Sentenza n. 828/2026 - Catania, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria: - del silenzio-inadempimento, ingiustamente opposto dall'Assessorato resistente, all'istanza inoltrata dalle ricorrenti con la pec del 22 luglio 2024 - relativa alla volturazione in favore di PANPAT, dell'autorizzazione unica in ambito P.A.U.R., conseguita dalla PANTAR srl con il Decreto DDG numero 628 del 20 marzo 2024, del dirigente generale del Dipartimento Energia dell'omonimo assessorato, volto a realizzare nel Comune di Paternò (CT) un impianto per il recupero della frazione organica di rifiuti (FORSU) con produzione di biometano - mediante nomina contestuale di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere automaticamente alla definizione del procedimento, una volta decorso il termine per l'adempimento spontaneo che si ritenesse di assegnargli; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, per il caso di ulteriore ed ingiustificato inadempimento, al risarcimento dei danni da ritardo sin qui subiti, nella misura corrispondente ai benefici che avrebbe potuto conseguire partecipando alle procedure indette dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la concessione di finanziamenti o incentivi per progetti legati alle energie rinnovabili all'efficienza energetica e, infine per l'accertamento e la declaratoria dei presupposti, sulla base della disciplina normativa e regolamentare vigente, per l'accoglimento dell'istanza di voltura del 22 luglio 2024 rimasta inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di voltura di un'autorizzazione unica in ambito P.A.U.R.; la domanda risarcitoria riguardava il danno da ritardo
Esito
Favorevole al resistente (assessorati regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti avevano impugnato il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del 22 luglio 2024, volta alla volturazione in favore della società cessionaria dell'autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione di un impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano. Avevano chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo, parametrato ai benefici che avrebbero potuto conseguire partecipando alle procedure del GSE per incentivi e finanziamenti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Con una precedente sentenza parziale il TAR aveva accolto la domanda avverso il silenzio, ordinando all'Amministrazione di provvedere, e aveva rinviato la trattazione della domanda risarcitoria. In esecuzione di tale pronuncia, l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento di voltura. Le ricorrenti avevano quindi dichiarato di avere conseguito il bene della vita, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, compresa la domanda risarcitoria, e avevano manifestato l'intenzione di rinunciare formalmente al ricorso.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché l'atto di rinuncia non era stato notificato all'Amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. La mancata osservanza di tale formalità impediva l'effetto estintivo, anche se l'atto era stato sottoscritto dalle parti e dai difensori. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione di rinuncia poteva essere valutata come comportamento processuale idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Poiché le ricorrenti avevano espressamente dichiarato di non voler più coltivare neppure la domanda risarcitoria, il TAR ha dichiarato improcedibile tale domanda per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone il pieno e incondizionato soddisfacimento della pretesa, mentre la domanda risarcitoria non era stata soddisfatta dall'Amministrazione. Le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La notificazione della rinuncia nel termine previsto costituisce formalità necessaria per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Anche una rinuncia formalmente invalida ai fini dell'estinzione può costituire argomento di prova univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, quando viene meno l'utilità concreta della decisione per la parte ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non produce l'estinzione del processo se non è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, secondo le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Una rinuncia irrituale, pur non idonea a determinare l'estinzione del giudizio, può costituire un atto univoco e qualificato dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità quando una situazione di fatto o di diritto successiva alla proposizione del ricorso rende non più utile la pronuncia giudiziale per il ricorrente.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede il pieno e incondizionato soddisfacimento della pretesa da parte dell'Amministrazione, mentre l'improcedibilità può essere dichiarata anche sulla base della rinuncia alla prosecuzione di una domanda non soddisfatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →