Corte di giustizia, Sentenza C-267/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 ottobre 2025. — Кanevi Komers DS EOOD contro Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all’autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l’abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014. — Causa C-267/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata della deroga alle sanzioni prevista dall’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014 nel sistema dei pagamenti diretti PAC. Ammette che uno Stato membro imponga la trasmissione tramite piattaforma informatica, ma solo se ciò non compromette prevedibilità, accessibilità e proporzionalità. Precisa inoltre che il beneficiario può rettificare o ritirare la domanda finché non sia informato di un controllo o di inadempienze, mentre è contraria al diritto UE la prassi che non comunichi l’esito del controllo in loco in caso di irregolarità. La questione sulla sanzione ex articolo 19 bis è dichiarata irricevibile.
Rinvio pregiudiziale in materia di PAC: interpretazione dell’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014 sul ritiro/rettifica della domanda di aiuto e compatibilità di norme/prassi nazionali che impongono l’uso di una piattaforma informatica e limitano il ritiro dopo controlli o contestazioni, nonché irricevibilità della questione sulla sanzione ex articolo 19 bis.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 consenta o meno: 1) che la comunicazione di inesattezza/rettifica della domanda sia imposta solo tramite piattaforma informatica dedicata; 2) quali siano le modalità di prova delle condizioni che escludono la sanzione e fino a quando il beneficiario possa ritirare o modificare la domanda; 3) se siano compatibili con tale norma una disposizione nazionale e una prassi amministrativa che impediscono il ritiro dopo determinati eventi procedurali; 4) se la quinta questione sulla sanzione ex articolo 19 bis sia ricevibile e se trovi applicazione l’articolo 49, paragrafo 1, Carta.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 non osta a una disciplina nazionale che imponga la comunicazione scritta di rettifica/ritiro della domanda mediante una piattaforma informatica dedicata, purché tale modalità rispetti i principi di proporzionalità e di certezza del diritto e gli obiettivi della normativa UE. La deroga alle sanzioni opera solo se, al momento della rettifica o del ritiro, il beneficiario non è stato informato né dell’intenzione di un controllo in loco né di inadempienze già riscontrate; spetta al diritto nazionale regolare la prova, nel rispetto di equivalenza ed effettività. È invece incompatibile con tale articolo una prassi che non informi il beneficiario dell’esito del controllo in loco quando siano state riscontrate inadempienze, e una norma nazionale che neghi il ritiro in termini non coerenti con le condizioni dell’articolo 15. La quinta questione è irricevibile perché fondata su un presupposto errato: l’articolo 19 bis continuava ad applicarsi ratione temporis al caso di specie.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 49, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173
- Regolamento (UE) n. 1305/2013
Rinvio pregiudiziale sulla rettifica e il ritiro delle domande di aiuto PAC
La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Varna in una controversia tra una società agricola bulgara e l’autorità pagatrice nazionale. Il giudizio verte sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nel contesto di una domanda di aiuto per la campagna 2019, nonché sulla compatibilità di norme e prassi nazionali con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Kanevi Komers DS EOOD aveva presentato una domanda di aiuto per diversi regimi di pagamenti diretti per superficie. La domanda era stata sottoposta a controlli amministrativi e a due controlli in loco. Successivamente la società aveva inviato, con lettera scritta, una richiesta di ritiro di talune parcelle agricole dalla domanda. Il Fondo statale �e0Agricoltura�bb aveva ritenuto inefficace il ritiro perché non effettuato tramite il sistema integrato di gestione e controllo e aveva poi calcolato gli aiuti e le sanzioni per sovradichiarazione di superfici ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, in particolare gli articoli 59, 63, 64, 67, 68, 74 e 77, nonché il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti. Sono inoltre rilevanti il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in particolare gli articoli 15 e 19 bis, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in particolare gli articoli 25 e 41. È richiamato anche l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
Prima e seconda questione: forma della comunicazione di rettifica o ritiro
La Corte osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 prevede una deroga alle sanzioni se il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente l’inesattezza della domanda, prima di essere informato di un controllo in loco o di inadempienze riscontrate. Tale disposizione non impone né vieta espressamente agli Stati membri di prevedere modalità aggiuntive di presentazione della comunicazione.
Di conseguenza, uno Stato membro può prevedere che la comunicazione sia effettuata tramite una specifica piattaforma informatica, purché tale obbligo non comprometta gli obiettivi della normativa dell’Unione e rispetti i principi di proporzionalità e certezza del diritto. La Corte sottolinea che una mera prassi amministrativa, non sorretta da base giuridica chiara, non appare compatibile con l’esigenza di prevedibilità delle norme, soprattutto se l’inosservanza comporta la nullità della comunicazione.
Terza questione: presupposti della deroga e prova delle condizioni
La Corte chiarisce che l’articolo 15, paragrafo 1, richiede la sussistenza cumulativa di due condizioni negative al momento della rettifica o del ritiro:
- il beneficiario non deve essere stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco;
- l’autorità competente non deve averlo già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.
Quanto alla prova di tali circostanze, il regolamento non disciplina specificamente l’onere o le modalità probatorie. In assenza di norme UE più precise, spetta al diritto nazionale stabilire i mezzi di prova e il relativo valore, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La Corte richiama inoltre l’obbligo, derivante dall’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013 e dall’articolo 41 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, di redigere una relazione di controllo e, in caso di irregolarità, di consegnarne copia al beneficiario.
La Corte afferma quindi che il beneficiario può modificare o ritirare la domanda senza sanzioni finché non sia stato informato del controllo o delle inadempienze riscontrate.
Quarta questione: compatibilità della disciplina e della prassi bulgara
La Corte esamina poi l’articolo 14, paragrafo 6, del decreto n. 5, che limita il ritiro della domanda quando il richiedente sia stato informato di sovrapposizioni, sia stato selezionato per un controllo in loco o abbia ricevuto notizia di inadempienze dopo il controllo.
Secondo la Corte:
- le prime due ipotesi nazionali sono, in linea di principio, coerenti con l’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014;
- la terza ipotesi può invece discostarsi dalla norma UE, perché la formulazione nazionale può consentire interpretazioni divergenti e non sufficientemente chiare.
La Corte aggiunge che una prassi dell’autorità nazionale consistente nel non informare il beneficiario né del controllo in loco né del suo esito, quando siano state riscontrate inadempienze, è contraria all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e al principio di buona amministrazione. Tale prassi compromette anche la finalità dell’articolo 15, che è quella di incoraggiare la correzione spontanea delle domande inesatte senza incentivare comportamenti opportunistici dopo il controllo.
Quinta questione: irricevibilità
Quanto alla questione relativa all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014, la Corte la dichiara irricevibile. Essa rileva che l’articolo 19 bis continuava ad applicarsi ratione temporis alla domanda del 2019, nonostante l’abrogazione del regolamento con effetto dal 1o gennaio 2023, e che quindi la questione poggiava su un presupposto errato ed era ipotetica.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 15, paragrafo 1, non osta a una normativa nazionale che imponga la comunicazione tramite piattaforma informatica dedicata, purché siano rispettati proporzionalità e certezza del diritto;
- l’applicazione delle sanzioni richiede che siano provate entrambe le condizioni ostative previste dalla norma, secondo le regole probatorie nazionali compatibili con il diritto dell’Unione;
- la norma UE osta a una disposizione/prassi nazionale che impedisca il ritiro in situazioni non coerenti con l’articolo 15 o che non informi il beneficiario dell’esito del controllo in loco in caso di irregolarità;
- la quinta questione è irricevibile.
Principi operativi per il professionista
La pronuncia conferma che, nei pagamenti diretti PAC, la possibilità di rettificare o ritirare una domanda è uno strumento di correzione spontanea che opera fino al momento in cui il beneficiario abbia conoscenza di un controllo o di irregolarità già accertate. Le amministrazioni nazionali possono organizzare canali informatici obbligatori, ma tali canali devono essere realmente accessibili, prevedibili e proporzionati. In caso di sanzioni per sovradichiarazione, assume rilievo decisivo la tracciabilità del momento in cui il beneficiario è stato informato delle verifiche o delle inadempienze, anche alla luce della relazione di controllo.
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