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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento, prot. n. 48454 del 23.08.2024, con il quale il Comune di Sciacca ha rigettato la domanda di condono presentata dalla ricorrente ai sensi della legge regionale n. 37/1985, pratica n. 1166/S del 26/04/1986; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

Giustizia amministrativa202401690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a manufatti realizzati entro la fascia di 150 metri dalla battigia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata ai sensi della legge regionale siciliana n. 37/1985, deducendo quattro ordini di censure. In primo luogo, ha sostenuto che l’area fosse ricompresa nel centro edificato e formalmente qualificabile almeno come zona B, con conseguente applicazione dell’eccezione al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78/1976. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione del vincolo ai manufatti realizzati anteriormente alla l.r. n. 15/1991, assumendo che tale legge avesse natura innovativa e non potesse operare retroattivamente. In terzo luogo, ha dedotto difetto di motivazione, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, sostenendo che il fabbricato fosse inserito in una zona ormai fortemente urbanizzata e che la finalità di tutela del vincolo non fosse più concretamente perseguibile. Infine, ha sostenuto che il vincolo regionale fosse stato tacitamente abrogato o superato dall’art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, e dagli artt. 142 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto la tutela della fascia costiera sarebbe riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’assoggettamento al vincolo deve essere determinato sulla base del regime urbanistico formalmente vigente al giugno 1976, data di entrata in vigore della l.r. n. 78/1976. L’eccezione al vincolo riguarda le zone formalmente classificate A o B in uno strumento urbanistico o in altro atto generale pianificatorio, quale la perimetrazione ex art. 18 l. n. 865/1971; non sono sufficienti la situazione edificata di fatto né una qualificazione urbanistica successiva. Nel caso concreto non è stata dimostrata la formale qualificazione dell’area come zona B al momento rilevante. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto consolidato il principio secondo cui l’art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991 ha natura interpretativa e ha chiarito che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia operava sin dal 1976 anche nei confronti dei privati. La disciplina del condono esclude inoltre, in via generale, le costruzioni realizzate in violazione dell’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976. Il TAR ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, che ha ritenuto infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina. Il terzo motivo è stato respinto perché l’urbanizzazione dell’area, la presenza di strade o l’antropizzazione della fascia costiera non costituiscono cause di deroga al vincolo assoluto, le cui eccezioni sono tassative. La sanabilità può operare nei soli casi previsti dalla legge, tra cui quello di costruzioni già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e compatibili con essi, con l’intervento degli enti preposti alla tutela dei vincoli; circostanza non allegata o dimostrata nel caso concreto. Anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la disciplina regionale tutela il paesaggio costiero e trova fondamento nella competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione Siciliana dallo Statuto, in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. Non sussiste quindi abrogazione tacita né incompatibilità con il d.lgs. n. 42/2004, poiché la normativa regionale assicura un livello di tutela paesaggistica più elevato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976

    entro i 150 metri dalla battigia

    Prevede il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia costiera, con eccezione per le zone formalmente classificate A o B secondo il regime urbanistico rilevante al giugno 1976.

  • art. 23 l.r. n. 37/1985

    restano in via di principio escluse dal condono edilizio le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a), della L.R. n. 78 del 1976

    Esclude dal condono le costruzioni realizzate in violazione del vincolo costiero regionale, salvo le tassative ipotesi previste dalla disciplina speciale.

  • art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991

    Ha natura di norma di interpretazione autentica e chiarisce che il vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia si applica anche ai privati sin dall’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976.

  • art. 18 l. n. 865/1971

    La perimetrazione del centro edificato può rilevare ai fini della qualificazione formale dell’area come zona A o B, purché risulti da un atto pianificatorio formalizzato e vigente al momento rilevante.

  • art. 14, comma 1, lett. f) e n), Statuto della Regione Siciliana

    Costituisce il fondamento della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, compresa la disciplina della fascia costiera.

  • art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

    Non determina l’abrogazione della disciplina regionale siciliana sul vincolo costiero, poiché la controversia attiene alla tutela del paesaggio, materia rientrante nella competenza statutaria regionale.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Non supera né rende incompatibile il vincolo regionale, che assicura una tutela paesaggistica più elevata.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    La disciplina statale dell’autorizzazione paesaggistica non sostituisce né elimina il vincolo regionale di inedificabilità assoluta.

  • sentenza Corte costituzionale n. 72/2025

    Ha dichiarato in parte inammissibili e per il resto infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991, nonché inammissibili quelle relative alla disciplina statale e regionale del condono richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa siciliana per la fascia entro 150 metri dalla battigia, rileva il regime urbanistico formalmente vigente al giugno 1976, non la situazione di fatto dell’area né la sua successiva urbanizzazione o classificazione.
  • L’eccezione al vincolo costiero per le zone A e B richiede una formale qualificazione risultante da uno strumento urbanistico o da altro atto generale di pianificazione formalizzato; la mera inclusione di fatto in un centro abitato non è sufficiente.
  • La norma regionale del 1991 che chiarisce l’applicabilità del vincolo costiero anche ai privati ha natura interpretativa e non introduce retroattivamente un nuovo vincolo: il divieto opera nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore della disciplina del 1976.
  • L’antropizzazione o il grado di urbanizzazione della fascia costiera non consentono di disapplicare il vincolo di inedificabilità assoluta né impongono all’amministrazione una specifica valutazione sulla concreta attualità delle esigenze di tutela, salve le tassative eccezioni previste dalla legge.
  • La disciplina regionale siciliana sull’inedificabilità della fascia costiera, in quanto finalizzata alla tutela del paesaggio e fondata sullo Statuto regionale, non è tacitamente abrogata dagli artt. 117 Cost. e 142 del d.lgs. n. 42/2004 e può assicurare un livello di tutela paesaggistica più elevato rispetto a quello statale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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