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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26858/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Bari contestando: 1) l'affermazione di responsabilità basata su intercettazioni e identificazione dei conversanti (si censura la insufficiente prova dell'identità nonostante l'uso di nomi di battesimo e l'uso di un'autovettura riconducibile a uno degli imputati); 2) la sussistenza del reato di associazione per delinquere (si contesta che gli elementi dimostrino organizzazione e continuità e non mero concorso nei reati-fine); 3) vizi nella determinazione della pena (mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutazione della recidiva, modalità di applicazione degli aumenti per continuazione); 4) vicende particolari: riqualificazione del reato per Rotunno (contestata violazione del contraddittorio), diniego di applicazione dell'art. 131-bis (per Colanero), e contestazioni relative alla ricettazione e alla tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Ha ritenuto i motivi degli appellanti in gran parte aspecifici e generici, e non adeguatamente confrontati con la motivazione della Corte territoriale; ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato sulle intercettazioni, sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, sulla esclusione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (inclusi gli aumenti per continuazione). Per effetto dell'inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Limita l'esame dei motivi in cassazione ai termini richiesti; i ricorsi non hanno rispettato il necessario confronto con la motivazione di merito

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, primo comma, n. 2 e 5

    Norma sul furto pluriaggravato; la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per il furto contestato e ha escluso che vi sia stata riqualificazione che abbia violato il contraddittorio

  • art. 62 cod. pen.

    Circostanza attenuante dell'art. 62 n.4; i giudici di merito hanno motivato il diniego dell'estensione delle attenuanti generiche e hanno valutato la rilevanza del contesto associativo

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevista per particolari ipotesi di collaborazione/attività; la Corte territoriale ha valutato e, per alcuni profili, concesso circostanze collegate (es. per Rotunno), e la Cassazione ha ritenuto le censure generiche

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità (collaborazione o partecipazione a programma di recupero); il ricorrente ne ha chiesto l'applicazione ma la Corte non ha ritenuto provata l'idoneità del legame al sodalizio per applicare la causa

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di proporzione e limiti al cumulo delle pene; la Corte ha richiamato che il giudice deve motivare gli aumenti per continuazione in rapporto alla entità degli stessi e alla posizione di ciascun imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui applicato

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o aspecifiche vengono dichiarate inammissibili.
  • L'identificazione tramite intercettazioni (anche con uso di nomi di battesimo) richiede che il ricorrente contesti concretamente la valutazione probatoria dei giudici di merito; questioni di fatto sull'interpretazione del linguaggio intercettato sono prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • Per la configurazione dell'associazione per delinquere è sufficiente un'organizzazione anche rudimentale e una suddivisione dei compiti adeguata allo scopo criminoso; non è necessaria una struttura gerarchica formale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato in modo non illogico; il giudice di merito non è obbligato a esaminare e motivare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satelliti, con un livello di motivazione correlato all'entità degli aumenti.
  • Le richieste di applicazione di cause di non punibilità o attenuanti particolari (es. art. 131-bis) richiedono prova puntuale del presupposto fattuale; l'assenza di tale prova rende la censura generica inefficace.
  • Le doglianze sulla tenuità del fatto richiedono una valutazione complessa delle modalità di condotta, del danno e del grado di colpevolezza: semplici richiami generici non sono sufficienti a ribaltare la valutazione di merito.

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