Sentenza n. 1311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00234/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento regionale definitivo di non accoglimento e archiviazione delle domande di sostegno e pagamento relative alla misura 10.1.6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con decadenza dagli aiuti per mancata registrazione individuale dei capi ovicaprini nella BDN
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito agli impegni quinquennali della misura 10.1.6, comprendenti il mantenimento del carico di bestiame entro l'intervallo prescritto in rapporto alla superficie pascoliva. Per l'annualità 2017 i capi ovicaprini erano stati registrati nella Banca Dati Nazionale per partita o gregge, anziché mediante i singoli codici identificativi individuali. La Regione aveva ritenuto tale modalità incompatibile con la verifica del carico zootecnico e aveva rigettato la domanda annuale, estendendo la decadenza alle ulteriori domande del medesimo impegno pluriennale. In primo grado la società aveva dedotto violazione e falsa applicazione della normativa europea, nazionale e regionale, nonché della circolare ministeriale n. 4618 dell'8 marzo 2012, eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Sosteneva di avere rispettato sostanzialmente il carico minimo di 0,40 UBA per ettaro e di avere identificato i capi nei registri aziendali; l'inserimento non individuale sarebbe dipeso da modalità operative dell'autorità sanitaria o da un disservizio tecnico del portale. In appello ha censurato la sentenza del TAR per non avere valorizzato la perizia di parte, la dedotta mancata conoscenza della circolare ministeriale e l'impossibilità tecnica di caricare individualmente i capi per la sola annualità 2017. Ha inoltre contestato la natura sostanziale dell'adempimento e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, nel sistema dei pagamenti della Politica agricola comune, gli obblighi di identificazione, registrazione e tracciabilità individuale degli animali costituiscano condizioni sostanziali di ammissibilità dell'aiuto e non meri adempimenti documentali. La registrazione individuale nella BDN è la modalità necessaria per consentire all'organismo pagatore di verificare la consistenza dell'allevamento, associare i singoli animali all'azienda e all'evento di pascolamento e controllare il rapporto UBA/ettaro. Il caricamento per partita, pur in presenza di registrazioni nei registri aziendali, impediva l'incrocio dei dati e rendeva non verificabile il requisito sostanziale per l'annualità 2017. La mancata possibilità di effettuare un caricamento retroattivo dopo il decorso del tempo non incide sull'obbligo originario di registrazione tempestiva. Il rigetto dell'aiuto non ha natura sanzionatoria, ma deriva dall'assenza della prova verificabile del requisito costitutivo. Non era dovuto il soccorso istruttorio, perché esso può regolarizzare carenze formali o fornire chiarimenti, ma non può consentire la formazione postuma di dati sostanziali che dovevano essere registrati tempestivamente. È stato ritenuto sufficiente il contraddittorio procedimentale assicurato mediante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990; non è stata ravvisata discrasia tra tale comunicazione e il provvedimento finale. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 63 Reg. (UE) n. 1306/2013
L'erogazione dei contributi della PAC è subordinata al rispetto degli obblighi di gestione e controllo, inclusi quelli funzionali alla verificabilità dei requisiti dichiarati.
art. 35, par. 2, Reg. delegato (UE) n. 640/2014
Il sostegno deve essere rifiutato o revocato quando non siano rispettati gli impegni o gli altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione o nazionale.
art. 28 Reg. (UE) n. 1305/2013
Richiamato quale base della misura agro-climatico-ambientale e degli impegni connessi ai pagamenti.
art. 18, comma 1, lett. b), DPReg. Friuli Venezia Giulia n. 84/2016
Qualifica come impegno essenziale il mantenimento, per l'intero periodo di impegno, delle UBA dichiarate entro i limiti previsti; la sua violazione comporta la decadenza dall'aiuto.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi ha assicurato il contraddittorio procedimentale, consentendo alla beneficiaria di presentare controdeduzioni, non risultate idonee a rendere verificabile il requisito.
Circolare Ministero della Salute n. 4618 dell'8 marzo 2012
Precisa le modalità tecniche di registrazione individuale dei capi ovicaprini nella BDN mediante codice identificativo individuale.
Deliberazione Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 785 del 28 aprile 2017
Qualifica l'identificazione individuale e la registrazione dei capi nel registro aziendale come criteri di gestione obbligatori rilevanti ai fini della condizionalità.
Massime di principio
- Nel sistema dei pagamenti agro-climatico-ambientali della PAC, gli obblighi di identificazione, registrazione e tracciabilità individuale degli animali costituiscono condizioni sostanziali di ammissibilità dell'aiuto quando sono necessari per verificare il rispetto del carico zootecnico e degli altri impegni dichiarati.
- La registrazione individuale dei capi nella banca dati ufficiale prevista dalla disciplina di settore non è un mero adempimento formale: è la modalità attraverso cui il requisito relativo al rapporto tra unità di bestiame e superficie diviene oggettivamente verificabile dall'organismo pagatore.
- La registrazione dei capi per partita o gregge, anziché mediante identificativi individuali, legittima il diniego o la revoca dell'aiuto quando impedisce l'associazione dei singoli animali all'azienda e agli eventi di movimentazione o pascolamento e rende non verificabile il requisito sostanziale della misura.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per formare postumamente dati sostanziali che la normativa impone di registrare tempestivamente in un sistema informativo ufficiale; esso è limitato alla regolarizzazione di carenze formali o alla fornitura di chiarimenti.
- L'impossibilità di modificare retroattivamente i dati nel sistema informativo non elimina l'obbligo originario del beneficiario di effettuare correttamente e tempestivamente le registrazioni prescritte; il diniego conseguente alla mancata verificabilità del requisito non ha natura sanzionatoria, ma deriva dall'assenza della prova del presupposto costitutivo dell'aiuto.
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