Regolamento (UE) 2016/399
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica il codice frontiere Schengen e stabilisce un quadro uniforme per i controlli alle frontiere esterne e la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Definisce condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi, modalità di verifica, timbratura dei documenti, respingimento, e regole speciali per diverse categorie di persone e diversi mezzi di trasporto. Prevede inoltre procedure eccezionali per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne in caso di minacce gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza interna, nonché un meccanismo di valutazione e di cooperazione con l’Agenzia e la Commissione.
Codice frontiere Schengen: disciplina l’assenza di controlli alle frontiere interne e le regole comuni per l’attraversamento, il controllo, il respingimento e il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere esterne e interne.
Ambito di applicazione
Si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro dell’Unione, con salvezza dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione e dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement. Riguarda gli Stati membri che applicano il codice frontiere Schengen, con specifiche precisazioni territoriali: si applica ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi; non vincola Danimarca, Regno Unito e Irlanda secondo i rispettivi protocolli/opt-out; costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen anche per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Restano salvi il traffico frontaliero locale, il regime specifico di Ceuta e Melilla e varie discipline settoriali richiamate dal regolamento.
Codice frontiere Schengen
Il regolamento codifica il precedente regolamento (CE) n. 562/2006 e costituisce il nucleo del regime unionale di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. La disciplina è costruita per realizzare lo spazio senza frontiere interne, garantendo al contempo controlli rigorosi e armonizzati alle frontiere esterne, nel rispetto dei diritti fondamentali, della Convenzione di Ginevra e del principio di non-refoulement.
Ambito e principi generali
Il codice si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, ma non incide sui diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione, dei loro familiari e di altri soggetti equiparati. Il regolamento definisce in modo puntuale frontiere interne, frontiere esterne, valichi, controlli, verifiche, sorveglianza e categorie soggettive rilevanti, come cittadini di paesi terzi, persone segnalate ai fini della non ammissione, vettori e lavoratori frontalieri.
Le decisioni adottate devono essere individuali e le guardie di frontiera devono operare nel rispetto della dignità umana e senza discriminazioni. Il testo ribadisce che il controllo alle frontiere è uno strumento non solo nazionale, ma di interesse per tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.
Frontiere esterne: attraversamento, condizioni di ingresso e verifiche
L’attraversamento delle frontiere esterne è ammesso soltanto ai valichi di frontiera e negli orari di apertura stabiliti, salvo eccezioni specifiche. Per i cittadini di paesi terzi che intendano soggiornare fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, l’ingresso richiede un documento di viaggio valido, un eventuale visto, la giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, l’assenza di segnalazioni nel SIS e l’assenza di una minaccia per ordine pubblico, sicurezza interna, salute pubblica o relazioni internazionali.
Le verifiche sono differenziate tra verifica minima e verifica approfondita. Per i beneficiari del diritto alla libera circolazione la verifica minima è la regola, mentre per i cittadini di paesi terzi è prevista la verifica approfondita sia all’ingresso sia all’uscita, con consultazione dei documenti, dei timbri, del SIS e, quando necessario, del VIS. La disciplina del VIS è centrale: in linea di principio il sistema deve essere consultato sistematicamente, ma è prevista una deroga temporanea in caso di traffico eccessivo, esaurimento delle risorse e assenza di rischi rilevanti, per un massimo di tre anni e con obbligo di relazione annuale.
Snellimento dei controlli, corsie separate e timbratura
In situazioni eccezionali e impreviste, i controlli possono essere snelliti, ma resta l’obbligo di timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Il regolamento incoraggia anche l’uso di corsie separate, in particolare negli aeroporti internazionali, con segnaletica uniforme: corsie per UE/SEE/CH, per viaggiatori senza visto richiesto e per tutti i passaporti. Le corsie possono essere sospese temporaneamente in caso di squilibri nei flussi di traffico.
