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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29021/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità/aspecificità di alcuni motivi e sulla manifesta infondatezza degli altri, inclusa la corretta qualificazione del fatto come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in abitazione. I motivi erano cinque: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ritenuti però aspecifici e reiterativi delle censure di appello, senza confronto con la motivazione fondata sull'avvistamento dell'imputato mentre usciva dal camper e veniva inseguito dalla polizia municipale; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., ritenuto manifestamente infondato perché il valore dei beni sottratti e i danni arrecati al camper escludevano il pregiudizio lievissimo; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, doglianza ritenuta infondata poiché la loro concessione e la misura della riduzione di pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione della Corte territoriale era sufficiente; 4) nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione dell'imputato detenuto, motivo dichiarato aspecifico perché non indicava in quali udienze la traduzione fosse mancata; 5) erronea qualificazione giuridica del fatto e richiesta di derubricazione in furto semplice, sostenendo che il camper non fosse luogo di privata dimora, motivo respinto perché nel caso concreto era provata la destinazione del mezzo all'espletamento di attività tipiche della vita privata.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi di censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, valutando anche gli effetti ulteriori della sottrazione e non la sola capacità economica della persona offesa.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena e delle circostanze attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione non illogica.

  • art. 178 c.p.p.

    La dedotta nullità per omessa traduzione dell'imputato deve essere specificamente allegata, indicando le udienze interessate e l'incidenza del vizio.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo i limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 627, comma 4, c.p.p.

    Nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio è preclusa la rilevazione di alcune inammissibilità già maturate nei gradi precedenti.

  • art. 624-bis c.p.

    Il camper integra luogo di privata dimora quando sia concretamente destinato all'espletamento di attività tipiche della vita privata, e non solo a mezzo di locomozione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: è inammissibile la doglianza che si limiti a riprodurre le censure d'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata o senza indicare i profili di travisamento della prova.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità postula un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi complessivamente anche alla luce dei danni ulteriori cagionati dal reato.
  • La concessione delle attenuanti generiche e la misura della riduzione di pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio se la motivazione non è meramente apparente o illogica.
  • Le eccezioni di nullità processuale, quando non siano manifeste, devono essere dedotte con precisione, indicando l'atto o l'udienza viziati e la concreta incidenza del vizio sulla decisione.
  • Ai fini del furto in abitazione, un camper può essere considerato luogo di privata dimora se nel caso concreto sia accertata la sua destinazione allo svolgimento di attività tipiche della vita privata, oltre il mero uso come veicolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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