Regolamento (UE) 2016/424
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce la direttiva 2000/9/CE e uniforma a livello UE le regole per gli impianti a fune destinati al trasporto di persone. Stabilisce requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, obblighi per fabbricanti e altri operatori economici, regole sulla marcatura CE e sulla vigilanza del mercato. Prevede inoltre la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità, nonché procedure di salvaguardia e sanzioni nazionali.
Disciplina la messa a disposizione sul mercato, la progettazione, la costruzione, la messa in servizio e la valutazione della conformità degli impianti a fune destinati al trasporto di persone, nonché dei relativi sottosistemi e componenti di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche di impianti a fune che richiedono una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e componenti di sicurezza destinati a tali impianti, immessi sul mercato o installati nell’Unione. Sono esclusi, tra gli altri, gli ascensori disciplinati dalla direttiva 2014/33/UE, gli impianti storici o culturali messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 senza modifiche significative, gli impianti per usi agricoli o forestali, quelli al servizio di rifugi e baite per il trasporto esclusivo di merci e persone designate, le attrezzature per divertimento e scopi ricreativi non utilizzate come mezzi di trasporto, gli impianti minerari o industriali e gli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull’acqua. Il regolamento si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile; alcune disposizioni si applicano dal 21 ottobre 2016, altre dal 21 marzo 2018 e la disciplina generale dal 21 aprile 2018.
Regolamento (UE) 2016/424 relativo agli impianti a fune
Il regolamento sostituisce la direttiva 2000/9/CE e intende garantire, in modo uniforme in tutta l’Unione, un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza per passeggeri, personale di servizio e terzi, mantenendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza. La scelta del regolamento, anziché della direttiva, risponde all’esigenza di ridurre le divergenze applicative tra Stati membri e di disciplinare in modo omogeneo requisiti essenziali, procedure di conformità e vigilanza.
Ambito di applicazione e esclusioni
Il regolamento si applica ai nuovi impianti a fune per il trasporto di persone, alle modifiche di impianti esistenti che richiedono una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e componenti di sicurezza destinati a tali impianti. Sono invece esclusi gli ascensori disciplinati dalla direttiva 2014/33/UE, gli impianti classificati come patrimonio storico o culturale messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in esercizio senza modifiche significative, gli impianti per usi agricoli o forestali, quelli al servizio di rifugi e baite di montagna per il trasporto esclusivo di merci e persone designate, le attrezzature per divertimento e ricreazione non destinate al trasporto di persone, gli impianti minerari o industriali in siti industriali e gli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull’acqua.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 fornisce un set esteso di definizioni operative. In particolare, è centrale la nozione di "impianto a fune" come sistema realizzato in un sito, con infrastrutture e sottosistemi, progettato per trasportare persone mediante trazione assicurata da funi lungo un tracciato. Sono definiti anche i sottosistemi elencati nell’allegato I, i componenti di sicurezza, la messa a disposizione e l’immissione sul mercato, la messa in servizio, il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore e gli operatori economici in generale. Il regolamento chiarisce altresì il significato di specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, valutazione della conformità, richiamo, ritiro e marcatura CE.
Requisiti essenziali di sicurezza
Gli impianti a fune, le infrastrutture, i sottosistemi e i componenti di sicurezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato II. Il regolamento richiede che la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi sia posta al centro della progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione. I principi di sicurezza seguono una gerarchia precisa: eliminazione dei pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive, riduzione dei rischi non eliminabili e, infine, adozione di misure di protezione e precauzioni informative.
L’allegato II disciplina anche il dimensionamento, l’assemblaggio, l’integrità funzionale dei componenti, la protezione contro incendi e fulmini, i dispositivi di sicurezza, i requisiti di manutenzione e il contenimento di emissioni, rumore e vibrazioni. Sono inoltre previsti requisiti specifici per infrastrutture, tracciato, velocità, distanza tra veicoli, stazioni, opere di linea, funi, argani, freni, dispositivi di comando e comunicazione, veicoli e dispositivi di traino, accesso dei passeggeri e del personale, nonché sicurezza in caso di arresto dell’impianto.
Analisi di sicurezza, relazione e autorizzazione
Per ogni impianto progettato, la persona responsabile determinata dallo Stato membro deve svolgere o far svolgere un’analisi di sicurezza. Tale analisi deve tenere conto delle modalità di esercizio previste, dello stato dell’arte, della complessità dell’impianto, dell’ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli. Deve inoltre individuare i rischi, considerare i dispositivi di sicurezza e i loro effetti, e servire a definire l’elenco dei rischi, le misure di prevenzione e i sottosistemi/componenti di sicurezza da installare. Il risultato confluisce in una relazione sulla sicurezza.
