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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/401

Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra

Normativa europea32016R0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità operative per applicare il meccanismo antielusione previsto dall’accordo di associazione tra UE, Euratom e Georgia. Consente alla Commissione di sospendere per un massimo di sei mesi i dazi preferenziali su determinati prodotti agricoli e agricoli trasformati quando le importazioni superano le soglie dell’allegato II-C dell’accordo. Prevede inoltre procedure di esecuzione rapide, l’assistenza di comitati specializzati e un obbligo di relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Attuazione del meccanismo antielusione previsto dall’accordo di associazione UE-UEE/Georgia per la sospensione temporanea dei dazi preferenziali su taluni prodotti agricoli e agricoli trasformati.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti originari della Georgia, limitatamente ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato II-C dell’accordo di associazione UE-Georgia e soggetti al meccanismo antielusione di cui all’articolo 27 dell’accordo. Il regolamento disciplina le procedure con cui la Commissione può sospendere temporaneamente i dazi preferenziali quando le importazioni superano il volume medio annuale stabilito, nonché la possibile revoca della sospensione. Non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma opera nel quadro dell’accordo già applicato a titolo provvisorio dal 1° settembre 2014.

Regolamento (UE) 2016/401 – attuazione del meccanismo antielusione nell’accordo UE-Georgia

Il regolamento dà attuazione, sul piano procedurale, al meccanismo antielusione previsto dall’accordo di associazione tra l’Unione europea, l’Euratom e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra. Il considerando evidenzia l’esigenza di assicurare un’applicazione effettiva del meccanismo di sospensione temporanea dei dazi preferenziali sui prodotti specificamente indicati nell’accordo, nonché di garantire trasparenza e rapidità decisionale tramite atti di esecuzione della Commissione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti originari della Georgia e, in concreto, ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato II-C dell’accordo di associazione. La disciplina riguarda esclusivamente la gestione del superamento dei volumi di importazione annuali previsti per tali categorie e non introduce un regime generale sui dazi, ma un meccanismo specifico e limitato nel tempo per la sospensione del trattamento preferenziale.

Meccanismo antielusione e sospensione dei dazi preferenziali

L’articolo 2 è il cuore del regolamento. Per le merci rientranti nelle categorie dell’allegato II-C, viene considerato un volume medio annuale delle importazioni; se, a decorrere dal 1° gennaio di un anno qualsiasi, una o più categorie raggiungono la soglia prevista e la Georgia non presenta una giustificazione valida, la Commissione deve adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile. Con tale atto, la Commissione può:

  • sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati;
  • oppure stabilire che la sospensione non sia appropriata.

La sospensione temporanea non può superare i sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione. Prima della scadenza, la Commissione può revocarla, sempre con atto immediatamente applicabile, se ritiene che l’eccesso di importazioni derivi da un mutamento della capacità di produzione ed esportazione della Georgia rispetto ai prodotti interessati.

Procedura di esecuzione e comitati competenti

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione, la Commissione è assistita dai comitati competenti individuati dall’articolo 3. Per i prodotti agricoli opera il comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; per i prodotti agricoli trasformati interviene il Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014. Si applica il regolamento (UE) n. 182/2011 e, nei casi richiamati, la procedura di cui all’articolo 8 in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento.

Trasparenza e relazione annuale

L’articolo 4 introduce un obbligo di reporting a carico della Commissione. Ogni anno la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e sull’attuazione del regolamento e del titolo IV dell’accordo, nonché sul rispetto degli obblighi ivi previsti. La relazione deve includere informazioni specifiche sull’applicazione del meccanismo antielusione e una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Georgia. Entro un mese dalla presentazione, il Parlamento europeo può convocare la Commissione in una riunione ad hoc della commissione competente; inoltre, la Commissione deve rendere pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione alle istituzioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è adottato il 9 marzo 2016 ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2016.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito soggettivo/oggettivo

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina il meccanismo antielusione dell’accordo di associazione UE-Georgia e si applica ai prodotti originari della Georgia.

Sospensione dei dazi preferenziali

L’articolo 2 prevede che, per le importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II-C dell’accordo, sia fissato un volume medio annuale delle importazioni. Se, dal 1° gennaio di un qualsiasi anno, il volume di una o più categorie raggiunge la soglia prevista e la Georgia non fornisce una valida giustificazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile e può decidere la sospensione temporanea del dazio preferenziale oppure stabilire che la sospensione non sia appropriata.

Durata della sospensione e revoca

La sospensione del dazio preferenziale può durare al massimo sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione. Prima della scadenza, la Commissione può revocarla mediante atto di esecuzione immediatamente applicabile, se ritiene che l’eccesso di importazioni derivi da un cambiamento della capacità di produzione ed esportazione della Georgia per i prodotti interessati.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

L’articolo 3 rinvia alla procedura comitatologica. La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e, per i prodotti agricoli trasformati, dal Comitato di gestione istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014. Si applica il regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi richiamati, opera la procedura di cui all’articolo 8, in combinato disposto con l’articolo 4, del medesimo regolamento.

Relazione annuale della Commissione

L’articolo 4 impone alla Commissione di presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e sull’attuazione del regolamento e del titolo IV dell’accordo, nonché sul rispetto degli obblighi previsti. La relazione deve includere, tra l’altro, informazioni sul meccanismo antielusione e una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Georgia. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione, invitare la Commissione a una riunione ad hoc della commissione competente. La Commissione deve pubblicare la relazione entro tre mesi dalla presentazione alle istituzioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturaaccordi internazionaliprocedure comitatologiche

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