Cassazione Civile, Ordinanza n. 17096/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria aveva agito per ottenere il pagamento di prestazioni erogate nell'anno 2003 in regime di accreditamento, deducendo che il corrispettivo dovuto per l'attività svolta superava quanto già versato dall'azienda sanitaria. In via principale chiedeva la condanna al pagamento del residuo credito per prestazioni sanitarie e, in subordine, un indennizzo per indebito arricchimento. Il primo giudice aveva rigettato la domanda principale ritenendo non provata la disponibilità di risorse per remunerare l'extrabudget e aveva dichiarato inammissibile la subordinata. In appello la struttura aveva sostenuto che il giudice di primo grado avesse errato nel riparto dell'onere della prova, che si fosse formato giudicato interno sulla regolarità delle prestazioni, che operasse il principio di non contestazione sulla validazione e attestazione delle prestazioni, e che fosse stata comunque fornita prova mediante fatture non contestate. Con il ricorso per cassazione riproponeva tre motivi: violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato interno; violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione e ultrapetizione; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea valutazione dell'onere probatorio e delle fatture prodotte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla validazione e regolarità delle prestazioni, perché la decisione di primo grado aveva riguardato solo la mancanza di prova delle risorse disponibili e non implicava necessariamente l'accertamento del fatto costitutivo invocato dalla ricorrente. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il ricorso non riportava in modo specifico gli atti di primo grado necessari per verificare se la circostanza fosse stata adeguatamente allegata e se fosse operante la non contestazione. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, precisando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività non sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 2697 c.c. In conclusione il ricorso è stato respinto; non sono state poste spese per la mancata difesa dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato per escludere che si fosse formato giudicato interno sulla questione della validazione delle prestazioni
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato sostanziale, escluso nel caso concreto
art. 167 c.p.c.
indicato quale norma sul dovere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore
art. 115 c.p.c.
richiamato per il principio di non contestazione, ritenuto applicabile nei limiti indicati dalla giurisprudenza anche ai giudizi anteriori alla riforma
art. 112 c.p.c.
invocato per ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta non dimostrata
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che la violazione sussiste solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la dedotta nullità della sentenza per ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come sede propria del controllo sul vizio di motivazione/valutazione del fatto nei limiti consentiti
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 175 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla ragionevole durata del processo e sull'inutilità della rinnovazione della notifica
art. 127 c.p.c.
richiamato in tema di poteri del giudice per la sollecita definizione del processo
art. 330 c.p.c.
richiamato per qualificare come nulla, e non inesistente, la notifica effettuata a difensori non più muniti di rappresentanza in quella fase
art. 116, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il valore della non contestazione dei fatti secondari come argomento di prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.lgs. n. 231 del 2002
richiamato dalla parte ricorrente come base per interessi e rivalutazione sul corrispettivo richiesto
Massime di principio
- Il giudicato implicito si forma solo quando tra la questione decisa espressamente e quella che si pretende decisa implicitamente esista un nesso di dipendenza indissolubile, tale che la prima non possa essere risolta senza la preventiva decisione della seconda; in mancanza di tale nesso, non opera alcuna preclusione.
- Il principio di non contestazione, nei giudizi soggetti al regime previgente, riguarda i fatti principali costitutivi del diritto azionato e presuppone che la parte onerata della prova abbia allegato il fatto in modo specifico; in cassazione la relativa censura richiede la trascrizione o quanto meno la puntuale indicazione degli atti rilevanti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio, che attiene al merito e non è rivalutabile in sede di legittimità.
- La notifica del ricorso eseguita presso un difensore non più abilitato nella fase processuale pertinente integra nullità e non inesistenza; tuttavia la rinnovazione della notifica può essere omessa quando il ricorso appaia prima facie inammissibile o infondato, per evitare attività processuali inutili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17006/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →