Sentenza n. 1238/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 2024/5861192 del 17 ottobre 2024, con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione - ADER ha comunicato al Consorzio Leonardo i motivi ostativi al riconoscimento della revisione dei prezzi per i servizi erogati in esecuzione della “Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 ID 1738” a cui ADER ha aderito; - della nota interlocutoria prot. n. 2024/4383324 del 24 luglio 2024; nonché, ove occorrer possa, - della nota prot. n. 32915 del 2 luglio 2024, con cui Consip ha riscontrato la avanzata dal Consorzio Leonardo di riconoscere la revisione dei prezzi per i servizi erogati in esecuzione della “Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 ID 1738”; - della Convenzione “Contact Center in Outsourcing 2” sottoscritta in data 16 settembre 2019; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, e quindi per l’accertamento del dovere delle Amministrazioni intimate di riconoscere alla ricorrente la revisione prezzi così come dalla stessa richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della revisione prezzi relativa a un ordinativo di fornitura eseguito per ADER
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e centrale di committenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio, aggiudicatario del lotto relativo alla Regione Lazio della Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2, aveva chiesto a Consip, il 27 settembre 2022, la revisione dei prezzi invocando la clausola revisionale della Convenzione e l'art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, in ragione degli incrementi dei costi della manodopera e dell'energia conseguenti ai fenomeni inflattivi e alle difficoltà di approvvigionamento. Consip, con nota del 2 luglio 2024, aveva ritenuto che la valutazione concreta della revisione e la quantificazione dell'eventuale adeguamento spettassero alle singole amministrazioni aderenti, con riferimento ai rispettivi contratti attuativi. Il Consorzio aveva quindi presentato ad ADER una specifica istanza il 10 luglio 2024, relativa all'ordinativo di fornitura valido dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023. ADER aveva respinto l'istanza rilevando che l'appalto era concluso e che, durante l'esecuzione e le verifiche di conformità, il Consorzio non aveva formulato contestazioni specifiche sugli importi. Il ricorso deduceva, in sostanza, l'illegittimità del diniego per avere ADER omesso di considerare come tempestiva la prima istanza del 27 settembre 2022, trasmessa a Consip, e per avere ignorato l'indicazione di Consip circa la rilevanza di tale data; veniva inoltre chiesto l'accertamento del dovere delle amministrazioni di riconoscere la revisione prezzi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la revisione prezzi non determina un automatico aggiornamento del corrispettivo, ma impone lo svolgimento di una verifica istruttoria e di una valutazione tecnico-discrezionale sui presupposti dell'adeguamento, tenendo conto sia dell'interesse dell'impresa sia dell'interesse pubblico al contenimento della spesa e alla regolare esecuzione del servizio. La competenza a svolgere tale istruttoria spetta alla singola amministrazione contraente, titolare del contratto attuativo e beneficiaria delle prestazioni, non a Consip, che aveva svolto la funzione di centrale di committenza e di aggiudicazione della procedura. Il Consorzio avrebbe quindi dovuto presentare direttamente ad ADER, con riferimento allo specifico ordinativo, l'istanza di revisione durante la vigenza del contratto. Poiché l'ordinativo era valido fino al 30 novembre 2023 e la richiesta ad ADER è stata presentata soltanto il 10 luglio 2024, l'istanza è stata ritenuta tardiva. La precedente richiesta a Consip non ha prodotto l'effetto di conservare la tempestività, né la nota di Consip del 2 luglio 2024 poteva convalidare l'errore relativo all'individuazione del destinatario. Il giudice ha inoltre valorizzato il dovere del fornitore di agire secondo buona fede e correttezza, segnalando tempestivamente ad ADER l'esistenza della richiesta di revisione, anche in occasione della chiusura dell'ordinativo. La clausola revisionale della Convenzione non attribuiva pertanto al Consorzio un diritto automatico all'adeguamento, e ADER ha legittimamente respinto l'istanza perché non era stata posta tempestivamente nella condizione di svolgere l'istruttoria sul maggior costo e di ponderare l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 11, Convenzione Contact Center in Outsourcing 2
I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La clausola prevede un meccanismo revisionale subordinato a un'istruttoria, senza attribuire un diritto automatico all'aggiornamento del corrispettivo.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016
le modifiche devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende
La disposizione conferma che la valutazione e l'autorizzazione delle modifiche del contratto attuativo spettano alla singola stazione appaltante, non alla centrale di committenza che ha gestito la gara.
art. 133, comma 1, lett. e), punto 2), c.p.a.
La revisione prezzi rientra integralmente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza rilievo decisivo della distinzione tra interesse legittimo sull'an e diritto soggettivo sul quantum dopo il riconoscimento.
art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016
La norma è stata invocata dal Consorzio quale fondamento della revisione per circostanze impreviste e imprevedibili, ma il ricorso è stato respinto per la tardiva presentazione dell'istanza all'amministrazione contraente.
Massime di principio
- Nelle convenzioni quadro o negli accordi centralizzati, la valutazione concreta dei presupposti della revisione prezzi e la relativa istruttoria spettano, di regola, alla singola amministrazione che ha stipulato il contratto attuativo e beneficia delle prestazioni, non al soggetto aggregatore che ha svolto la procedura di gara.
- La clausola di revisione prezzi non attribuisce automaticamente all'appaltatore il diritto all'aggiornamento del corrispettivo, ma fonda il diritto a una valutazione istruttoria e discrezionale dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti, l'incidenza effettiva dei maggiori costi e il bilanciamento con l'interesse pubblico al contenimento della spesa e alla regolare esecuzione del servizio.
- L'istanza di revisione prezzi deve essere presentata direttamente alla stazione appaltante titolare del contratto attuativo, con riferimento allo specifico rapporto, durante la sua vigenza; una richiesta indirizzata alla centrale di committenza non conserva la tempestività nei confronti dell'amministrazione contraente.
- La richiesta di revisione prezzi proposta dopo la scadenza del contratto attuativo è tardiva quando impedisce alla stazione appaltante di svolgere, durante il rapporto, l'istruttoria sull'incidenza dei maggiori costi e di valutare l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio alle condizioni economiche modificate.
- Il fornitore deve agire secondo buona fede e correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione, informando tempestivamente la stazione appaltante dell'esistenza di una richiesta di revisione e articolando la pretesa in relazione al singolo contratto attuativo.
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