezionali. La Commissione valuta tutti i fattori oggettivi e quantificabili rilevanti, tra cui incremento delle importazioni, quota di mercato, produzione, vendite, utilizzo degli impianti, profitti, perdite e occupazione; possono essere considerati anche altri indicatori come scorte, prezzi, rendimento del capitale investito e flussi di cassa. Le parti interessate hanno diritti di accesso alle informazioni non riservate pertinenti, possono presentare osservazioni e chiedere audizione. Se le informazioni non sono fornite in tempo o l’inchiesta è ostacolata, la Commissione può basarsi sui dati disponibili. È inoltre previsto l’accesso online al fascicolo non riservato e la comunicazione scritta alla Moldova dell’apertura dell’inchiesta.
Misure preventive, provvisorie e definitive
L’articolo 6 consente misure di vigilanza preventiva quando l’andamento delle importazioni può condurre alle situazioni rilevanti ai fini della salvaguardia; tali misure sono adottate con procedura consultiva e hanno durata limitata, scadendo di regola alla fine del secondo semestre successivo a quello di introduzione.
L’articolo 7 disciplina le misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche, quando il ritardo nell’adozione causerebbe un danno difficilmente riparabile. La Commissione può intervenire con atti di esecuzione, anche immediatamente applicabili per ragioni urgenti; se uno Stato membro chiede un intervento immediato, la Commissione decide entro cinque giorni lavorativi. Le misure provvisorie non possono durare oltre 200 giorni di calendario e, se revocate perché l’inchiesta esclude i presupposti, i dazi riscossi devono essere rimborsati automaticamente.
Se l’inchiesta conclude che le condizioni dell’articolo 3 non sussistono, l’articolo 8 impone la chiusura del procedimento senza misure, con atto di esecuzione e pubblicazione della decisione. Se invece le condizioni risultano soddisfatte, l’articolo 9 richiede consultazioni con la Moldova e, in mancanza di soluzione entro 30 giorni, consente l’adozione di misure definitive mediante atto di esecuzione secondo procedura d’esame.
Durata, proroga e limiti complessivi
L’articolo 10 limita le misure di salvaguardia al tempo strettamente necessario a prevenire o rimediare al grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento dell’industria dell’Unione. La durata iniziale non può superare due anni, ma può essere prorogata eccezionalmente fino a due anni ulteriori se il riesame dimostra che la misura resta necessaria e che l’adeguamento è in corso. La durata complessiva, incluse le misure provvisorie, non può oltrepassare quattro anni. In ogni caso, le misure non possono operare oltre il periodo transitorio, salvo consenso della Repubblica di Moldova.
Riservatezza e trattamento delle informazioni
L’articolo 11 disciplina l’uso riservato delle informazioni acquisite nell’ambito del regolamento. Le informazioni sono utilizzate solo per la finalità per cui sono richieste e non possono essere divulgate senza consenso espresso del soggetto che le ha fornite. Le richieste di riservatezza devono essere motivate; le autorità possono tuttavia fare riferimento a informazioni generali e alle ragioni delle decisioni, nel rispetto dei segreti commerciali e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti.
Meccanismo antielusione per specifici prodotti agricoli
L’articolo 12 introduce una disciplina speciale per i prodotti elencati nell’allegato XV-C dell’accordo. Per tali prodotti è fissato un volume medio annuale di importazione; se dal 1° gennaio di un anno una categoria raggiunge il volume indicato e la Moldova non fornisce una valida giustificazione, la Commissione può adottare un atto immediatamente applicabile che sospende temporaneamente il dazio preferenziale o ne esclude l’applicazione. La sospensione dura al massimo sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Prima della scadenza, la Commissione può anche revocarla con atto immediato se l’eccesso di importazioni dipende da un cambiamento della capacità produttiva ed esportativa moldava. Questo meccanismo non pregiudica la clausola di salvaguardia del capo II, ma le due tipologie di misure non possono essere applicate contemporaneamente allo stesso prodotto.
Comitologia, relazioni e controllo politico
L’articolo 13 individua i comitati che assistono la Commissione: il comitato per le misure di salvaguardia del regolamento (UE) 2015/478 per gli articoli 6-10, e i comitati competenti in materia agricola per l’articolo 12. Si applica il regolamento (UE) n. 182/2011, con uso della procedura consultiva per le misure preventive e provvisorie e della procedura d’esame per le misure definitive e i riesami.
L’articolo 14 impone una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento e del titolo V dell’accordo, con informazioni sulle misure provvisorie e definitive, sulla vigilanza preventiva, sulle chiusure senza misure e sul meccanismo antielusione. La relazione deve includere una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Moldova, può dare luogo a un’audizione ad hoc in Parlamento entro un mese dalla presentazione e deve essere resa pubblica entro tre mesi.
Entrata in vigore
L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento detta le disposizioni di attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione dell’accordo, applicandosi ai prodotti originari della Repubblica di Moldova. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "prodotto", "parti interessate", "industria dell’Unione", "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio" e "periodo transitorio" di dieci anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Presupposti e forme delle misure di salvaguardia
L’articolo 3 consente misure di salvaguardia quando, per effetto della riduzione o soppressione dei dazi, un prodotto moldavo sia importato in quantitativi accresciuti, assoluti o relativi, tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Le misure possono consistere nella sospensione di un’ulteriore riduzione del dazio o nell’aumento del dazio fino al livello più basso tra l’aliquota NPF vigente e l’aliquota di base dell’allegato XV dell’accordo, ai sensi dell’articolo 147.
