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Sentenza

Sentenza n. 994/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 790/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/02/2024.

Giustizia amministrativa202502609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 790/2024, recante condanna del Ministero al pagamento di somme mediante emissione della carta docente o di analoghi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 790/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a ciascun docente somme determinate, mediante emissione della carta docente o di analoghi buoni elettronici, oltre alle spese di lite. Il Ministero non ha dato integrale esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, inutilmente decorso dopo la notificazione del titolo. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione coattiva del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti in conformità al dispositivo del titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne. Il TAR ha inoltre prescritto al commissario il deposito degli atti esclusivamente tramite PAT e ha avvertito che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.355,00 oltre accessori, da corrispondere ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto ha fondato l'ordine di integrale esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie deve essere inutilmente decorso prima della proposizione o della definizione dell'ottemperanza; il TAR ha ritenuto provato tale decorso.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Ha concorso a fondare la condanna del Ministero soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge legittima il giudice a ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine stabilito, con nomina contestuale di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza quale ausiliario del giudice esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta, prevista per l'esecuzione di determinate condanne pecuniarie, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta operante nel processo amministrativo telematico deve depositare atti e documenti esclusivamente nel fascicolo telematico mediante la procedura PAT e il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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