Cassazione Penale, Sentenza n. 504/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per difetto di rituale partecipazione del Pubblico Ministero, poiché in dibattimento le funzioni requirenti erano svolte da un vice procuratore onorario privo della delega del Procuratore della Repubblica (violazione di legge richiamata: art. 178 c.p.p. e art. 162 disp. att. c.p.p.); il ricorrente sostiene che la nullità sarebbe insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; (2) omessa decisione della Corte territoriale sulla richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p., con produzione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto della nullità insanabile: dall'esame degli atti emerge che il pubblico ministero in primo grado era rappresentato da un vice procuratore onorario e la delega non è allegata al verbale, ma l'art. 162 disp. att. non prevede l'obbligo di allegazione e gli atti sono assistiti da presunzione di legittimità; la mancata esibizione della delega non comporta automaticamente nullità insanabile, e ove si volesse ritenere assente la delega si tratterebbe di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), che però deve essere eccepita nei modi e nei termini dell'art. 180 c.p.p.; nel caso la eccezione è stata sollevata tardivamente (per la prima volta in appello) e dunque è inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta di applicazione dell'art. 20-bis c.p.: la norma era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'appello (D.L.vo n.150/2022), l'istanza non era stata formulata nell'atto di appello né con motivi aggiunti, ed è stata avanzata solo nelle conclusioni scritte del giudizio di secondo grado e senza procura speciale; pertanto il giudice d'appello non era tenuto a pronunciarsi e la richiesta è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte ha distinto tra la nullità riferibile all'iniziativa dell'azione penale (insanabile) e la nullità relativa alla partecipazione necessaria del P.M.; la mancata delega del P.M. integra, se si ritiene mancante, una nullità generale ai sensi dell'art.178(1)(b) ma non una nullità insanabile e va rilevata nei termini previsti dall'art.180 c.p.p.
art. 162 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 162 disp. att. c.p.p.
L'articolo non prevede l'obbligo di allegazione della delega al verbale; gli atti del P.M. sono assistiti da presunzione di legittimità e la delega si presume sussistente fino a prova contraria.
art. 180 cod. proc. pen.
Le nullità generali devono essere rilevate nei modi e nei termini stabiliti dall'art.180; se eccepite tardivamente, vengono dichiarate inammissibili.
art. 20-bis cod. pen.
La sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria è disciplina introdotta dalla norma; tuttavia non costituisce un diritto automatico dell'imputato e la relativa istanza deve essere formulata tempestivamente (p.es. nell'atto di appello o con motivi aggiunti) perché il giudice si pronunci.
D.L.vo n.150/2022, art. 95 (disciplina transitoria)
art. 95 D.L.vo n.150/2022
La Corte ha rilevato che la norma (art.20-bis) era già in vigore all'atto dell'appello; pertanto la disciplina transitoria invocata dal ricorrente non era applicabile per rendere ammissibile la richiesta proposta tardivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende, conformemente a quanto previsto dall'art.616.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso era formulato ai sensi dell'art.606 lett. c) (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati o tardivi e ha dichiarato l'inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata allegazione in udienza della delega del pubblico ministero non determina automaticamente una nullità insanabile: vige la presunzione di legittimità degli atti del P.M. e la delega si presume esistente fino a prova contraria.
- Se si vuole dedurre l'assenza di delega del P.M. come causa di nullità, la questione deve essere eccepita tempestivamente nei modi previsti (art. 180 c.p.p.); sollevare l'eccezione per la prima volta in appello può determinare la sua inammissibilità per tardività.
- La richiesta di applicazione di nuove disposizioni che consentono pene sostitutive (es. art.20-bis c.p.) deve essere avanzata tempestivamente e con la necessaria procura: presentarla solo nelle conclusioni scritte del grado di appello, senza procura speciale e senza essere stata introdotta nell'atto di impugnazione o con motivi aggiunti, è in genere considerata tardiva.
- La sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria non costituisce un diritto automatico dell'imputato; è una misura discrezionale del giudice che richiede una richiesta formale e tempestiva e il ricorrente deve dimostrare il relativo presupposto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e l'applicazione di ammende ex art.616 c.p.p.; è quindi essenziale curare la tempestività e la forma delle eccezioni e delle richieste difensive.
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