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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 2518 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Scostamento rilevante - Soglia minima - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale fondata sul solo scostamento dagli studi di settore non può essere considerata adeguatamente provata quando lo scostamento è inferiore al 10%. In tale situazione l'Ufficio non può limitarsi al risultato dello studio di settore, ma deve fornire ulteriori prove concrete dell'evasione. Il principio è conforme a Cassazione n. 6389/2014.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguarda un accertamento fondato sugli studi di settore, ritenuto insufficiente perché lo scostamento tra il reddito standardizzato risultante dall'applicazione degli studi e il reddito dichiarato era inferiore al 10%. Secondo il principio richiamato, l'accertamento standardizzato ha valore indiziario soltanto in presenza di uno scostamento abnorme o comunque significativamente rilevante; al di sotto della soglia minima, spetta integralmente all'Ufficio dimostrare l'effettiva evasione fiscale con ulteriori elementi probatori.

Norme richiamate

  • Studi di settore e accertamento standardizzato

    Il valore indiziario dell'accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore è limitato ai casi in cui lo scostamento tra tale valore e il reddito dichiarato sia "abnorme".

    Il risultato degli studi di settore costituisce un indizio e non una prova automatica dell'evasione; la sua efficacia dipende dalla rilevanza dello scostamento e dal contraddittorio con il contribuente.

  • Onere della prova in materia di accertamento fiscale

    Quando lo scostamento è inferiore alla soglia minima di rilevanza, l'onere di dimostrare la pretesa evasione ricade interamente sull'Amministrazione finanziaria, che deve produrre elementi ulteriori rispetto agli studi di settore.

  • Cassazione n. 6389/2014

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui uno scostamento non significativo dagli studi di settore, in particolare inferiore al 10%, non è sufficiente da solo a fondare l'accertamento.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non determinano automaticamente il reddito imponibile: il loro risultato deve essere valutato come elemento presuntivo e confrontato con la situazione concreta del contribuente.
  • Uno scostamento inferiore al 10% è indicato come non rilevante e, da solo, non giustifica la rettifica del reddito dichiarato.
  • In presenza di uno scostamento modesto, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi specifici e verificabili che dimostrino l'evasione.
  • Quanto più lo scostamento è contenuto, tanto maggiore è l'esigenza di motivare l'accertamento e di considerare le spiegazioni fornite dal contribuente.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando sia la limitata entità dello scostamento sia l'assenza di ulteriori prove concrete da parte dell'Ufficio.

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