Sentenza n. 552/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 1193/2025 emessa in data 13 marzo 2025 dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500,00, disponendo l’erogazione tramite buoni elettronici di spesa. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo nonostante la notificazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze complessive di euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione e deve essere espletato mediante deposito telematico nel fascicolo del processo amministrativo. Ha inoltre applicato, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), quale fondamento della penalità di mora.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e disporre una penalità di mora per assicurare l’effettività dell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il testo richiama l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo.
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’esperimento dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Giustifica l’assenza di compenso per il commissario ad acta quando viene nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicato analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese di lite, poste a carico dell’amministrazione soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese relative alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare l’integrale esecuzione del titolo quando sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
- In caso di mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, per provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- L’incarico di commissario ad acta o di ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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