La timbratura di ingresso e uscita è un presidio essenziale per il calcolo del soggiorno breve. Sono previste numerose esclusioni, tra cui capi di Stato in missione ufficiale, equipaggi aerei, marittimi in scalo, alcune categorie di passeggeri di navi da crociera, cittadini di Andorra, Monaco e San Marino, equipaggi ferroviari e titolari di carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In casi eccezionali, su richiesta dell’interessato e ove la timbratura arrechi gravi difficoltà, il timbro può essere sostituito da una registrazione su foglio separato.
Presunzione di soggiorno irregolare e respingimento
Se un documento di viaggio non reca il timbro di ingresso, le autorità possono presumere che il cittadino di paese terzo non rispetti più le condizioni sulla durata del soggiorno. La presunzione può essere vinta con prove attendibili, come biglietti di viaggio o altri elementi che dimostrino la presenza fuori dallo spazio Schengen. Se la presunzione non è confutata, l’interessato può essere rimpatriato secondo la direttiva 2008/115/CE.
Il respingimento alla frontiera è previsto per i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di ingresso e non beneficiano delle deroghe. Il provvedimento deve essere motivato, immediatamente esecutivo, notificato con modulo uniforme e impugnabile secondo il diritto nazionale; il ricorso non sospende l’esecuzione. Gli Stati membri devono inoltre raccogliere statistiche annuali sui respingimenti e trasmetterle alla Commissione.
Sorveglianza di frontiera, personale e cooperazione
La sorveglianza di frontiera è finalizzata a impedire attraversamenti non autorizzati, contrastare la criminalità transfrontaliera e intervenire sulle persone entrate illegalmente. Può essere svolta mediante unità fisse o mobili e anche con strumenti tecnici. Il regolamento affida alla Commissione un potere di adottare atti delegati per modalità supplementari di sorveglianza.
Gli Stati membri devono garantire personale e risorse adeguati, notificare i servizi nazionali competenti e assicurare cooperazione stretta e permanente tra di essi. La cooperazione operativa alle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne. Il testo valorizza inoltre la formazione specializzata delle guardie di frontiera, anche per l’individuazione e la gestione di minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani.
Regole specifiche per frontiere, trasporti e categorie particolari
Gli allegati VI e VII contengono una disciplina molto articolata per frontiere terrestri, aeree, marittime e navigazione interna, nonché per categorie speciali di persone. Per i voli, i treni, i traghetti, le navi da crociera, la navigazione da diporto, la pesca costiera e le attività offshore sono previste modalità specifiche di controllo, spesso accompagnate da deroghe o semplificazioni condizionate da valutazioni del rischio.
Sono previste anche regole particolari per capi di Stato, diplomatici, membri di organizzazioni internazionali, lavoratori frontalieri, minori, servizi di soccorso e forze di polizia, nonché lavoratori offshore. In molte di queste ipotesi i controlli possono essere ridotti o adattati, ma sempre entro limiti precisi e con la possibilità di verifiche a campione o approfondite qualora vi siano rischi per sicurezza interna o immigrazione illegale.
Frontiere interne: principio di assenza di controllo e limiti
Alle frontiere interne le persone possono attraversare liberamente senza verifiche di frontiera, indipendentemente dalla nazionalità. Questa assenza di controlli non impedisce però i controlli di polizia all’interno del territorio, i controlli di sicurezza nei porti e aeroporti, gli obblighi nazionali relativi ai documenti di identità e, per i cittadini di paesi terzi, l’obbligo di dichiarare la presenza sul territorio ove previsto.
Gli Stati membri devono inoltre rimuovere gli ostacoli al flusso del traffico nei valichi stradali interni e mantenersi pronti a predisporre strutture per eventuali controlli ripristinati.
Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne
Il regolamento consente il ripristino temporaneo dei controlli in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La misura è concepita come extrema ratio, con limiti di durata e forte attenzione alla proporzionalità. In via ordinaria il ripristino non può superare 30 giorni, o la durata prevedibile della minaccia se superiore, e può essere prorogato per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni fino a un totale di sei mesi. In caso di azione immediata, il ripristino può essere disposto subito per un massimo di 10 giorni, con proroghe fino a un massimo complessivo di due mesi.
Lo Stato membro deve notificare la misura con indicazione dei motivi, dell’estensione, dei valichi interessati, della data e della durata prevista, nonché delle eventuali misure richieste agli altri Stati membri. La Commissione e gli altri Stati membri possono formulare pareri; è prevista una consultazione preventiva, salvo urgenza.
Circostanze eccezionali e ruolo del Consiglio
Quando il funzionamento globale dello spazio senza controlli interni è messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne, il Consiglio può raccomandare, su proposta della Commissione, il ripristino dei controlli alle frontiere interne come extrema ratio. La durata iniziale è di sei mesi, prorogabile fino a tre volte per ulteriori sei mesi.
Il meccanismo richiede una valutazione dettagliata della gravità della minaccia, della disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario e dell’impatto sulla libera circolazione. Se lo Stato membro non dà seguito alla raccomandazione, deve motivare per iscritto la propria decisione. In situazioni di urgenza, la Commissione può adottare raccomandazioni immediatamente applicabili.
Valutazione, trasparenza e disciplina finale
L’attuazione del regolamento è soggetta al meccanismo di valutazione Schengen del regolamento (UE) n. 1053/2013, con valutazioni periodiche e possibilità di raccomandazioni correttive. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere informati in tutte le fasi rilevanti.
Tra le disposizioni finali, il regolamento tutela il traffico frontaliero locale, salva il regime speciale di Ceuta e Melilla e disciplina la notifica delle norme nazionali e degli accordi bilaterali rilevanti. Abroga il regolamento (CE) n. 562/2006 e si applica dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con diretta applicabilità in tutti gli Stati membri soggetti al codice.
Disposizioni principali
Oggetto, principi e definizioni
L’articolo 1 sancisce l’assenza di controllo di frontiera sulle persone alle frontiere interne e disciplina il controllo alle frontiere esterne. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave: frontiere interne ed esterne, volo interno, collegamento regolare interno effettuato da traghetto, beneficiari del diritto alla libera circolazione, cittadino di paese terzo, persona segnalata ai fini della non ammissione, valico di frontiera, controllo di frontiera, verifiche, sorveglianza, verifica in seconda linea, guardia di frontiera, vettore, permesso di soggiorno e minaccia per la salute pubblica.
Ambito di applicazione e diritti fondamentali
L’articolo 3 rende il regolamento applicabile a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne, senza pregiudicare i diritti dei cittadini UE, dei loro familiari e dei beneficiari di equivalenti diritti di libera circolazione, né i diritti dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale. L’articolo 4 impone il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali, del diritto internazionale, della Convenzione di Ginevra e del principio di non-refoulement, nonché l’adozione di decisioni individuali.
Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni di ingresso
L’articolo 5 stabilisce che le frontiere esterne possono essere attraversate solo ai valichi autorizzati e durante gli orari di apertura, con eccezioni limitate per necessità particolari, emergenze impreviste e regimi specifici degli allegati VI e VII. L’articolo 6 fissa le condizioni di ingresso per soggiorni fino a 90 giorni su 180: documento di viaggio valido (almeno tre mesi oltre la partenza prevista e rilasciato nei dieci anni precedenti), visto valido se richiesto, giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno e disponibilità di mezzi di sussistenza, assenza di segnalazione SIS per non ammissione e assenza di minaccia per ordine pubblico, sicurezza interna, salute pubblica o relazioni internazionali. Sono previste deroghe per transito con permesso di soggiorno o visto di lunga durata e per visti rilasciati alla frontiera; sono possibili autorizzazioni d’ingresso per motivi umanitari, di interesse nazionale o per obblighi internazionali.
Verifiche di frontiera, VIS e deroghe operative
L’articolo 7 impone il rispetto della dignità umana e il divieto di discriminazione. L’articolo 8 distingue tra verifica minima per tutti e verifiche approfondite per cittadini di paesi terzi, includendo controllo dei documenti, delle impronte, dei timbri di ingresso/uscita, dei mezzi di sussistenza, dello scopo del viaggio, delle segnalazioni SIS e, se del caso, della consultazione del VIS per i titolari di visto. Per i beneficiari della libera circolazione vale come regola la verifica minima. Il VIS può essere consultato con una deroga temporanea, al ricorrere di intenso traffico, esaurimento di risorse e assenza di rischi per sicurezza interna e immigrazione illegale; la deroga è limitata al valico interessato, è soggetta a notifica, relazione annuale e ha durata massima di tre anni a decorrere da tre anni dopo l’entrata in funzionamento del VIS.
Snellimento dei controlli, corsie separate e timbratura
L’articolo 9 consente, in circostanze eccezionali e impreviste, lo snellimento temporaneo delle verifiche di frontiera, con precedenza in linea di principio alle verifiche in ingresso e obbligo di timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. L’articolo 10 impone, soprattutto negli aeroporti, corsie separate segnalate in modo uniforme per cittadini UE/SEE/CH, per viaggiatori senza visto richiesto e per tutti i passaporti, con facoltà di sospensione in caso di squilibri temporanei dei flussi. L’articolo 11 prevede la timbratura sistematica di ingresso e uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi, con numerose esclusioni (ad esempio capi di Stato ufficialmente annunciati, equipaggi aerei, marittimi in scalo, navi da crociera in determinate condizioni, cittadini di Andorra/Monaco/San Marino, equipaggi ferroviari, titolari di carta di soggiorno ex direttiva 2004/38/CE), e disciplina anche la rinuncia eccezionale al timbro su richiesta in caso di gravi difficoltà.
Presunzione di soggiorno irregolare e rimpatrio
L’articolo 12 introduce una presunzione di mancato rispetto della durata del soggiorno quando manca il timbro d’ingresso, presunzione che può essere confutata con prove attendibili. Se la presunzione non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato secondo la direttiva 2008/115/CE e il diritto nazionale di attuazione. In caso di mancanza del timbro di uscita si applicano mutatis mutandis le stesse regole.
Sorveglianza di frontiera e respingimento
L’articolo 13 definisce la sorveglianza di frontiera come strumento per impedire attraversamenti non autorizzati, contrastare la criminalità transfrontaliera e intervenire sulle persone entrate illegalmente; consente l’impiego di unità fisse o mobili e di mezzi tecnici e delega alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modalità supplementari di sorveglianza. L’articolo 14 dispone il respingimento dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di ingresso e non rientrano nelle deroghe, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, notificato tramite modulo uniforme, diritto al ricorso senza effetto sospensivo e obbligo di statistiche annuali trasmesse a Eurostat.
Personale, cooperazione e controllo congiunto
Gli articoli 15-18 impongono agli Stati membri di disporre di personale e risorse sufficienti, di notificare i servizi nazionali competenti e di garantire cooperazione stretta e permanente. La cooperazione operativa alle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea (oggi Frontex, nel testo ancora richiamata nella denominazione originaria). È prevista la formazione specializzata delle guardie di frontiera, inclusa quella sui diritti fondamentali e sulle persone vulnerabili. L’articolo 18 consente controlli congiunti alle frontiere terrestri comuni tra Stati membri che non applicano ancora l’articolo 22 alle rispettive frontiere comuni, sulla base di accordi bilaterali notificati alla Commissione.
Regole specifiche per tipi di frontiera e categorie di persone
Gli articoli 19 e 20 rinviano agli allegati VI e VII, che disciplinano rispettivamente le modalità specifiche per frontiere terrestri, aeree, marittime e navigazione interna, e le verifiche per categorie particolari (capi di Stato, equipaggi aerei e marittimi, titolari di passaporti diplomatici/di servizio, lavoratori frontalieri, minori, servizi di soccorso/polizia/vigili del fuoco, lavoratori off-shore). Tali norme possono derogare, entro i limiti indicati, agli articoli 5, 6 e 8-14.
Carenze gravi alle frontiere esterne e misure correttive
L’articolo 21 collega le gravi carenze emerse nel meccanismo di valutazione Schengen del regolamento (UE) n. 1053/2013 alla possibilità per la Commissione di raccomandare, tramite atto di esecuzione, misure specifiche allo Stato membro valutato: invio di squadre europee di guardie di frontiera e presentazione di piani strategici all’Agenzia. Se lo Stato membro trascura gravemente i propri obblighi e la situazione persiste dopo tre mesi, la Commissione può attivare la procedura di cui all’articolo 29.
