Regolamento (UE) 2016/426
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente regime della direttiva 2009/142/CE e stabilisce requisiti essenziali di sicurezza ed efficienza energetica per apparecchi e accessori a gas. Introduce obblighi dettagliati per fabbricanti, importatori e distributori, una procedura armonizzata di valutazione della conformità, nonché regole su marchio CE, dichiarazione UE di conformità, vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia. Prevede inoltre obblighi di comunicazione degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas e disciplina la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità.
Disciplina armonizzata l'immissione sul mercato, la messa a disposizione e la messa in servizio di apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori, abrogando la direttiva 2009/142/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cucinare, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché ad apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono esserne muniti, e agli accessori di sicurezza, controllo o regolazione destinati a essere incorporati o assemblati in tali apparecchi. Si applica alle forme nuove sul mercato dell'Unione al momento dell'immissione, incluse le importazioni da paesi terzi, e a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Sono esclusi gli apparecchi destinati specificamente a processi industriali in stabilimenti industriali, aerei e ferrovie, e scopi di ricerca temporanei in laboratorio; inoltre non si applica agli apparecchi di valore artistico o storico non messi in servizio, né agli aspetti già disciplinati più specificamente da altra normativa di armonizzazione UE. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal 21 aprile 2018, con applicazione anticipata di talune disposizioni dal 21 ottobre 2016 e delle sanzioni dal 21 marzo 2018.
Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
Il regolamento sostituisce la direttiva 2009/142/CE e introduce un quadro uniforme e direttamente applicabile per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione e la messa in servizio degli apparecchi a gas e dei relativi accessori. La scelta dello strumento regolamentare risponde all'esigenza di evitare divergenze di recepimento e di garantire un livello omogeneo di tutela della salute, della sicurezza e dell'uso razionale dell'energia nell'intera Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi destinati a cucinare, refrigerare, climatizzare, riscaldare, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché ad apparecchi quali bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono esserne muniti, e agli accessori di sicurezza, controllo o regolazione destinati a essere incorporati o assemblati in tali apparecchi. Copre soltanto prodotti nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione, compresi quelli importati da paesi terzi, e si estende a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
Sono escluse le apparecchiature destinate specificamente a processi industriali in stabilimenti industriali, all'uso su aerei e ferrovie e alla ricerca temporanea in laboratorio. Non rientrano nel campo di applicazione nemmeno gli apparecchi di valore artistico o storico non messi in servizio. L'articolo 2 definisce, tra l'altro, carburante gassoso, famiglia e gruppo di gas, indice di Wobbe, categoria di apparecchio, operatori economici, valutazione della conformità, richiamo, ritiro e marchio CE.
Requisiti essenziali e sicurezza del prodotto
L'articolo 5 rinvia all'allegato I, che contiene i requisiti essenziali vincolanti. Tali requisiti impongono che apparecchi e accessori siano progettati e fabbricati in modo sicuro, tenendo conto dei rischi prevedibili, dei progressi tecnologici e delle condizioni tecniche ed economiche rilevanti.
Tra i profili centrali vi sono:
- analisi e riduzione dei rischi da parte del fabbricante;
- obblighi di istruzioni per installazione, uso e manutenzione;
- requisiti su materiali, stabilità, resistenza meccanica e termica, prevenzione di fughe di gas e accumuli di gas incombusto;
- sicurezza in fase di accensione e combustione;
- contenimento di emissioni pericolose, in particolare monossido di carbonio;
- uso razionale dell'energia;
- limiti di temperatura delle superfici e protezione di utenti vulnerabili;
- tutela della qualità degli alimenti e delle acque eventualmente a contatto con parti dell'apparecchio.
Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione
Gli apparecchi possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, soddisfano il regolamento. Gli accessori possono essere messi a disposizione solo se conformi. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la circolazione di prodotti conformi per gli aspetti regolati dal regolamento.
Resta salva la facoltà degli Stati membri di stabilire requisiti per la protezione di persone, animali domestici e beni durante il normale uso degli apparecchi, purché ciò non comporti modifiche del prodotto. In occasione di fiere o dimostrazioni, i prodotti non conformi possono essere esposti solo se è chiaramente indicato che non sono conformi e non possono essere venduti prima dell'adeguamento, con adeguate misure di sicurezza durante le prove.
