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Sentenza

Sentenza del 27/12/2022 n. 37845 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva accolto il ricorso contro una cartella di pagamento per Invim: il ricorrente deduceva nullità/irregolarità dell'appello proposto dall'Agenzia (assenza di delega e irregolare sottoscrizione), estinzione dell'obbligazione per decadenza o prescrizione con riferimento ai termini di iscrizione a ruolo e notificazione della cartella, violazione dei termini triennali per l'emissione della cartella in relazione ad atti di liquidazione derivanti da sentenza passata in giudicato, e omesso esame della definizione agevolata (diniego e giudicato esterno).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i cinque motivi: 1) l'appello dell'Agenzia poteva essere valido anche senza coinvolgere l'agente della riscossione come parte necessaria (litisconsorzio facoltativo per questioni scindibili); 2) la sottoscrizione dell'atto d'appello è stata ritenuta valida per relationem tramite l'originale depositato in segreteria e la provenienza dall'ufficio va presumuta se non provata l'usurpazione; 3) e 4) non opera la disciplina di decadenza del D.P.R. 602/1973 per l'Invim/registro dopo il D.Lgs. 46/1999, trovando applicazione, ove del caso, termini diversi (es. termine decennale di prescrizione ai fini della riscossione e il nuovo avviso di liquidazione notificato nel 2001 che interrompe attività di liquidazione anteriore); 5) la questione della definizione agevolata era stata esaminata dal gravame e, quanto al giudicato esterno, la deduzione tardiva in sede di cassazione è inammissibile. Condanna del ricorrente alle spese e richiamo al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    L'articolo impone l'appello nei confronti delle parti che hanno partecipato al primo grado ma non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; il mancato coinvolgimento dell'agente della riscossione può non rendere l'appello inammissibile quando il litisconsorzio è facoltativo e la posizione è scindibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 22 (richiamati)

    La notificazione mediante copia con deposito dell'originale in segreteria, pur difformando dallo schema, costituisce mera irregolarità e non nullità insanabile: la sottoscrizione dell'originale può valere per relationem e il giudice può ordinare l'esibizione dell'originale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (oggi art. 25)

    La Corte ha escluso l'applicazione della disciplina di decadenza prevista per alcune imposte alla fattispecie dell'imposta di registro/Invim dopo le modifiche normative: non sempre l'iscrizione a ruolo tardiva determina l'estinzione dell'obbligazione quando non ricorrono i presupposti di applicazione della norma.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b) e art. 78

    Per gli avvisi di liquidazione divenuti definitivi con sentenza passata in giudicato (registro/Invim) ai fini della riscossione opera il termine decennale di prescrizione (art. 78) e non il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 602/1973, ove non applicabile.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23

    Ha limitato l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 ad alcune imposte (IVA e redditi), escludendo l'estensione automatica all'imposta di registro/Invim; ciò incide sulla determinazione dei termini di decadenza/ prescrizione per la riscossione.

  • D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67

    Normativa storica che, prima del D.Lgs. 46/1999, includeva l'imposta di registro nei meccanismi di riscossione coattiva; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa per stabilire l'ambito di applicazione delle regole di decadenza.

  • Codice civile, art. 2953

    Riferimento al termine di prescrizione ordinario: la Corte ha richiamato la distinzione tra prescrizione e decadenza e l'inapplicabilità automatica di norme di decadenza proprie di altri tributi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma che disciplina il contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento, se dovuto, da parte del ricorrente per il procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • La notifica di copia dell'atto con deposito dell'originale in segreteria, quando provenga dall'ufficio competente, costituisce una mera irregolarità: la sottoscrizione può essere ricostruita per relationem e l'onere di contestarne la provenienza grava sulla parte che eccepisce l'abusività.
  • La qualità dell'Agenzia delle Entrate a stare in giudizio è presunta; l'assenza di una delega specifica non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello se non è provata l'usurpazione del potere di impugnare.
  • Per tributi come l'imposta di registro o l'Invim, dopo le modifiche normative (D.Lgs. 46/1999), non si applicano automaticamente le regole di decadenza previste dal D.P.R. 602/1973; va valutato caso per caso quale termine (decadenza o prescrizione) sia rilevante.
  • Se l'amministrazione ha notificato un nuovo avviso di liquidazione successivo, ciò può interrompere o rinnovare il termine per la riscossione, escludendo la decadenza invocata a ragione del solo decorso di plurianni rispetto a precedenti atti.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve essere tempestivamente dedotta nel corso dell'appello; se il giudicato si è formato prima della decisione di gravame e non è stato sollevato in tempo utile, la questione è preclusa in Cassazione.
  • Il principio della ragionevole durata del processo spinge il giudice a non porre formalità superflue che ostacolino la definizione del processo: contestazioni meramente formali devono essere valutate alla luce del contraddittorio e delle garanzie di difesa effettive.
  • Nel contestare la firma o la delega dell'atto, l'onere probatorio grava su chi eccepisce l'anomalia: senza prova dell'abuso la sottoscrizione è presunta valida.

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