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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18076/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava le condanne per plurime ipotesi di reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito), reati fiscali e reati connessi (calunnia, simulazione di reato) a loro ascritti come amministratori di due società fallite (Beta Meccanica s.r.l. e G.E. Trans-Logistic s.r.l.). Venivano articolati nove motivi di cassazione: contestazioni circa la sussistenza delle distrazioni di beni venduti a società bulgare e la possibile natura di operazioni infragruppo con vantaggi compensativi; deduzioni sulla possibile 'bancarotta riparata' per versamenti personali; contestazioni di responsabilità concorrente (in particolare per Chinotti) per alcune distrazioni materialmente contestate; doglianze di carenza di motivazione su specifici capi (bancarotta patrimoniale e documentale); impugnazione delle condanne per calunnia; eccezioni sulla natura e prova del ricorso abusivo al credito (fatture e RIBA) e, infine, deduzioni relative alla recidiva e al corretto calcolo della pena per Fenocchio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile gran parte dei motivi perché inediti rispetto all'appello o generici/indeterminati e ha confermato le statuizioni di merito sui principali capi imputazione, ritenendo che la sentenza di secondo grado fosse integrabile e coerente con la motivazione di primo grado. Ha però accolto parzialmente il ricorso di Fenocchio limitatamente alla riconoscibilità della recidiva e al calcolo della pena: la recidiva è stata esclusa (un precedente era stato riabilitato e l'altro non rilevante) e la pena è stata rideterminata, correggendo un errore di conteggio, da anni quattro e mesi quattro a anni quattro e mesi due di reclusione. Il ricorso di Chinotti è stato dichiarato inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile; Chinotti condannata anche al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 224 legge fallimentare (aggravamento del dissesto)

    Usata per contestare l'omissione dell'obbligo di chiedere il fallimento o concordato preventivo: la Corte ha ritenuto sussistente il reato di colposo aggravamento del dissesto quando lo stato di insolvenza era già palese al 31.12.2013.

  • art. 218 legge fallimentare (ricorso abusivo al credito)

    La Corte ha richiamato che si tratta di reato di pericolo: la presentazione di fatture false e RIBA, anche se alcune poi saldate, può integrare il reato poiché idonea a ingannare l'istituto di credito sulla solvibilità.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale/generalità)

    Invocato per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione IVA: la Corte ha ritenuto provate le operazioni inesistenti con riferimento alla fattura emessa dalla società riferibile agli imputati.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    Applicato alla fatturazione tra le società coinvolte: la Corte ha confermato che emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti integra il reato fiscale.

  • art. 367 cod. pen. (simulazione di reato)

    Rilevato per le querele e denunce presentate dagli imputati per la presunta scomparsa della documentazione contabile; la Corte ha ritenuto sussistente la simulazione a fronte delle prove e delle circostanze investigative.

  • art. 2634 cod. civ. (operazioni infragruppo/vantaggi compensativi)

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le cessioni infragruppo dovessero essere valutate in termini di vantaggi compensativi; la Corte ha escluso la novità della questione in cassazione perché non prospettata in appello e non valutata dai giudici di merito.

  • art. 161 comma 6 legge fallimentare (concordato preventivo)

    Richiesto dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di considerare opzioni alternative al fallimento; la Corte ha valutato l'omessa azione come rilevante ai fini dell'aggravamento del dissesto.

  • art. 178 cod. pen. (effetti della riabilitazione)

    La Corte ha ricordato che la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna e impedisce il computo ai fini della recidiva.

  • art. 106 comma 2 cod. pen. (recidiva e condanne estinte)

    Richiamato per escludere il precedente riabilitato dal computo della recidiva.

  • art. 99 cod. pen. (reato fondante per la recidiva)

    Usato per osservare che un fatto privo di rilievo penale non può costituire reato fondante per la recidiva.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen. (potere della Cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena)

    La Corte ha esercitato il potere di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena correggendo l'errore di calcolo, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere proposte questioni nuove rispetto a quelle dedotte in appello; punti sostanziali non trattati in appello risultano inammissibili se introdotti per la prima volta in sede di legittimità.
  • I motivi di impugnazione di secondo grado generici o privi di specifica correlazione con la motivazione di primo grado sono inammissibili anche in cassazione.
  • La riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna e impedisce che quella condanna sia computata ai fini della recidiva.
  • Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) è un reato di pericolo: il pagamento successivo delle fatture non esclude l'elemento dell'inganno verso l'istituto di credito se le fatture erano inesistenti o idonee a trarre in inganno.
  • Le cessioni infragruppo o operazioni tra società riconducibili agli stessi amministratori possono integrare distrazione di patrimonio se non vi è reale corrispettivo o autonomia economica e non possono essere invocate ex novo in cassazione se non dibattute in appello.
  • Errori di calcolo della pena possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione annullando senza rinvio e rideterminando la pena quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Per la sussistenza dei reati documentali (bancarotta documentale, simulazione di reato, ecc.) è decisivo il complesso probatorio che dimostri la sottrazione/manomissione delle scritture contabili e l'elemento soggettivo.
  • Le impugnazioni rivolte a circostanze fattuali dettagliate devono essere concrete e specifiche; richieste meramente ricorsive e prive di argomentazione concreta sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

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