Frontiere interne: assenza di controlli e limiti
L’articolo 22 conferma che le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza verifiche di frontiera sulle persone. L’articolo 23 precisa che ciò non pregiudica i controlli di polizia interni, i controlli di sicurezza nei porti/aeroporti, l’obbligo di possesso di documenti di identità e, per i cittadini di paesi terzi, l’obbligo di dichiarare la propria presenza ai sensi dell’acquis di Schengen. L’articolo 24 impone di eliminare gli ostacoli alla circolazione presso i valichi stradali interni e di essere pronti a predisporre strutture per eventuali controlli ripristinati.
Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne
Gli articoli 25-28 disciplinano il ripristino temporaneo dei controlli in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. In via eccezionale, lo Stato membro può ripristinare controlli per un massimo di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia, con proroghe fino a un totale di sei mesi; in caso di azione immediata il ripristino può essere disposto subito per massimo 10 giorni, prorogabile per periodi di 20 giorni, con durata totale non superiore a due mesi. Lo Stato membro deve notificare motivi, estensione, valichi interessati, data e durata, e consultare Commissione e altri Stati membri almeno dieci giorni prima, salvo urgenza. I criteri di necessità e proporzionalità tengono conto dell’impatto della minaccia e della libera circolazione.
Circostanze eccezionali che mettono a rischio lo spazio Schengen
L’articolo 29 prevede una procedura specifica quando carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli interni e generano una minaccia grave per ordine pubblico o sicurezza interna. Su proposta della Commissione, il Consiglio può raccomandare a uno o più Stati membri il ripristino dei controlli alle frontiere interne come extrema ratio per sei mesi, prorogabili tre volte per ulteriori sei mesi. Se uno Stato membro non attua la raccomandazione, deve motivarlo per iscritto e la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. In casi urgenti, la Commissione può adottare raccomandazioni immediatamente applicabili.
Criteri, valutazione e obblighi informativi nel ripristino
L’articolo 30 indica i criteri da valutare nella procedura eccezionale: misure di sostegno tecnico/finanziario e assistenza di organi UE come Agenzia, EASO ed Europol; impatto attuale e futuro delle carenze alle frontiere esterne; impatto sul diritto alla libera circolazione. L’articolo 31 prevede l’informazione tempestiva del Parlamento europeo e del Consiglio. L’articolo 32 stabilisce che, in caso di ripristino, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del titolo II. L’articolo 33 impone una relazione ex post entro quattro settimane dalla soppressione dei controlli e una relazione annuale della Commissione sul funzionamento dello spazio senza controlli interni. L’articolo 34 prevede informazione coordinata del pubblico, mentre l’articolo 35 tutela la riservatezza delle informazioni su richiesta dello Stato membro interessato.
Atti delegati, comitologia, comunicazioni e valutazione
Gli articoli 36 e 37 conferiscono alla Commissione il potere di modificare gli allegati III, IV e VIII e di adottare modalità supplementari di sorveglianza tramite atti delegati, per un periodo indeterminato e con possibilità di revoca da Parlamento e Consiglio. L’articolo 38 disciplina la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 39 impone agli Stati membri varie comunicazioni alla Commissione: permessi di soggiorno, valichi di frontiera, importi di riferimento per i mezzi di sussistenza, servizi competenti, modelli di tessere diplomatiche e statistiche sui casi di rinuncia al timbro. L’articolo 43 prevede un meccanismo di valutazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013, con valutazioni almeno quinquennali e possibile attivazione degli articoli 21 e 29 in caso di gravi carenze.
Disposizioni finali, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 40 preserva il traffico frontaliero locale; l’articolo 41 salva il regime speciale di Ceuta e Melilla; l’articolo 42 disciplina la notifica delle norme interne e degli accordi bilaterali rilevanti. L’articolo 44 abroga il regolamento (CE) n. 562/2006 e rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato X. L’articolo 45 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti i suoi elementi.
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