Cassazione Civile, Ordinanza n. 33806/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo INPS relativo a rapporti agricoli qualificati dall'istituto come non genuini: una titolare di fondo agricolo e le figlie avevano ottenuto in primo grado una decisione favorevole, mentre la Corte d'appello di Salerno, in riforma, ha rigettato le loro domande e ha ritenuto non provato il rapporto di piccola colonia, valorizzando invece che i terreni erano nella disponibilità del marito della titolare, che li conduceva in affitto, e che la coltivazione avveniva con divisione dei prodotti tra tutti i familiari in quantità non predeterminate. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. perché l'appello dell'INPS sarebbe stato aspecifico; 2) violazione degli artt. 329, comma 2, 342 e 434 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per asserita formazione del giudicato interno sulla pronuncia di annullamento del verbale ispettivo; 3) violazione degli artt. 115, 421, 437 c.p.c. e 2697 c.c. per l'acquisizione d'ufficio in appello di documentazione AGEA non tempestivamente prodotta; 4) violazione di varie norme processuali e sostanziali in tema di attività ispettiva e di validità del verbale, sostenendo che il verbale dovesse essere annullato per violazioni procedurali e per mancato rispetto delle garanzie della parte ispezionata; 5) violazione degli artt. 112 e 416, comma 3, c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto gravante sulle originarie attrici l'onere di provare il rapporto di piccola colonia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'appello INPS devolveva l'intera materia del contendere e non si era formato alcun giudicato interno sulla validità del verbale ispettivo; ha confermato che, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. come interpretati dalle Sezioni Unite, l'impugnazione d'appello è specifica se individua chiaramente le questioni e le ragioni di censura, senza formule sacramentali. Ha respinto il terzo motivo sul rilievo che la Corte d'appello poteva acquisire documentazione indispensabile ai fini dell'accertamento della verità materiale, e che le censure su art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decisiva secondo cui il verbale ispettivo è una fonte di prova e il giudizio riguarda il rapporto sostanziale, non l'annullamento dell'atto; inoltre le garanzie invocate non erano ricavabili dalle norme citate, ma da atti privi di valore normativo. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per genericità e perché, comunque, la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'inesistenza del rapporto di piccola colonia, con conseguente irrilevanza decisiva della regola sull'onere della prova. Spese compensate per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
Il medesimo criterio di specificità dell'impugnazione si applica al rito del lavoro: l'appello è ammissibile se consente di comprendere le doglianze e la critica alla decisione impugnata.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Non si forma giudicato interno quando la statuizione asseritamente passata in giudicato non integra un capo autonomo della decisione o quando l'impugnazione investe l'intera materia del contendere.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale presuppone una pronuncia definitiva su un capo autonomo della decisione; nella specie è stato escluso che vi fosse un giudicato interno sull'annullamento del verbale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non acquisite agli atti; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 421 c.p.c.
Nel processo del lavoro il giudice può disporre acquisizioni istruttorie anche officiosamente per ricercare la verità materiale, purché la fonte di prova emerga dagli atti o sia indispensabile.
art. 437 c.p.c.
In appello nel rito del lavoro è ammessa l'acquisizione di prova nuova indispensabile, cioè idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, anche se non prodotta tempestivamente per preclusioni del primo grado.
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova rileva quando il fatto controverso non risulti provato; non è violata se il giudice accerta in fatto l'inesistenza o l'insussistenza del rapporto dedotto.
art. 416, comma 3, c.p.c.
Le censure che la evocano devono essere specifiche e autosufficienti; una deduzione generica è inammissibile.
art. 33 l. n. 183/2010
La Corte esclude che tale disposizione preveda la nullità del verbale ispettivo e osserva che essa non era riferibile, ratione temporis e per ambito soggettivo, all'attività degli ispettori INPS nel caso esaminato.
art. 13 d.lgs. n. 124/2004
Il verbale ispettivo è una fonte di prova dei fatti accertati e documentati; il giudizio non ha ad oggetto l'annullamento dell'atto ma la verifica del rapporto sostanziale.
art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004
"I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati…"
Il verbale ispettivo ha natura di fonte di prova sui fatti accertati, non di atto da annullare nel giudizio di opposizione.
art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
Richiamata dalle ricorrenti, ma non ritenuta idonea a incidere sulla ratio decidendi che qualifica il verbale come fonte di prova e il giudizio come giudizio sul rapporto.
art. 7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011
Invocata dalle ricorrenti, ma non decisiva rispetto alla qualificazione del verbale ispettivo e al riparto dell'onere probatorio.
art. 12, comma 2, l. n. 212/2000
Invocata dalle ricorrenti per le garanzie del contribuente/ispezionato, ma la Corte rileva che le garanzie specificamente richiamate derivano da atti di soft law privi di valore normativo.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La Corte dispone che non vi sia luogo a spese in ragione della dichiarazione resa dalle parti ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'appello è specifico quando individua chiaramente le questioni e le parti della decisione contestate e contiene una critica argomentata alle ragioni del primo giudice; non è richiesta una forma sacramentale né un progetto alternativo di sentenza.
- Non si forma giudicato interno su una statuizione che non costituisca un capo autonomo della decisione oppure quando l'impugnazione investa l'intera materia controversa.
- Il verbale ispettivo degli organi previdenziali è, di regola, una fonte di prova dei fatti accertati e non un atto da impugnare per ottenerne l'annullamento nel giudizio di merito sul rapporto sostanziale.
- Nel processo del lavoro il giudice di appello può acquisire anche prove nuove indispensabili, ossia idonee a chiarire in modo decisivo la ricostruzione fattuale, in funzione della ricerca della verità materiale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assuma la soccombenza in assenza di prova del fatto controverso; non ricorre quando il giudice abbia già accertato in fatto l'inesistenza del rapporto dedotto.
- Le censure di legittimità che richiedono una nuova valutazione del compendio probatorio sono inammissibili se mascherano una richiesta di riesame del merito.
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