Ordinanza n. 31/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Palermo – Divisione P.A.S. Cat. 11.E/2025 del 16 dicembre 2025, notificato in data 17 dicembre 2025, recante la sospensione della licenza di P.S. per giorni 25 (venticinque) ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per 25 giorni della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore della discoteca ha impugnato il provvedimento del Questore di Palermo che ha sospeso per 25 giorni la licenza di pubblica sicurezza, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Dal testo emerge che il ricorrente contestava, in particolare, l’idoneità degli episodi verificatisi il 14 dicembre 2025, all’interno e all’ingresso del locale, a integrare i presupposti dell’art. 100 T.U.L.P.S., nonché la rilevanza di fatti non direttamente imputabili al titolare della discoteca. La controversia si inserisce in un quadro di numerosi episodi di risse, colluttazioni violente e disordini documentati dall’Amministrazione, cui avevano fatto seguito precedenti sospensioni della licenza.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico e ha respinto l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che i motivi non presentassero elementi di fondatezza, poiché le valutazioni dell’Amministrazione non apparivano prima facie illogiche o irragionevoli. Gli episodi del 14 dicembre 2025 sono stati ritenuti, per consistenza e rilevanza oggettiva, sufficienti a integrare i presupposti dell’art. 100 T.U.L.P.S. Il giudice ha valorizzato anche il quadro storico costituito da numerosi episodi di risse, colluttazioni e disordini e da quattro precedenti sospensioni della licenza, intervenute nel 2022 e nel 2025. È stata ritenuta irrilevante la mancata imputabilità diretta degli episodi al titolare, in quanto la sospensione prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. è finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e non ha natura punitiva. Il periculum in mora è stato escluso perché la sospensione, della durata di 25 giorni decorrenti dal 16 dicembre 2025, risultava ormai integralmente eseguita; in ogni caso, nel bilanciamento degli interessi, è prevalso quello alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. è volto a salvaguardare la sicurezza pubblica e non a punire il destinatario per un illecito
La sospensione della licenza è una misura preventiva posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; la sua legittimità non richiede che gli episodi verificatisi nel locale siano direttamente imputabili al titolare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale base del precedente decreto cautelare monocratico confermato dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, essendo diretta a salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, e non costituisce una sanzione punitiva per un illecito imputabile al titolare dell’esercizio.
- Ai fini dell’adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., gli episodi di risse, colluttazioni o disordini verificatisi all’interno o all’ingresso di un esercizio possono essere valutati in ragione della loro consistenza e rilevanza oggettiva, anche quando non siano direttamente imputabili al titolare della licenza.
- La reiterazione di episodi di violenza o disordine e l’adozione di precedenti provvedimenti di sospensione costituiscono elementi rilevanti per ritenere esistente un concreto pericolo per la sicurezza pubblica e per escludere, in sede cautelare, profili prima facie di illogicità o irragionevolezza dell’azione amministrativa.
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando la misura temporanea impugnata sia stata integralmente eseguita; in ogni caso, il pregiudizio dedotto dal privato deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
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