Cassazione Penale, Ordinanza n. 16787/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il procedimento riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 settembre 2024. Dal testo emerge esclusivamente una questione processuale: il ricorso è stato sottoscritto dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nonostante la sentenza impugnata e il ricorso siano entrambi successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte rileva quindi l'invalidità del ricorso per difetto di sottoscrizione conforme all'art. 613, comma 1, c.p.p., con conseguente inammissibilità de plano. Non emergono dal testo i fatti sostanziali di merito né il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Per i ricorsi per cassazione dell'imputato proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale comporta inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso in presenza del vizio processuale rilevato.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista, per i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di esclusione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato proposto dopo il 3 agosto 2017 è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
- Il vizio di legittimazione formale del ricorso può essere dichiarato de plano quando risulta dagli atti senza necessità di contraddittorio approfondito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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