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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18561/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia ereditaria sul testamento di Giovanni Dal Maso: il testatore attribuiva i beni immobili ai tre figli (Adriano, Matilde, Silvio), lasciava l'usufrutto al coniuge e imponeva ad Adriano l'obbligo di pagare a Luigi (figlio escluso dalla distribuzione in natura) una somma pari al valore del negozio. Gli eredi di Luigi chiedevano l'adempimento del legato; Adriano eccepiva la nullità o la riduzione del legato come lesivo della sua quota di riserva (art. 549 c.c. e, in subordine, art. 647, comma 3 c.c.), nonché questioni procedurali relative a produzione documentale e calcolo della quota di legittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disposizione a favore di Luigi non fosse automaticamente nulla ai sensi dell'art. 549 c.c. perché, dopo il calcolo effettuato dalla corte d'appello (sulla base dei valori forniti dallo stesso Adriano), l'onerato Adriano rimaneva titolare di un valore superiore alla sua quota di riserva (determinata in 1/8 dell'asse). Ne è conseguito che il peso imposto non ha intaccato la legittima e quindi né la nullità né la riduzione erano applicabili. La Corte ha altresì respinto le censure procedurali (produzione tardiva) per difetto di interesse e confermato il criterio di calcolo della quota tenendo conto dei soggetti esistenti al momento dell'apertura della successione. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 549 c.c.

    il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro

    La Corte ricorda che il divieto opera solo nella misura in cui il peso incide effettivamente sulla quota di riserva; se, dopo il calcolo complessivo, il legittimario onerato conserva comunque un valore superiore alla riserva, il peso è valido.

  • art. 647, comma 3, c.c.

    Richiamato in subordine come possibile disciplina degli oneri illeciti; la Corte non ha ritenuto applicabile la nullità per onere illecito dato che non è stata dimostrata l'effettiva lesione della legittima.

  • art. 554 c.c.

    Regola l'azione di riduzione: i legati eccedenti la disponibile non sono automaticamente nulli ma riducibili. La Corte ha osservato che, ove il legato incida sulla disponibile, il rimedio è la riduzione, non la nullità ex art. 549.

  • art. 556 c.c.

    Norma sul calcolo della massa di calcolo per determinare la legittima: la corte d'appello ha dovuto compiere le ordinarie operazioni di calcolo previste da questa disposizione per verificare l'incidenza del legato sulla riserva.

  • art. 735 c.c.

    Disposizione sulla nullità della divisione testamentaria che ometta di comprendere i legittimari nella ripartizione; la Corte ha richiamato che il legittimario che sia stato compensato con un credito può rinunciare al legato e chiedere la nullità della divisione per ottenere la quota in natura.

  • art. 542 c.c.

    Regola le percentuali delle quote di riserva: la Corte ha confermato il calcolo della quota di riserva individuale dei figli (1/8) nel concorso del coniuge con quattro figli, applicando i principi giurisprudenziali richiamati.

  • art. 551 e art. 550 c.c.

    Richiamati nel ragionamento: il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile e il legittimario beneficiato va computato tra i legittimari ai fini del calcolo della riserva.

  • art. 564 c.c.

    Richiama la necessità, per l'azione di riduzione contro legatari non coeredi, dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; principio rilevante per la rimedialità dei legati di terzi.

  • art. 360 c.p.c.

    Norme di cassazione invocate dai ricorrenti (vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, contraddittorietà). La Corte ha ritenuto infondati i primi sei motivi e inammissibile il settimo per difetto di interesse.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta tardività della produzione documentale in appello; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di interesse, osservando che la prova è stata comunque esaminata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha disposto l'annotazione circa l'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto dalle ricorrenti sulla base delle condizioni processuali sussistenti.

Massime di principio

  • Se un testatore impone a un erede il pagamento di una somma a favore di un altro, va verificato con il calcolo complessivo (art. 556 c.c.) se tale onere incide effettivamente sulla quota di riserva: solo in tal caso opera il divieto di art. 549 c.c.
  • I legati che eccedono la disponibile non sono automaticamente nulli ma soggetti all'azione di riduzione (art. 554 c.c.); la nullità ex art. 549 c.c. si applica quando il peso o la condizione ledono direttamente la legittima.
  • Se il testatore ha effettuato una divisione testamentaria che esclude o compensa il legittimario con un credito non ricompreso nell'asse, il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la nullità della divisione (art. 735 c.c.) per ottenere la quota in natura.
  • Il legittimario beneficiato con legato in sostituzione di legittima va computato nel calcolo delle quote di riserva rilevanti al momento dell'apertura della successione (principio delle Sezioni Unite): la composizione dei legittimari si determina in base alla situazione al decesso.
  • Il rimedio più appropriato dipende dalla natura della disposizione: se il peso grava sulla disponibile occorre l'azione di riduzione; se la disposizione struttura una preterizione nella divisione testamentaria, si valuta la nullità della divisione per ottenere la quota ereditaria.
  • Quando si impugna la validità di un legato imposto a carico di un coerede, il relativo legittimario che intende agire in riduzione contro il legatario non istituito potrebbe dover accettare l'eredità con beneficio d'inventario se richiesto dalla normativa (art. 564 c.c.).
  • Il testatore non può trasformare il diritto reale del legittimario alla quota ereditaria in un semplice credito nei confronti di un coerede senza il consenso del legittimario; in mancanza, il legittimario ha rimedi (nullità della divisione o riduzione).
  • Questioni procedurali come produzione tardiva di documenti possono essere rilevanti ma non determinanti se il giudice di merito li ha comunque esaminati; le censure in cassazione su tale punto possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

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