Gli Stati membri stabiliscono le procedure di autorizzazione per la costruzione e la messa in servizio degli impianti situati nel proprio territorio. La documentazione da presentare include la relazione sulla sicurezza, la dichiarazione UE di conformità e gli altri documenti relativi ai sottosistemi e componenti di sicurezza, oltre alle condizioni e limitazioni di esercizio e alle istruzioni per mantenimento, sorveglianza, regolazione e manutenzione. Le modifiche significative a impianti esistenti che richiedono una nuova autorizzazione devono rispettare i requisiti essenziali. Gli Stati membri possono anche adottare requisiti nazionali per tutela delle persone e dei lavoratori, purché non implichino modifiche non previste dal regolamento.
Obblighi dei fabbricanti, importatori e distributori
Il fabbricante deve garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali. Deve predisporre la documentazione tecnica dell’allegato VIII, eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità vanno conservate per 30 anni dall’immissione sul mercato.
Il fabbricante deve inoltre assicurare la tracciabilità dei prodotti mediante numero di tipo, lotto o serie, indicare nome e recapiti, fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro interessato, monitorare la produzione in serie e, se necessario, effettuare prove a campione, esaminare reclami e richiami, adottare misure correttive e informare le autorità nazionali competenti in caso di rischio o non conformità.
Il mandatario può svolgere solo i compiti espressamente conferiti dal mandato scritto; restano esclusi gli obblighi sostanziali di progettazione e redazione della documentazione tecnica. L’importatore deve immettere sul mercato solo prodotti conformi, verificare prima dell’immissione la corretta valutazione della conformità, la presenza della marcatura CE, della dichiarazione UE e delle istruzioni, nonché garantire che condizioni di trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità. Anche l’importatore deve adottare misure correttive, effettuare controlli a campione se necessario e conservare la documentazione per 30 anni.
Il distributore deve agire con la dovuta diligenza, verificare la presenza della marcatura CE e della documentazione accompagnatoria, non rendere disponibile il prodotto se sospetta non conformità, garantire che deposito e trasporto non alterino la conformità e collaborare con le autorità. L’articolo 15 estende al distributore o importatore gli obblighi del fabbricante quando il soggetto commercializza il prodotto col proprio nome o lo modifica in modo da incidere sulla conformità.
Gli operatori economici devono inoltre poter indicare alle autorità, su richiesta, i fornitori e i destinatari dei prodotti, conservando tali informazioni per 30 anni in entrambe le direzioni della catena di fornitura.
Valutazione della conformità, dichiarazione UE e marcatura CE
Il regolamento prevede più moduli di valutazione della conformità. Il fabbricante può scegliere tra: esame UE del tipo (modulo B) in combinazione con conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) oppure con verifica del sottosistema o componente di sicurezza (modulo F); conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1). I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure devono essere redatti nella lingua richiesta dall’organismo notificato o in una lingua da esso accettata.
La dichiarazione UE di conformità deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali dell’allegato II, seguire il modello dell’allegato IX, includere gli elementi richiesti dai moduli applicabili e, se più atti UE sono pertinenti, essere unica e comprendere tutti i riferimenti normativi applicabili. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità.
La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, va apposta prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o, se necessario, su imballaggio o documenti di accompagnamento, ed è seguita dal numero identificativo dell’organismo notificato che interviene nel controllo della produzione.
Organismi notificati: designazione, requisiti e controllo
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di terza parte. Devono designare un’autorità di notifica indipendente e competente; essa può avvalersi di un organismo nazionale di accreditamento. L’autorità di notifica deve evitare conflitti di interesse, mantenere imparzialità e riservatezza, disporre di personale competente e non svolgere essa stessa attività di valutazione o consulenza concorrenziale.
Gli organismi notificati devono essere persone giuridiche, terzi indipendenti, privi di conflitti di interesse rispetto ai soggetti valutati e dotati di personale qualificato, procedure trasparenti, mezzi tecnici adeguati e copertura della responsabilità civile. Devono operare con massimo grado di integrità professionale, non essere condizionati da incentivi economici, conservare il segreto professionale, partecipare alla normazione e al gruppo di coordinamento degli organismi notificati.
La notifica avviene tramite procedura elettronica; se non è basata su accreditamento, sono richieste prove documentali supplementari e il termine per le eventuali obiezioni è più lungo. La Commissione assegna un numero di identificazione e pubblica l’elenco aggiornato degli organismi notificati. La notifica può essere limitata, sospesa o ritirata in caso di mancanza dei requisiti, con obbligo di assicurare la gestione delle pratiche pendenti da parte di altro organismo notificato.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
Ai sottosistemi e componenti di sicurezza si applicano le regole di vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008. Se un’autorità di vigilanza ritiene che un prodotto presenti un rischio, deve effettuare una valutazione completa e, in caso di non conformità, chiedere tempestivamente misure correttive, ritiro o richiamo. Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, devono essere informati Commissione e altri Stati membri.