Condizioni di fornitura del gas e comunicazioni degli Stati membri
L'articolo 4 disciplina un elemento specifico del settore: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 21 ottobre 2017, i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione in uso sul proprio territorio, secondo il contenuto dettagliato dell'allegato II. Ogni modifica va comunicata entro sei mesi dall'annuncio della modifica prevista.
La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare il contenuto di tali comunicazioni e atti di esecuzione per definirne il formato armonizzato. Le informazioni fornite devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato II dettaglia i dati richiesti, inclusi potere calorifico superiore, indice di Wobbe, composizione del gas, componenti tossiche e pressione di alimentazione.
Obblighi dei fabbricanti
Il fabbricante è il soggetto centrale del sistema di conformità. Deve garantire che l'apparecchio o l'accessorio sia progettato e fabbricato conformemente ai requisiti essenziali, predisporre la documentazione tecnica, svolgere o far svolgere la procedura di valutazione della conformità e, in caso di esito positivo, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre il marchio CE.
Il fabbricante deve inoltre:
- conservare documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità per 10 anni dall'immissione sul mercato;
- assicurare che la produzione in serie continui a essere conforme;
- effettuare, se necessario, prove a campione sugli apparecchi immessi sul mercato;
- esaminare reclami e registrare i richiami relativi a prodotti non conformi;
- identificare prodotto e fabbricante mediante tipo, lotto, serie o altro elemento equivalente;
- fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato;
- informare immediatamente le autorità in caso di non conformità o rischio;
- cooperare con le autorità nazionali fornendo informazioni e documentazione su richiesta.
Mandatari, importatori e distributori
Il fabbricante può nominare un mandatario con mandato scritto, ma non può trasferirgli l'obbligo di progettazione conforme né quello di predisporre la documentazione tecnica. Il mandatario può, se previsto nel mandato, conservare la documentazione, fornire informazioni alle autorità e cooperare nelle misure di eliminazione dei rischi.
Gli importatori possono immettere sul mercato solo prodotti conformi e devono verificare, prima dell'immissione, che il fabbricante abbia svolto la corretta valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto il marchio CE e fornito le informazioni richieste. Devono inoltre indicare i propri recapiti, garantire le corrette condizioni di stoccaggio e trasporto, effettuare controlli a campione se necessario e intervenire con misure correttive, ritiro o richiamo in caso di non conformità o rischio.
I distributori devono agire con la dovuta diligenza, verificare la presenza del marchio CE e della documentazione richiesta, assicurarsi che i requisiti di etichettatura e di identificazione siano rispettati, preservare la conformità durante immagazzinamento e trasporto e cooperare con le autorità. Se un importatore o un distributore immette il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo rilevante per la conformità, è considerato fabbricante ai fini del regolamento.
Tracciabilità lungo la catena di fornitura
L'articolo 12 impone agli operatori economici di indicare, su richiesta delle autorità di vigilanza, gli operatori che hanno fornito loro il prodotto e quelli cui essi lo hanno fornito. Le informazioni devono poter essere fornite per 10 anni sia a valle sia a monte della catena di fornitura, così da consentire la rintracciabilità dei prodotti non conformi.
Valutazione della conformità, norme armonizzate e documentazione
Gli apparecchi e gli accessori conformi a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali coperti da tali norme. La valutazione della conformità è articolata in moduli ispirati alla decisione n. 768/2008/CE.
Per la produzione seriale il fabbricante deve ricorrere al modulo B (esame UE del tipo) combinato con uno tra C2, D, E o F. Per produzioni in esemplare unico o piccole quantità, può scegliere tra tali moduli o il modulo G (verifica di un unico esemplare). L'allegato III dettaglia contenuti della documentazione tecnica, modalità di esame, prove, sorveglianza, certificazione e conservazione dei documenti.
