Regolamento (UE) 2016/338
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/338 della Commissione, del 9 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, che servono come base per il calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono determinati per prodotti e origini indicati in allegato, in applicazione della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione, per una determinata data di applicazione, dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato del regolamento, identificati dai relativi codici NC e dalle origini/paesi terzi elencati. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli freschi e trasformati. Non introduce esclusioni espresse, ma riguarda solo i prodotti, i codici e le origini specificamente riportati nell'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/338 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando rilevante precisa che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, individuati tramite codici NC e codici paese terzo. I valori sono destinati a incidere sulla determinazione del prezzo di entrata, istituto centrale per il trattamento doganale e commerciale di tali merci. Il codice "ZZ" è chiarito nell'allegato come riferimento alle "altre origini".
Dispositivo normativo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene gli importi in euro per 100 kg, differenziati per prodotto e origine, e costituisce la parte operativa del provvedimento.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Allegato: prodotti e origini interessati
L'allegato elenca i valori per varie categorie di ortofrutticoli, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti a seconda del paese di origine, tra cui Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Egitto, Cile, Cina, Stati Uniti, Argentina e Sudafrica, oltre alla categoria "altre origini".
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e, soprattutto, al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il provvedimento serve a fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina di settore.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per codice paese terzo/origine.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari per specifici prodotti ortofrutticoli, tra cui codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per origini quali IL, MA, TN, TR, EG, CL, CN, US, AR, ZA e codice ZZ per "altre origini".
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