Cassazione Penale, Ordinanza n. 03144/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso si limitasse a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/03/2025. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti erano sostanzialmente reiterativi di quelli già prospettati in appello e non si confrontavano in modo specifico con le ragioni poste a fondamento del rigetto da parte del giudice di secondo grado. La Corte rileva inoltre che la censura della difesa era manifestamente infondata alla luce di principi di legittimità già consolidati e correttamente applicati dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La riproposizione non specifica di censure già dedotte in appello integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, anche se corredati da mere formule assertive, senza confrontarsi con le argomentazioni utilizzate dal giudice di appello per respingerli.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento impugnato; ne deriva che l'atto deve contenere un confronto puntuale con la motivazione censurata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base del dissenso.
- Quando la sentenza impugnata abbia correttamente applicato principi consolidati di legittimità, la censura che non ne evidenzi l'errore applicativo è manifestamente infondata e non può essere scrutinata nel merito.
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