La dichiarazione UE di conformità deve essere redatta secondo la struttura dell'allegato V, deve essere aggiornata e, se il prodotto è soggetto a più atti UE, può essere unica. Per gli accessori deve contenere le istruzioni su incorporazione o assemblaggio nell'apparecchio finito. La copia della dichiarazione deve accompagnare l'accessorio.
Marchio CE e diciture obbligatorie
Il marchio CE segue i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell'immissione sul mercato. In linea generale deve comparire anche il numero di identificazione dell'organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione, insieme alle ultime due cifre dell'anno di apposizione.
L'articolo 18 e l'allegato IV impongono ulteriori diciture, tra cui nome del fabbricante, identificazione del prodotto, eventuale alimentazione elettrica, marchio di categoria, pressione nominale di alimentazione e informazioni per una corretta installazione. Per gli accessori, tali indicazioni si applicano se pertinenti.
Organismi di valutazione della conformità e notifica
Gli articoli 19-35 disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità. Gli Stati membri devono designare un'autorità di notifica, o possono affidare questo compito all'organismo nazionale di accreditamento. L'autorità di notifica deve essere indipendente, imparziale, riservata e dotata di personale qualificato.
Gli organismi notificati devono essere persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, indipendenti dai soggetti che valutano, competenti, imparziali e protetti da pressioni economiche. Devono disporre di personale adeguato, procedure documentate, mezzi tecnici idonei, assicurazione di responsabilità civile e obblighi di segreto professionale. La notifica avviene tramite strumento elettronico della Commissione; in assenza di obiezioni entro due settimane o due mesi, a seconda del caso, l'organismo può operare come notificato.
Sono previste regole su subappalto e controllate, controllo della competenza, revoca o limitazione della notifica, ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati, scambio di informazioni tra autorità e coordinamento settoriale a livello UE.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
L'articolo 36 rinvia al regime generale del regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Se un'autorità nazionale ritiene che un prodotto presenti un rischio, deve valutarlo e, se necessario, chiedere all'operatore economico misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato.
Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati. In mancanza di azione dell'operatore, lo Stato membro adotta misure provvisorie. Se sorgono obiezioni o se la Commissione ritiene la misura contraria al diritto UE, si attiva la procedura di salvaguardia dell'Unione con decisione della Commissione tramite atto di esecuzione. Esiste inoltre una procedura per i prodotti conformi ma comunque rischiosi e una disciplina specifica della non conformità formale, che copre carenze nel marchio CE, nella dichiarazione UE di conformità, nella documentazione tecnica e nelle altre prescrizioni amministrative.
Sanzioni, transitorio, abrogazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono includere sanzioni penali per violazioni gravi, e comunicare le relative disposizioni alla Commissione entro il 21 marzo 2018. Il regolamento prevede un regime transitorio per gli apparecchi e gli accessori già immessi sul mercato conformemente alla direttiva 2009/142/CE prima del 21 aprile 2018, che possono continuare a essere commercializzati e messi in servizio senza ulteriori requisiti di prodotto.
La direttiva 2009/142/CE è abrogata dal 21 aprile 2018; i riferimenti ad essa si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato VI. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 21 aprile 2018, salvo l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II, applicabili dal 21 ottobre 2016, e l'articolo 43, paragrafo 1, applicabile dal 21 marzo 2018.
Disposizioni principali
Ambito, definizioni ed esclusioni
L'articolo 1 delimita l'applicazione ad apparecchi e accessori, definendo anche quando un apparecchio si considera "usato normalmente". L'articolo 2 contiene le definizioni chiave, tra cui apparecchi, accessori, carburante gassoso, famiglia e gruppo di gas, categoria di apparecchio, operatori economici, valutazione della conformità e marchio CE. Sono espressamente escluse alcune destinazioni d'uso industriali, ferroviarie, aeronautiche e di ricerca, oltre agli aspetti coperti in modo più specifico da altra normativa UE.
Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione
L'articolo 3 consente la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi solo se, usati normalmente, conformi al regolamento; gli accessori possono essere messi a disposizione solo se conformi. L'articolo 6 vieta agli Stati membri di ostacolare la circolazione di apparecchi e accessori conformi per gli aspetti regolati dal presente atto, salva la possibilità di esporre prodotti non conformi in fiere o dimostrazioni con adeguate avvertenze e misure di sicurezza.
