Cassazione Civile, Ordinanza n. 16619/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un dipendente di ente pubblico economico/parastatale di ottenere, per il periodo in cui aveva svolto incarichi dirigenziali temporanei di reggenza senza conseguire la qualifica di dirigente, le differenze retributive rispetto al trattamento dirigenziale, oltre alla rideterminazione dell'indennità di fine servizio e del trattamento pensionistico. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, dopo un primo passaggio in Cassazione e rinvio, aveva nuovamente accolto le domande. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del giudizio di rinvio per tardiva notifica del ricorso riassuntivo e violazione dell'art. 435 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 13 L. n. 70/1975 e dei principi sul giudicato di rinvio, perché la corte territoriale avrebbe determinato la buonuscita facendo leva sulla CTU senza applicare il principio secondo cui, per il dipendente che non abbia conseguito la qualifica dirigenziale ma abbia svolto mansioni superiori per incarico temporaneo di reggenza, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio della qualifica di appartenenza e non quello dirigenziale temporaneo.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia e che eventuali vizi della notifica nel rito del lavoro non determinassero improcedibilità, essendo sanabili o comunque non perentori nei termini richiamati. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di rinvio non si era attenuto al vincolo derivante dalla precedente decisione di Cassazione e al principio secondo cui, ai fini della buonuscita ex d.P.R. n. 1032/1973, il dipendente privo della qualifica dirigenziale che svolga temporaneamente mansioni superiori in reggenza non può computare, nella base di calcolo dell'indennità, lo stipendio dirigenziale percepito in via provvisoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in combinazione con il diritto alla motivazione e al giusto processo; la Corte ha escluso la nullità per omessa pronuncia perché la decisione di merito implicava il rigetto dell'eccezione processuale.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante.
art. 435 c.p.c.
la Corte ribadisce che, nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine a comparire non comporta improcedibilità dell'appello ma nullità della notificazione, sanabile o rinnovabile, e che il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e decreto non ha carattere perentorio.
art. 13 L. 20 marzo 1975, n. 70
richiamato come norma di riferimento per il calcolo del trattamento di fine servizio del personale del parastato sulla base dello stipendio annuo complessivo in godimento alla cessazione.
art. 56 D.Lgs. n. 29 del 1993
la precedente sentenza di Cassazione aveva ricondotto gli incarichi svolti dal dipendente a tale disciplina, poi sostituita; il giudice di rinvio era vincolato da tale qualificazione.
art. 25 D.Lgs. n. 80 del 1998
norma di sostituzione dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 richiamata per individuare il regime delle mansioni superiori e degli incarichi temporanei di reggenza.
art. 52 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
norma finale del sistema richiamata dalla Corte per affermare che, in caso di reggenza temporanea senza acquisizione della qualifica dirigenziale, la base di calcolo della buonuscita resta ancorata alla qualifica di appartenenza.
artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
disciplinano l'indennità di buonuscita; la Corte afferma che, per il dipendente non dirigente che abbia svolto temporaneamente mansioni superiori, la base di calcolo è lo stipendio della qualifica di appartenenza.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la tardiva o irrituale notificazione del ricorso in appello o in riassunzione non determina automaticamente improcedibilità: il vizio riguarda la notificazione ed è sanabile, e la costituzione dell'intimato può comunque produrre effetto sanante.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito implichi logicamente il rigetto dell'eccezione processuale sollevata dalla controparte; è necessaria la totale pretermissione del provvedimento decisorio indispensabile alla definizione della lite.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di Cassazione e non può rideterminare il petitum economico in modo incompatibile con tale vincolo.
- Ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente pubblico che non abbia conseguito la qualifica dirigenziale ma abbia svolto temporaneamente mansioni superiori in forza di incarico di reggenza, rileva lo stipendio della qualifica di appartenenza e non quello percepito per il temporaneo esercizio delle mansioni superiori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16522/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16532/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16539/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16540/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16547/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16573/2023 del 12/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →