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Sentenza

Sentenza n. 12321/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202413900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria finale del corso-concorso Co.A 2021 per mancato conseguimento del punteggio minimo nella prova finale, nonché atti di disciplina e valutazione della prova

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ammessa al corso-concorso Co.A 2021 per il conseguimento dell'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ha contestato gli atti che ne hanno determinato l'esclusione dalla graduatoria finale dopo avere ottenuto 8/30 nella discussione della tesi e 7/30 nel colloquio, per complessivi 15/30. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13 d.P.R. 465/1997, del bando, dell'art. 3 d.P.R. 487/1994 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la prova finale non potesse avere efficacia escludente e che il regolamento del corso avesse introdotto una prova non prevista dalla disciplina originaria. Con il secondo motivo ha contestato lo svolgimento della prova in videoconferenza, assumendo che tale modalità non fosse consentita dalla disciplina applicabile e che non fossero state assicurate identificazione, genuinità, sicurezza e tracciabilità della prova. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 12 d.P.R. 487/1994, del bando e l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contestando l'assenza di una soglia minima per ciascuna sottoprova, la durata estremamente breve del colloquio, la sottoposizione di una sola domanda su un programma molto ampio e la mancanza di adeguata trasparenza nelle modalità di estrazione dei quesiti. In particolare, ha censurato il fatto che l'inidoneità fosse stata desunta dal solo voto numerico, senza una motivazione individualizzata sulle carenze emerse durante la prova e considerate alla luce dell'intero percorso formativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la previsione di una prova finale con funzione anche selettiva. L'art. 13, comma 6, d.P.R. 465/1997 collega infatti l'inclusione nella graduatoria al diritto all'iscrizione all'albo e all'abilitazione; ne consegue che la verifica finale può e deve accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi, non limitandosi alla mera formazione della graduatoria. Ha respinto anche il secondo motivo: il regolamento della prova in videoconferenza conteneva specifiche cautele per l'identificazione, l'isolamento del candidato e il controllo da parte della commissione; inoltre la ricorrente non aveva allegato né provato anomalie concrete nello svolgimento della propria prova o di quelle altrui. La videoconferenza poteva essere utilizzata anche prima della modifica regolamentare del 2023, in base all'art. 10 d.l. 44/2021, purché adeguatamente disciplinata in via amministrativa. Ha invece accolto il terzo motivo nella parte relativa alle modalità di valutazione e alla motivazione del giudizio di inidoneità. Il voto numerico, sufficiente in determinate procedure concorsuali, non può essere automaticamente ritenuto adeguato per la prova finale di un corso-concorso caratterizzato da un articolato percorso didattico, dal superamento di prove intermedie e dal tirocinio. La commissione avrebbe dovuto indicare, anche sinteticamente ma in modo individualizzato, le carenze manifestate dalla candidata e le ragioni per cui esse impedivano di ritenerla idonea alla luce dell'intero percorso formativo e dei criteri predeterminati. Il mero voto di 7/30 nel colloquio, sommato al voto della tesi, non consentiva di comprendere le ragioni dell'inidoneità né dimostrava adeguatamente il rispetto dei criteri valutativi. Il TAR ha quindi annullato l'esclusione e gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, ordinando all'amministrazione di consentire la ripetizione della prova finale davanti a una commissione in diversa composizione, mediante discussione della medesima tesi e risposta a una nuova domanda sorteggiata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti all'esito. Le spese sono state compensate, con condanna dell'amministrazione alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. 465/1997

    Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell’apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L’inclusione nella graduatoria dà diritto all’iscrizione all’albo nazionale nella fascia iniziale.

    La verifica finale può avere anche funzione di accertamento dell'idoneità e del raggiungimento degli obiettivi formativi minimi, non soltanto funzione di ordinamento dei candidati in graduatoria.

  • art. 11 del bando di concorso

    Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si darà luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso.

    Il bando prevedeva espressamente una prova finale composta da discussione della tesi e prova orale, funzionale alla graduatoria e al rilascio dell'abilitazione.

  • art. 3 d.P.R. 487/1994

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla pretesa introduzione di una prova non prevista, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 7 d.P.R. 487/1994

    La disciplina della prova in videoconferenza e delle relative garanzie è stata ritenuta rispettata; la modalità poteva essere disciplinata amministrativamente anche prima della novella regolamentare del 2023.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    È richiamato in relazione ai criteri e alle modalità di svolgimento della prova; le carenze motivazionali e valutative sono state ritenute incompatibili con i principi applicabili alle procedure selettive.

  • art. 10 d.l. 44/2021

    Costituisce, secondo il TAR, una base normativa che consentiva l'utilizzo della videoconferenza prima della modifica dell'art. 7 d.P.R. 487/1994 operata dal d.P.R. 82/2023.

  • d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82

    La modifica regolamentare dell'art. 7 d.P.R. 487/1994 non escludeva la possibilità di utilizzare la videoconferenza anteriormente alla novella, ove adeguatamente regolata.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono che la valutazione finale, soprattutto in un corso-concorso formativo, sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito della memoria conclusiva della ricorrente.

Massime di principio

  • In un corso-concorso finalizzato al rilascio di un'abilitazione, la verifica finale dell'apprendimento può legittimamente avere efficacia escludente: l'inclusione nella graduatoria presuppone infatti il conseguimento di un giudizio positivo di idoneità e il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi, non soltanto la collocazione ordinata dei partecipanti.
  • Il voto numerico non è automaticamente sufficiente a motivare l'inidoneità nella prova finale di un corso-concorso caratterizzato da un articolato percorso didattico, da prove intermedie e da tirocinio. La commissione deve indicare, anche sinteticamente ma in modo individualizzato, le carenze riscontrate e le ragioni per cui esse impediscono il giudizio positivo alla luce dell'intero percorso formativo.
  • La motivazione della bocciatura in una prova finale formativa deve essere valutata in rapporto ai criteri predeterminati dalla commissione e al complessivo andamento del percorso seguito dal candidato; un voto numerico isolato non consente di verificare adeguatamente né la coerenza della valutazione con i criteri prefissati né la ragionevolezza del giudizio di inidoneità.
  • La prova concorsuale in videoconferenza può essere utilizzata anche prima della successiva disciplina regolamentare generale, purché l'amministrazione la disciplini con prescrizioni tecniche idonee a garantire identificazione dei partecipanti, isolamento, regolarità, integrità, sicurezza e controllo della prova. Chi ne contesta la legittimità deve allegare o provare concrete anomalie incidenti sul proprio svolgimento o sulla par condicio.
  • Quando viene annullata la valutazione finale per carenza di motivazione e inadeguatezza del giudizio, la riedizione della prova deve avvenire davanti a una commissione in diversa composizione, con conservazione degli elementi non viziati e adozione degli ulteriori provvedimenti all'esito della nuova valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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