Condizioni di fornitura del gas e comunicazioni nazionali
L'articolo 4 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 21 ottobre 2017, i tipi di gas e le relative pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, secondo l'allegato II, e di comunicare le modifiche entro sei mesi dall'annuncio. La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare il contenuto di tali comunicazioni e atti di esecuzione per il formato armonizzato; le informazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Requisiti essenziali
L'articolo 5 rinvia all'allegato I, che fissa i requisiti essenziali vincolanti di sicurezza, progettazione, materiali, combustione, temperature, uso razionale dell'energia e informazioni per installazione e uso. I requisiti devono essere interpretati alla luce dei progressi tecnologici e dei fattori tecnici ed economici, con attenzione alla tutela della salute e alla sicurezza.
Obblighi degli operatori economici
Gli articoli 7-12 ripartiscono gli obblighi tra fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Il fabbricante deve garantire progettazione e fabbricazione conformi, predisporre la documentazione tecnica, svolgere la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità, apporre il marchio CE e le diciture dell'allegato IV, conservare la documentazione per 10 anni, predisporre monitoraggio post-commercializzazione e adottare misure correttive in caso di non conformità o rischio. Importatori e distributori devono verificare la conformità prima della messa a disposizione sul mercato, conservare i documenti per 10 anni, garantire corretta identificazione e cooperare con le autorità. L'articolo 11 assimila a fabbricante l'importatore o distributore che immetta il prodotto con il proprio nome/marchio o lo modifichi incidendo sulla conformità; l'articolo 12 impone la tracciabilità della catena di fornitura per 10 anni.
Conformità, procedure di valutazione e marcatura
Gli articoli 13-18 stabiliscono la presunzione di conformità per prodotti conformi a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale e disciplinano le procedure di valutazione della conformità del fabbricante: esame UE del tipo (modulo B) con combinazioni di moduli C2, D, E, F per la produzione seriale, oppure modulo G per esemplari unici o piccole quantità. Sono regolati contenuto e validità della dichiarazione UE di conformità, le regole del marchio CE e l'apposizione del numero di identificazione dell'organismo notificato, oltre alle diciture obbligatorie dell'allegato IV.
Organismi di valutazione della conformità e notifica
Gli articoli 19-35 disciplinano la notifica degli organismi, le autorità di notifica, i requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità e riservatezza, la domanda e la procedura di notifica, l'attribuzione del numero di identificazione, la modifica o revoca della notifica e il diritto di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati. Sono previsti accreditamento, eventuale ricorso a subappaltatori e affiliate, coordinamento tra organismi notificati e scambio di esperienze tra autorità nazionali.
Vigilanza del mercato e salvaguardia
L'articolo 36 richiama l'applicazione del quadro del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in entrata. Gli articoli 37-40 disciplinano la procedura nazionale per prodotti che presentano rischi, la procedura di salvaguardia dell'Unione, le misure per prodotti conformi ma comunque rischiosi e la non conformità formale, prevedendo informazione reciproca tra Stati membri e Commissione, possibilità di misure provvisorie e successiva valutazione della giustificazione delle misure nazionali mediante atti di esecuzione.
Atti delegati, comitato, sanzioni e disposizioni finali
L'articolo 41 conferisce alla Commissione una delega quinquennale, decorrente dal 21 aprile 2018, per aggiornare con atti delegati il contenuto delle comunicazioni nazionali sulle condizioni di fornitura del gas; l'articolo 42 istituisce il Comitato per gli apparecchi e rinvia alle procedure del regolamento (UE) n. 182/2011. L'articolo 43 impone agli Stati membri di fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comunicandole entro il 21 marzo 2018. Gli articoli 44-46 prevedono il regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2009/142/CE, l'abrogazione della direttiva dal 21 aprile 2018 e l'entrata in vigore del regolamento, applicabile dal 21 aprile 2018 con alcune anticipazioni dal 21 ottobre 2016.
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