Cassazione Penale, Sentenza n. 26858/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Bari contestando: 1) l'affermazione di responsabilità basata su intercettazioni e identificazione dei conversanti (si censura la insufficiente prova dell'identità nonostante l'uso di nomi di battesimo e l'uso di un'autovettura riconducibile a uno degli imputati); 2) la sussistenza del reato di associazione per delinquere (si contesta che gli elementi dimostrino organizzazione e continuità e non mero concorso nei reati-fine); 3) vizi nella determinazione della pena (mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutazione della recidiva, modalità di applicazione degli aumenti per continuazione); 4) vicende particolari: riqualificazione del reato per Rotunno (contestata violazione del contraddittorio), diniego di applicazione dell'art. 131-bis (per Colanero), e contestazioni relative alla ricettazione e alla tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Ha ritenuto i motivi degli appellanti in gran parte aspecifici e generici, e non adeguatamente confrontati con la motivazione della Corte territoriale; ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato sulle intercettazioni, sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, sulla esclusione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (inclusi gli aumenti per continuazione). Per effetto dell'inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Limita l'esame dei motivi in cassazione ai termini richiesti; i ricorsi non hanno rispettato il necessario confronto con la motivazione di merito
art. 625 cod. pen.
art. 625, primo comma, n. 2 e 5
Norma sul furto pluriaggravato; la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per il furto contestato e ha escluso che vi sia stata riqualificazione che abbia violato il contraddittorio
art. 62 cod. pen.
Circostanza attenuante dell'art. 62 n.4; i giudici di merito hanno motivato il diniego dell'estensione delle attenuanti generiche e hanno valutato la rilevanza del contesto associativo
art. 62-bis cod. pen.
Prevista per particolari ipotesi di collaborazione/attività; la Corte territoriale ha valutato e, per alcuni profili, concesso circostanze collegate (es. per Rotunno), e la Cassazione ha ritenuto le censure generiche
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità (collaborazione o partecipazione a programma di recupero); il ricorrente ne ha chiesto l'applicazione ma la Corte non ha ritenuto provata l'idoneità del legame al sodalizio per applicare la causa
art. 81 cod. pen.
Principio di proporzione e limiti al cumulo delle pene; la Corte ha richiamato che il giudice deve motivare gli aumenti per continuazione in rapporto alla entità degli stessi e alla posizione di ciascun imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui applicato
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o aspecifiche vengono dichiarate inammissibili.
- L'identificazione tramite intercettazioni (anche con uso di nomi di battesimo) richiede che il ricorrente contesti concretamente la valutazione probatoria dei giudici di merito; questioni di fatto sull'interpretazione del linguaggio intercettato sono prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere è sufficiente un'organizzazione anche rudimentale e una suddivisione dei compiti adeguata allo scopo criminoso; non è necessaria una struttura gerarchica formale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato in modo non illogico; il giudice di merito non è obbligato a esaminare e motivare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
- Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satelliti, con un livello di motivazione correlato all'entità degli aumenti.
- Le richieste di applicazione di cause di non punibilità o attenuanti particolari (es. art. 131-bis) richiedono prova puntuale del presupposto fattuale; l'assenza di tale prova rende la censura generica inefficace.
- Le doglianze sulla tenuità del fatto richiedono una valutazione complessa delle modalità di condotta, del danno e del grado di colpevolezza: semplici richiami generici non sono sufficienti a ribaltare la valutazione di merito.
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