Sentenza n. 215/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso agli atti inoltrata in data 16.09.2025; e per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 16 settembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di accesso del 16 settembre 2025, avente a oggetto gli eventuali atti adottati dalla Questura a seguito delle memorie difensive presentate nel procedimento. Ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione. L'Amministrazione ha riferito di avere già consentito l'accesso agli atti disponibili in data 19 giugno 2025 e, nel corso del giudizio, ha dichiarato che non esistevano ulteriori atti nel fascicolo rispetto a quelli già ostesi. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla dichiarazione del ricorrente, poiché l'Amministrazione ha chiarito che non esistevano ulteriori atti nel fascicolo oltre quelli già messi a disposizione. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio-diniego né è stato disposto un ulteriore ordine di esibizione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e delle circostanze concrete.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dal ricorrente per impugnare il silenzio-diniego e chiedere l'accertamento del diritto di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la dichiarazione dell'amministrazione secondo cui non esistono ulteriori atti rispetto a quelli già ostesi, se ritenuta attendibile e non contestata in modo specifico, può determinare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul diritto di accesso e sull'ordine di esibizione.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio di accesso non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese: la relativa regolazione deve essere effettuata valutando le peculiarità della controversia e le circostanze concrete.
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