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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3739/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, riformando l’assoluzione del Tribunale, li ha dichiarati colpevoli di concorso nella ricettazione di 165 kg di rame. L’Accomando deduce violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per la rinnovazione del dibattimento in appello e vizi di motivazione ex art. 648 c.p.; il Puccio deduce l’utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni rese in sede di sequestro (artt. 62, 63, 191 c.p.p.) e vizi di motivazione ex art. 648 c.p. Inoltre si contestano il diniego delle circostanze attenuanti (art. 62-bis, art. 62 c.p.) e, in discussione, l’omessa riduzione della pena per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (motivazioni in parte non consentite, in parte manifestamente infondate, in parte dedotte in carenza d’interesse). Ha ritenuto legittima la riforma operata in appello: la Corte d’Appello ha adeguatamente valorizzato la disponibilità dei 165 kg di rame e l’assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza come indizi della ricettazione; la rinnovazione del dibattimento ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. era legittima e, ove le dichiarazioni risultino rilevanti, la loro acquisizione era necessaria; le dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro non sono state utilizzate in modo determinante per la condanna; il diniego delle circostanze attenuanti è stato motivato correttamente in relazione alla gravità del fatto, precedenti penali e mancanza di elementi di meritevolezza; la censura sulla pena per mancata riduzione del rito abbreviato non poteva essere rilevata d’ufficio in Cassazione se la pena, nel suo complesso, era comunque legalmente irrogabile. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello; configurata come garanzia fondamentale quando sono da esaminare persone indicate dall’indagine. La sua violazione qualificherebbe la decisione come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge; tuttavia la rinnovazione è in generale discrezionale salvo i casi tassativi previsti dal comma 3-bis.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Definisce il reato di ricettazione. La Corte conferma che la prova può fondarsi sulla disponibilità della cosa rubata e sulla mancata o non attendibile indicazione della provenienza da parte dell’imputato, atteso che quest’ultimo ha l’onere di allegare una spiegazione plausibile dell’origine, non di provare la legittimità.

  • artt. 62, 63, 191 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento e sulle garanzie processuali con riguardo alle dichiarazioni degli indagati/accusati; la sentenza rileva che le dichiarazioni contenute in un verbale di sequestro, se non valorizzate ai fini della decisione, non producono pregiudizio utile a dichiarare l’inammissibilità del gravame.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche e il loro riconoscimento; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha motivato adeguatamente il diniego in presenza di gravità del fatto e precedenti.

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    Riferibile agli elementi che incidono sul riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte ha valutato negativamente l'assenza di elementi di meritevolezza invocati dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l’onere delle spese processuali e possibili sanzioni pecuniarie per i ricorrenti cui siano dichiarati inammissibili i ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte d’appello non è sempre obbligata a rinnovare l’istruzione dibattimentale, ma se riforma una decisione di primo grado in senso difforme deve fornire una motivazione puntuale e, se necessario, una "motivazione rafforzata" riassumendo le prove dichiarative decisive.
  • La rinnovazione del dibattimento prevista dall’art. 603, comma 3-bis c.p.p. costituisce una garanzia processuale: quando le dichiarazioni acquisite in tale sede risultano rilevanti per la decisione, la loro acquisizione è legittima e giustificata.
  • La prova della ricettazione può essere fondata sulla semplice disponibilità di merce sospetta (es. rame con segni recenti di asportazione) unita all’assenza di una spiegazione credibile circa la provenienza; l’imputato ha solo l’onere di allegare una spiegazione plausibile, non di provare la legittima provenienza.
  • Dichiarazioni contenute in verbali di sequestro sono utilizzabili se valorizzate; se non incidono sulla decisione non costituiscono motivo utile di gravame.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena, quando la pena indicata nel dispositivo sia per legge irrogabile, richiedono motivi specifici nella cassazione: la Corte non corregge d’ufficio vizi argomentativi non strutturali senza un motivo di ricorso dedicato.
  • I ricorsi proposti senza interesse o in parte vietati dal rito o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per i ricorrenti.

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