Se l’operatore non adotta misure adeguate, lo Stato membro può adottare misure provvisorie di divieto, limitazione, ritiro o richiamo. Se non sorgono obiezioni entro tre mesi, la misura si presume giustificata. In caso di contestazione o di misura ritenuta contraria al diritto UE, la Commissione avvia consultazioni e adotta un atto di esecuzione che dichiara la misura giustificata o meno. Una disciplina analoga si applica ai prodotti conformi ma comunque rischiosi.
Sono previste anche misure per la non conformità formale, tra cui marcatura CE irregolare o assente, documentazione mancante o incompleta, dichiarazione UE assente o errata e omissioni degli obblighi amministrativi. In tali casi lo Stato membro chiede la regolarizzazione e, se la situazione persiste, può vietare o limitare la commercializzazione e disporre ritiro o richiamo.
Disposizioni transitorie, sanzioni ed entrata in applicazione
Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di sottosistemi o componenti di sicurezza conformi alla direttiva 2000/9/CE e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018, né la messa in servizio di impianti a fune già installati e conformi a tale direttiva prima di quella data. Gli attestati e le approvazioni rilasciati ai sensi della direttiva restano validi nel nuovo quadro.
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e della normativa nazionale di attuazione, anche penali per le violazioni gravi, e comunicarle alla Commissione entro il 21 marzo 2018. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 21 aprile 2018, ma gli articoli 22-38 e 44 si applicano dal 21 ottobre 2016 e l’articolo 45, paragrafo 1, dal 21 marzo 2018. La direttiva 2000/9/CE è abrogata con effetto dal 21 aprile 2018.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce il perimetro normativo: disciplina la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e componenti di sicurezza per impianti a fune, oltre alle norme sulla progettazione, costruzione e messa in servizio dei nuovi impianti.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 si applica ai nuovi impianti a fune per il trasporto di persone, alle modifiche soggette a nuova autorizzazione e ai relativi sottosistemi/componenti di sicurezza. Sono elencate varie esclusioni, tra cui ascensori, impianti storici ante 1° gennaio 1986 senza modifiche significative, impianti agricoli o forestali, impianti per rifugi e baite, attrezzature per divertimento non usate come trasporto, impianti minerari/industriali e impianti con utenti o veicoli sull’acqua.
Definizioni e nozioni chiave
L’articolo 3 introduce le definizioni essenziali: impianto a fune, sottosistema, infrastruttura, componente di sicurezza, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, importatore, distributore, valutazione della conformità, organismo notificato, richiamo, ritiro e marcatura CE.
Requisiti di sicurezza e presunzione di conformità
Gli articoli 5, 6 e 17 prevedono che impianti, sottosistemi e componenti di sicurezza soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato II. La conformità a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comporta presunzione di conformità per i requisiti coperti da tali norme.
Analisi e relazione sulla sicurezza; autorizzazione e messa in servizio
Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano l’analisi di sicurezza dell’impianto progettato, da svolgere a cura della persona responsabile determinata dallo Stato membro, e la relativa relazione sulla sicurezza. Gli Stati membri fissano le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio, nonché le condizioni per il funzionamento; possono disporre limitazioni o divieti di esercizio se un impianto autorizzato presenta rischi.
Obblighi degli operatori economici
Gli articoli 11-16 impongono obblighi a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori: progettazione e fabbricazione conformi, documentazione tecnica, valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, tracciabilità, conservazione dei documenti per 30 anni, gestione di non conformità, richiami e ritiri, e identificazione degli operatori economici su richiesta delle autorità.
Valutazione della conformità e marcatura CE
Gli articoli 18-21 prevedono diverse procedure di valutazione della conformità: esame UE del tipo (modulo B) combinato con modulo D o F, verifica di un unico prodotto (modulo G) oppure garanzia di qualità totale e esame del progetto (modulo H1). Sono disciplinati struttura, contenuti e aggiornamento della dichiarazione UE di conformità e le regole per l’apposizione della marcatura CE e del numero dell’organismo notificato.
Notifica e requisiti degli organismi di valutazione della conformità
Gli articoli 22-38 stabiliscono l’assetto degli organismi notificati: designazione dell’autorità di notifica, requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, riservatezza e assicurazione, procedura di notifica, numeri identificativi, sospensione o ritiro della notifica, ricorsi e coordinamento tra organismi, con rilevanza del sistema di accreditamento.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
Gli articoli 39-43 rinviano al regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e disciplinano la gestione dei prodotti che presentano rischi o non conformità formali. Sono previste misure nazionali provvisorie, consultazione della Commissione, decisione di giustificazione o meno della misura nazionale e procedure specifiche per i casi in cui un prodotto conforme presenti comunque un rischio.
Disposizioni finali, transitorie e sanzioni
Gli articoli 44-48 prevedono la procedura di comitato, l’obbligo per gli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, le misure transitorie per prodotti e impianti già conformi alla direttiva 2000/9/CE, l’abrogazione di tale direttiva dal 21 aprile 2018 e la data di applicazione differita di alcune disposizioni.
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