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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16614/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni dipendenti di ottenere il pagamento della retribuzione per la pausa giornaliera di 30 minuti in relazione al periodo gennaio 2016-giugno 2017. In primo grado e in appello era stata accolta la domanda dei lavoratori e la società era stata condannata a corrispondere le differenze retributive, sulla base del rilievo che fino al 30 aprile 2010 la pausa risultava retribuita, che l'accordo aziendale del 22 aprile 2010 aveva introdotto una pausa non retribuita di 30 minuti per i lavoratori con orario continuato, prorogata con accordi successivi fino al 31 dicembre 2015, e che alla scadenza non era stato stipulato alcun nuovo accordo derogatorio, con conseguente riespansione della disciplina del CCNL che prevedeva la retribuzione della pausa. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse individuato il titolo giuridico del diritto dei lavoratori e avesse dato rilievo solo al fatto storico del precedente pagamento della pausa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte avesse considerato pacifici fatti decisivi nonostante la contestazione e avesse ritenuto provata la riconducibilità dei lavoratori a turni continuativi senza adeguata dimostrazione; 3) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per falsa interpretazione degli accordi aziendali, che secondo la società avrebbero modificato in modo permanente l'orario di lavoro, come emergerebbe dal testo degli accordi stessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la sentenza d'appello aveva chiaramente individuato il titolo giuridico della pretesa non nel mero dato storico del pagamento pregresso, ma nella sua valenza indiziaria quale prova della riconducibilità della prestazione all'art. 9, punto 12, del CCNL; che non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la Corte territoriale aveva valutato il materiale probatorio e tratto da esso, con ragionamento presuntivo, la prova del fatto costitutivo del diritto; e che la censura sull'interpretazione degli accordi aziendali si risolveva in una mera proposta di lettura alternativa del testo negoziale, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando dalla sentenza sia ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione della norma se il giudice di merito valuta il materiale probatorio e desume, anche per presunzioni, il fatto costitutivo della pretesa; non può parlarsi di fatti pacifici se la censura mira in realtà a contestare la valutazione del fatto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la parte si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle clausole.

  • art. 9, punto 12 del c.c.n.l.

    La disciplina collettiva richiamata è stata considerata fonte dell'obbligo di retribuire la pausa giornaliera di 30 minuti per i lavoratori addetti a prestazione con modalità continuative.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza di merito consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico-giuridico seguito, anche se la motivazione non sia condivisibile dalla parte soccombente.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione presuntiva dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo nei casi di effettiva decisione su fatti non allegati o non contestati nei limiti rilevanti.
  • In cassazione, la critica all'interpretazione di un contratto o di un accordo collettivo è ammissibile solo se si denunci la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione inesistente o apparente; è invece inammissibile la censura che si risolva nella semplice prospettazione di una diversa lettura possibile del testo.
  • Quando il giudice di merito attribuisce a un fatto storico valore indiziario idoneo a dimostrare un presupposto del diritto azionato, la censura di legittimità non può limitarsi a negare quel fatto, ma deve evidenziare un reale errore di sussunzione o un vizio nei criteri di giudizio applicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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