Cassazione Penale, Sentenza n. 13975/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento del 20/10/2023 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente fino a euro 137.158,62 nei confronti di Moncada Costruzioni e degli amministratori per reati connessi a frode/truffa (art. 640 c.p. e connessi). I ricorrenti articolano due motivi: (1) censura della qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe trattato di reati tributari o del meno grave reato di omissione o falsità in registrazioni/denunce obbligatorie ex art. 37 L. 24/11/1981 n. 689), sostenendo che non vi siano artifici e raggiri idonei a integrare la truffa; (2) carenza di motivazione sul periculum in mora, contestando che il richiamo alla volatilità del denaro non sia sufficiente a giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: la vicenda riguarda principalmente violazioni previdenziali e non meramente tributarie, ed è emersa, oltre a falsità documentali nelle denunce obbligatorie all'INPS, una complessa manipolazione dell'organigramma e dei mansionari aziendali finalizzata a creare un'apparenza fittizia (demansionamento, indebita corresponsione indennità di trasferta), cioè artifici e raggiri riconducibili alla fattispecie di truffa. Quanto al periculum in mora, la motivazione è stata ritenuta adeguata: non solo la volatilità dei depositi bancari ma anche lo stato di crisi del gruppo, l'illiquidità, il consistente ammontare dei profitti illeciti e le modalità elusive e sistematiche della condotta giustificano il sequestro. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La condotta è stata qualificata come truffa aggravata per l'uso di artifici e raggiri (manipolazione dell'organigramma e del mansionario, demansionamento fittizio e indebita attribuzione di indennità), differenziandola dalla mera omissione/falsità in registrazioni obbligatorie.
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla concorso di persone nel reato; utilizzato nel capo di imputazione richiamato nella misura cautelare.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dalla difesa come normativa sui reati tributari; la Corte osserva che la vicenda riguarda prevalentemente fattispecie previdenziali e dunque il richiamo a questa norma è inattuabile nel caso concreto.
art. 37 L. 24 novembre 1981, n. 689
La Corte distingue il reato meno grave di omissione o falsità in registrazioni/denunce obbligatorie dalla truffa: quest'ultima richiede artifici e raggiri e dolo specifico diretto a produrre un profitto diverso e ulteriore rispetto alla semplice evasione contributiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o temerario; applicata per irrogare la somma di euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012, Riondato)
Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012, Riondato
Richiamata per il principio che il reato di cui all'art. 37 L. 689/1981 differisce dalla truffa per l'assenza di artifici e raggiri e per il diverso dolo specifico.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano)
Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano
Richiamata per il principio che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa sul periculum in mora, desumibile da elementi oggettivi e soggettivi anche senza che concorrano tutti insieme.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione alla liquidazione della sanzione pecuniaria equitativamente, valutati i profili di colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per configurare la truffa (art. 640 c.p.) in ambito contributivo/aziendale non è sufficiente l'omessa o falsa dichiarazione: occorrono artifici e raggiri concreti (es. manipolazione dell'organigramma, demansionamento fittizio) volti a indurre in errore l'ente danneggiato.
- Il reato previsto dall'art. 37 L. 689/1981 (omissione o falsità in registrazioni/denunce obbligatorie) è meno grave e si differenzia dalla truffa per l'assenza di artifici e per il diverso dolo specifico; la qualificazione dipende dagli elementi concreti della condotta.
- In tema di misure cautelari reali finalizzate alla confisca, il periculum in mora può essere dimostrato sia da elementi oggettivi (volatilità dei depositi, consistenza e natura dei beni) sia da elementi soggettivi (comportamento degli indagati, modalità elusive, stato di crisi dell'impresa); non è necessario che tutti gli elementi concorrano simultaneamente.
- La Corte di Cassazione controlla soprattutto la logicità e la sufficienza della motivazione dei giudici di merito; una ricostruzione fattuale adeguatamente argomentata su elementi concreti rende il ricorso per cassazione spesso inammissibile quando attacca valuationi di fatto non manifestamente illogiche.
- Chi propone impugnazioni evidentemente infondate o contrarie agli oneri argomentativi rischia la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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