Cassazione Penale, Sentenza n. 18076/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava le condanne per plurime ipotesi di reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito), reati fiscali e reati connessi (calunnia, simulazione di reato) a loro ascritti come amministratori di due società fallite (Beta Meccanica s.r.l. e G.E. Trans-Logistic s.r.l.). Venivano articolati nove motivi di cassazione: contestazioni circa la sussistenza delle distrazioni di beni venduti a società bulgare e la possibile natura di operazioni infragruppo con vantaggi compensativi; deduzioni sulla possibile 'bancarotta riparata' per versamenti personali; contestazioni di responsabilità concorrente (in particolare per Chinotti) per alcune distrazioni materialmente contestate; doglianze di carenza di motivazione su specifici capi (bancarotta patrimoniale e documentale); impugnazione delle condanne per calunnia; eccezioni sulla natura e prova del ricorso abusivo al credito (fatture e RIBA) e, infine, deduzioni relative alla recidiva e al corretto calcolo della pena per Fenocchio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile gran parte dei motivi perché inediti rispetto all'appello o generici/indeterminati e ha confermato le statuizioni di merito sui principali capi imputazione, ritenendo che la sentenza di secondo grado fosse integrabile e coerente con la motivazione di primo grado. Ha però accolto parzialmente il ricorso di Fenocchio limitatamente alla riconoscibilità della recidiva e al calcolo della pena: la recidiva è stata esclusa (un precedente era stato riabilitato e l'altro non rilevante) e la pena è stata rideterminata, correggendo un errore di conteggio, da anni quattro e mesi quattro a anni quattro e mesi due di reclusione. Il ricorso di Chinotti è stato dichiarato inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile; Chinotti condannata anche al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 224 legge fallimentare (aggravamento del dissesto)
Usata per contestare l'omissione dell'obbligo di chiedere il fallimento o concordato preventivo: la Corte ha ritenuto sussistente il reato di colposo aggravamento del dissesto quando lo stato di insolvenza era già palese al 31.12.2013.
art. 218 legge fallimentare (ricorso abusivo al credito)
La Corte ha richiamato che si tratta di reato di pericolo: la presentazione di fatture false e RIBA, anche se alcune poi saldate, può integrare il reato poiché idonea a ingannare l'istituto di credito sulla solvibilità.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale/generalità)
Invocato per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione IVA: la Corte ha ritenuto provate le operazioni inesistenti con riferimento alla fattura emessa dalla società riferibile agli imputati.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)
Applicato alla fatturazione tra le società coinvolte: la Corte ha confermato che emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti integra il reato fiscale.
art. 367 cod. pen. (simulazione di reato)
Rilevato per le querele e denunce presentate dagli imputati per la presunta scomparsa della documentazione contabile; la Corte ha ritenuto sussistente la simulazione a fronte delle prove e delle circostanze investigative.
art. 2634 cod. civ. (operazioni infragruppo/vantaggi compensativi)
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le cessioni infragruppo dovessero essere valutate in termini di vantaggi compensativi; la Corte ha escluso la novità della questione in cassazione perché non prospettata in appello e non valutata dai giudici di merito.
art. 161 comma 6 legge fallimentare (concordato preventivo)
Richiesto dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di considerare opzioni alternative al fallimento; la Corte ha valutato l'omessa azione come rilevante ai fini dell'aggravamento del dissesto.
art. 178 cod. pen. (effetti della riabilitazione)
La Corte ha ricordato che la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna e impedisce il computo ai fini della recidiva.
art. 106 comma 2 cod. pen. (recidiva e condanne estinte)
Richiamato per escludere il precedente riabilitato dal computo della recidiva.
art. 99 cod. pen. (reato fondante per la recidiva)
Usato per osservare che un fatto privo di rilievo penale non può costituire reato fondante per la recidiva.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen. (potere della Cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena)
La Corte ha esercitato il potere di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena correggendo l'errore di calcolo, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere proposte questioni nuove rispetto a quelle dedotte in appello; punti sostanziali non trattati in appello risultano inammissibili se introdotti per la prima volta in sede di legittimità.
- I motivi di impugnazione di secondo grado generici o privi di specifica correlazione con la motivazione di primo grado sono inammissibili anche in cassazione.
- La riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna e impedisce che quella condanna sia computata ai fini della recidiva.
- Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) è un reato di pericolo: il pagamento successivo delle fatture non esclude l'elemento dell'inganno verso l'istituto di credito se le fatture erano inesistenti o idonee a trarre in inganno.
- Le cessioni infragruppo o operazioni tra società riconducibili agli stessi amministratori possono integrare distrazione di patrimonio se non vi è reale corrispettivo o autonomia economica e non possono essere invocate ex novo in cassazione se non dibattute in appello.
- Errori di calcolo della pena possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione annullando senza rinvio e rideterminando la pena quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Per la sussistenza dei reati documentali (bancarotta documentale, simulazione di reato, ecc.) è decisivo il complesso probatorio che dimostri la sottrazione/manomissione delle scritture contabili e l'elemento soggettivo.
- Le impugnazioni rivolte a circostanze fattuali dettagliate devono essere concrete e specifiche; richieste meramente ricorsive e prive di argomentazione concreta sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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