Apertura dei procedimenti e avvio dell’inchiesta
L’articolo 4 prevede che i procedimenti siano aperti dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o associazione che agisca a nome dell’industria dell’Unione, oppure d’ufficio, se esistono elementi di prova prima facie sufficienti. La richiesta deve contenere dati su aumento delle importazioni, quota di mercato, vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti, perdite e occupazione. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta; segue pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale con termini per osservazioni, informazioni e richiesta di audizione.
Svolgimento delle inchieste e diritti delle parti
L’articolo 5 disciplina l’inchiesta della Commissione, che di regola si conclude entro sei mesi dall’apertura, prorogabili di tre mesi in circostanze eccezionali. La Commissione valuta tutti i fattori oggettivi e quantificabili pertinenti, inclusi aumento delle importazioni, quota di mercato, vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti, perdite, occupazione e, se del caso, scorte, prezzi, rendimento del capitale investito e flusso di cassa. Le parti interessate e i rappresentanti della Moldova possono esaminare le informazioni non riservate pertinenti, presentare osservazioni e chiedere audizione; la Commissione può fondarsi sui dati disponibili se le informazioni non sono fornite o l’inchiesta è ostacolata. È imposto l’accesso protetto al fascicolo non riservato e la comunicazione scritta alla Moldova dell’apertura dell’inchiesta.
Misure di vigilanza preventiva
L’articolo 6 autorizza la Commissione ad adottare, con atti di esecuzione e secondo la procedura consultiva, misure di vigilanza preventiva quando l’andamento delle importazioni possa dar luogo alle situazioni considerate dagli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 3. Tali misure hanno durata limitata e, salvo diversa previsione, scadono alla fine del secondo semestre successivo a quello di introduzione.
Misure di salvaguardia provvisorie
L’articolo 7 consente misure provvisorie in circostanze critiche quando il ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile e vi siano elementi prima facie sufficienti. La Commissione può agire anche d’urgenza con atti immediatamente applicabili; su richiesta di uno Stato membro deve decidere entro cinque giorni lavorativi. Le misure provvisorie durano al massimo 200 giorni di calendario, si applicano ai prodotti immessi in libera pratica dalla loro entrata in vigore e, se revocate perché le condizioni non risultano soddisfatte, i dazi riscossi sono rimborsati automaticamente.
Chiusura senza misure e misure definitive
L’articolo 8 dispone che, se le condizioni dell’articolo 3 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l’inchiesta e il procedimento con atto di esecuzione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, adottato secondo la procedura d’esame, e pubblica una relazione motivata. L’articolo 9 prevede che, se le condizioni sono soddisfatte, la Commissione consulti le autorità moldave ai sensi dell’accordo e, in assenza di soluzione entro 30 giorni, possa adottare misure di salvaguardia definitive con atto di esecuzione secondo la procedura d’esame; anche in tal caso è pubblicata una relazione sintetica.
Durata, proroga e limiti temporali delle misure di salvaguardia
L’articolo 10 stabilisce che le misure di salvaguardia durano solo il tempo necessario a prevenire o rimediare al grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento, con durata iniziale massima di due anni. La durata può essere eccezionalmente prorogata fino a due anni, previa inchiesta e riesame che attestino la persistenza della necessità e l’adeguamento in corso dell’industria dell’Unione. La durata complessiva, comprese le misure provvisorie, non può superare quattro anni e le misure non possono essere applicate oltre il periodo transitorio se non con il consenso della Moldova.
Riservatezza delle informazioni
L’articolo 11 disciplina l’uso e la protezione delle informazioni raccolte, utilizzabili solo per lo scopo per cui sono richieste e non divulgabili senza consenso espresso del soggetto interessato. Le richieste di trattamento riservato devono essere motivate; le informazioni sono considerate riservate se la divulgazione può arrecare conseguenze negative rilevanti. Le autorità dell’Unione possono comunque fare riferimento a informazioni generali e alle motivazioni delle decisioni, tutelando i segreti commerciali.
Meccanismo antielusione per prodotti agricoli e agricoli trasformati
L’articolo 12 prevede che, per i prodotti elencati nell’allegato XV-C dell’accordo, sia fissato un volume medio annuale delle importazioni. Se dal 1° gennaio di un anno il volume di una o più categorie raggiunge il volume indicato e la Moldova non fornisce valida giustificazione, la Commissione può adottare un atto immediatamente applicabile per sospendere temporaneamente il dazio preferenziale o stabilire che la sospensione non sia appropriata. La sospensione dura al massimo sei mesi dalla pubblicazione; prima della scadenza può essere revocata con atto immediatamente applicabile se l’eccesso deriva da un cambiamento della capacità di produzione ed esportazione della Moldova. L’applicazione del meccanismo non pregiudica le misure del capo II, ma non possono applicarsi contemporaneamente allo stesso prodotto.
Procedura di comitato
L’articolo 13 rinvia, per gli articoli 6-10, al comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478, e per l’articolo 12 ai comitati competenti in materia agricola e di prodotti agricoli trasformati. Si applicano le procedure di comitologia del regolamento (UE) n. 182/2011, con richiamo alla procedura consultiva, alla procedura d’esame e, per gli atti urgenti, agli atti immediatamente applicabili. È prevista anche una disciplina specifica della procedura scritta.
Relazione annuale e controllo politico
L’articolo 14 impone alla Commissione una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e l’attuazione del regolamento e del titolo V dell’accordo, comprensiva delle misure di salvaguardia, di vigilanza preventiva, della chiusura delle inchieste senza misure e del meccanismo antielusione, nonché di una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Moldova. Il Parlamento può convocare la Commissione entro un mese dalla presentazione e la relazione deve essere resa pubblica entro tre mesi.
Entrata in vigore
L’articolo 15 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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