Cassazione Civile, Ordinanza n. 31123/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il debitore ha impugnato in sede di merito un'intimazione di pagamento riferita a una cartella di pagamento asseritamente notificata anni prima, deducendo la nullità o annullabilità dell'intimazione per mancata notifica della cartella e degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del credito e ulteriori vizi formali. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione e il tribunale ha confermato il rigetto, rilevando che la notifica della cartella risultava coperta da giudicato e che, quindi, erano precluse le doglianze recuperatorie sui vizi propri della cartella; residuava soltanto la questione della prescrizione successiva alla notifica. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, lamentando motivazione apparente e inversione dell'onere della prova: con il primo motivo, quanto alla pretesa erronea qualificazione della pretesa come spese processuali e ai vizi della motivazione sull'onere probatorio; con il secondo, quanto alla ritenuta inesistenza della prescrizione e alla disciplina applicabile ex art. 2953 c.c. La Corte ha ritenuto inammissibile il riesame delle questioni sulla natura recuperatoria dell'opposizione perché coperte da giudicato sulla notifica della cartella; ha poi respinto entrambi i motivi, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e conforme al minimo costituzionale e che, trattandosi di eccezione di prescrizione, gravava sull'opponente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione. Poiché la pena poteva astrattamente essere soggetta a prescrizione decennale o quinquennale a seconda della sua natura e delle condizioni soggettive, l'eccezione formulata in modo generico era insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione contro l'intimazione di pagamento. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'agente della riscossione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti del Ministero della giustizia, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione utilizzato dal debitore per contestare l'intimazione di pagamento.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza d'appello è ritenuta sufficiente perché rispetta il minimo costituzionale.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione grava sull'eccepiente.
art. 172 c.p.
È richiamato per affermare che, se la pena fosse stata una multa, la prescrizione sarebbe decennale.
art. 173 c.p.
È richiamato per affermare che, se la pena fosse stata un'ammenda, la prescrizione di regola sarebbe quinquennale, salvo ipotesi di recidiva o abitualità/professionalità/tendenza, con possibile termine decennale.
art. 2953 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla trasformazione del termine prescrizionale conseguente al titolo divenuto definitivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
Viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se la notifica della cartella o dell'atto presupposto è coperta da giudicato, non possono più essere riesaminate in cassazione le doglianze recuperatorie sui vizi propri della cartella, perché il debitore è decaduto dall'impugnazione tempestiva.
- L'eccezione di prescrizione deve essere specificamente allegata e provata da chi la invoca: la mera deduzione generica non basta quando dalla natura del credito possano derivare diversi termini prescrizionali.
- Quando la motivazione della sentenza di merito consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, non ricorre il vizio di motivazione apparente.
- Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice richiede all'eccepiente di dimostrare i fatti che sorreggono l'eccezione di prescrizione.
- In presenza di un titolo o di una pretesa fondata su sanzione o pena, la durata della prescrizione va verificata in concreto alla luce della qualificazione giuridica della sanzione e delle eventuali condizioni soggettive previste dalla legge.
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