Cassazione Civile, Ordinanza n. 37419/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una contribuente, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, per ottenere il 90% di quanto versato a titolo di IRPEG e ILOR negli anni 1991 e 1992, assumendo di rientrare tra i soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990. Dopo il silenzio-rigetto dell'Amministrazione finanziaria, il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla CTR Sicilia, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014. L'Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Secondo la ricorrente, la contribuente, in quanto lavoratrice dipendente e quindi sostituito d'imposta, non sarebbe stata legittimata a chiedere il rimborso, spettante solo al sostituto d'imposta; inoltre, il beneficio sarebbe comunque precluso dalla decisione europea che ha qualificato quelle misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, per conseguenza, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato anzitutto che la dedotta qualità di sostituito d'imposta della contribuente non risultava essere stata oggetto di specifica contestazione nell'atto impositivo e che, in ogni caso, il motivo difettava di autosufficienza perché la ricorrente non aveva riprodotto gli atti necessari a dimostrare che la richiesta riguardasse ritenute d'acconto su redditi da lavoro dipendente. La Corte ha comunque ribadito il principio per cui, in tema di rimborsi di imposte sui redditi ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973, sono legittimati sia il sostituto sia il sostituito; ma, quanto al rimborso speciale previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, la legittimazione spetta al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale, con esclusione dei soli lavoratori autonomi e imprenditori. Ha quindi escluso la rilevanza della decisione della Commissione UE invocata dall'Agenzia, perché riferita agli aiuti alle imprese e non ai rimborsi riconosciuti ai lavoratori dipendenti e ai redditi assimilati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
È la disciplina speciale del rimborso del 90% delle somme versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ne conferma la natura di misura eccezionale/indennitaria e la riferibilità al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
La Corte lo considera norma rilevante per la definizione della domanda di rimborso e, richiamando la giurisprudenza successiva, ne valorizza il significato di interpretazione autentica che include i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, escludendo solo imprenditori e lavoratori autonomi.
art. 38 D.P.R. n. 602/1973
È richiamato per ribadire che, in materia di rimborsi di imposte sui redditi, la legittimazione a chiedere il rimborso spetta sia al sostituto d'imposta sia al sostituito.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
La Corte esclude la sua applicabilità al caso di specie, osservando che riguarda aiuti di Stato concessi alle imprese in aree colpite da calamità naturali e non i rimborsi spettanti ai lavoratori dipendenti o assimilati.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
È richiamato nel contesto della decisione UE quale parametro della procedura sugli aiuti di Stato, ma non incide sul diritto al rimborso riconosciuto nel caso concreto.
L. n. 123/2017, art. 16 octies, comma 1, lett. b)
È richiamata come norma che ha modificato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, chiarendo espressamente l'inclusione dei titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati tra i beneficiari.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si fondi su un presupposto di fatto non specificamente contestato nei gradi di merito e non supportato da adeguata riproduzione degli atti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la legittimazione a chiedere la restituzione della somma non dovuta spetta normalmente sia al sostituto d'imposta sia al sostituito; tuttavia, quando la legge speciale attribuisce un beneficio indennitario connesso a un evento calamitoso, il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta.
- Le norme speciali di definizione/rimborso per i contribuenti colpiti da eventi sismici devono essere interpretate in modo coerente con la loro ratio indennitaria, includendo i lavoratori dipendenti e assimilati e escludendo soltanto i soggetti che svolgono attività d'impresa o autonomo lavoro, se così previsto dalla disciplina.
- Una decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato riferita alle imprese non può essere automaticamente estesa a rimborsi fiscali riconosciuti a persone fisiche non imprenditrici, quando la fattispecie normativa interna ha diversa struttura e diversa finalità.
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