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Sentenza

Sentenza n. 1358/2026 - Roma, Sezione 1T

RICORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO - INADEMPIMENTO SERBATO DALLA PREFETTURA DI ROMA - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE INTIMATA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CHIEDERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE DEL CITTADINO EGIZIANO -OMISSIS- (nome) -OMISSIS- VIA PEC ALLA PREFETTURA DI ROMA E DALLA PREFETTURA RICEVUTA IN DATA 1 AGOSTO 2025 NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, E PER LA CONDANNA DELLA PREFETTURA DI ROMA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA SUMMENZIONATA ISTANZA ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, RILASCIANDO PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE.

Giustizia amministrativa202513297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sull'istanza volta a ottenere l'autorizzazione a richiedere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello unico per l'immigrazione su un'istanza trasmessa via PEC e ricevuta il 1° agosto 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere entro trenta giorni e il rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. L'istanza traeva origine dalla richiesta telematica presentata da una società allo Sportello unico per l'immigrazione per ottenere il nulla osta all'ingresso del ricorrente in Italia per lavoro subordinato. Il nulla osta era stato inizialmente rilasciato, ma l'amministrazione ha successivamente depositato il decreto del 18 agosto 2025 con cui lo ha revocato. In camera di consiglio il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L'amministrazione, nelle more del giudizio, aveva adottato il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, consistente nella revoca del nulla osta precedentemente rilasciato. È quindi venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio-inadempimento e sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame della legittimità della revoca o della fondatezza sostanziale della pretesa al permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate. Il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stato liquidato in euro 903,25, oltre accessori di legge, applicando le riduzioni indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio nei casi di improcedibilità, qui ravvisata per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul silenzio.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per dare alle parti avviso in camera di consiglio del possibile profilo di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 4, comma 9, d.m. 55/2014

    Richiamato per la riduzione del compenso professionale in ragione della definizione in rito della controversia.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la riduzione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nei giudizi avverso il silenzio-inadempimento, l'adozione nelle more del giudizio di un provvedimento conclusivo sul procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'inerzia e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La definizione per improcedibilità del giudizio sul silenzio non implica alcuna valutazione sulla legittimità o fondatezza del provvedimento conclusivo adottato dall'amministrazione, che resta eventualmente autonomamente impugnabile.
  • Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'evoluzione della vicenda amministrativa, il giudice può compensare le spese di lite per giusti motivi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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