Sentenza n. 6959/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Questura di Modena di revoca della Carta di soggiorno CE per condanna penale in Francia relativa al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato, titolare dal 24 dicembre 2008 di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto l’aggiornamento del titolo nel 2020. La Questura di Modena, rilevata l’esistenza di un mandato europeo di arresto emesso dalla Francia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la successiva consegna dell’interessato alle autorità francesi, ha revocato nel 2021 la Carta di soggiorno CE, con provvedimento notificato nel 2024. Il ricorrente ha dedotto in primo grado la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 e l’omessa valutazione in concreto della propria pericolosità, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, lamentando inoltre la mancata prospettazione del rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Il TAR ha respinto il ricorso. In appello è stato dedotto un unico motivo, rubricato come eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L’appellante ha richiamato l’obbligo di valutazione individuale previsto dagli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998 e il principio di proporzionalità di cui all’art. 27, comma 2, della direttiva 2004/38/CE, sostenendo che la revoca non potesse fondarsi automaticamente sulla sola condanna penale. Tuttavia, l’appello non ha contestato specificamente i rilievi della sentenza di primo grado: mancata prova di una stabile occupazione e di redditi successivi al 2021, mancata dimostrazione del rapporto di parentela e della convivenza con la presunta sorella italiana e assenza di elementi concreti comprovanti l’integrazione sociale o una prognosi favorevole.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo che esso si limitasse sostanzialmente a riproporre le censure di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata e senza fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita integrazione dell’interessato. Il Collegio ha condiviso il rilievo del TAR secondo cui non erano state provate particolari condizioni familiari, un’attività lavorativa stabile, redditi attuali o altri elementi idonei a fondare una prognosi favorevole rispetto alla pericolosità derivante dalla condanna per il grave reato considerato. I richiami giurisprudenziali sul dovere di valutazione individuale e sul principio di proporzionalità sono stati ritenuti non pertinenti al caso concreto e risolti in mere petizioni di principio, in assenza di allegazioni e prove specifiche. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese sono state compensate in ragione della mancata articolazione di difese scritte da parte del Ministero.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e all’obbligo di valutare la posizione concreta dello straniero.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ….si tiene anche conto …per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
La norma è invocata dall’appellante per sostenere la necessità di una valutazione individuale e complessiva della posizione dello straniero, comprendente durata del soggiorno, condotta successiva al reato e condizioni personali; la censura è stata respinta per difetto di specifica contestazione e di prova degli elementi favorevoli.
art. 27, comma 2, direttiva 2004/38/CE
il principio di proporzionalità; adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati; non possono in ogni caso essere automaticamente adottati sulla base della sola esistenza di condanne penali
La disposizione è stata richiamata dall’appellante per contestare un automatismo fondato sulla condanna penale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il richiamo non sufficiente, poiché non accompagnato da elementi concreti idonei a dimostrare l’integrazione o una prognosi favorevole.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.
Massime di principio
- L’appello amministrativo deve confrontarsi specificamente con le statuizioni e con la motivazione della sentenza di primo grado; la mera riproposizione delle censure già dedotte, accompagnata da richiami giurisprudenziali generici, non è idonea a dimostrare l’erroneità della decisione appellata.
- Nel procedimento di revoca o diniego del titolo di soggiorno, il richiamo all’obbligo di valutazione individuale e al principio di proporzionalità non è sufficiente, da solo, a contestare il provvedimento: lo straniero deve allegare e, per quanto occorra, dimostrare elementi concreti relativi alla durata del soggiorno, ai legami familiari, all’inserimento lavorativo e sociale e alla condotta successiva al fatto penalmente rilevante.
- La valutazione della posizione dello straniero non può essere utilmente censurata come automatica o sproporzionata quando il ricorrente non dimostri l’esistenza di condizioni personali e familiari effettive o di una prognosi favorevole incompatibile con la rilevanza ostativa del grave reato accertato.
- La prova di un legame familiare rilevante ai fini della tutela dello straniero richiede la dimostrazione del rapporto di parentela e, ove rilevante, della convivenza o degli altri concreti elementi valorizzabili; la mera produzione del documento identificativo della persona indicata come familiare non è sufficiente.
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