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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16805/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società in liquidazione per ottenere la restituzione di un pagamento di euro 11.529,00 eseguito poco prima della dichiarazione di fallimento in favore di una società che aveva svolto per la debitrice attività di verifica dei rapporti bancari e di predisposizione di relazioni su eventuali irregolarità. Il tribunale ha accolto la domanda revocando il pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. e rigettando la tesi dell’accipiens secondo cui il pagamento era esente da revocatoria per le ipotesi di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) e/o f), l.fall. In appello la società convenuta ha sostenuto, da un lato, che la prestazione resa fosse una fornitura di servizi strumentale all’attività d’impresa della debitrice e quindi non revocabile, dall’altro che difettasse la prova della scientia decoctionis; ha inoltre censurato la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo relativo all’esenzione ex lett. f). La corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 67, comma 3, lett. a) e f), l.fall., degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il servizio dovesse ritenersi strumentale all’impresa e che il fallimento non avesse provato, con elementi idonei, la conoscenza dello stato d’insolvenza; ha anche contestato la statuizione d’inammissibilità del motivo d’appello relativo alla lett. f).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di specificità richiesto per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, non riportando in modo autosufficiente il contenuto del gravame e le ragioni della pretesa erroneità della decisione. Quanto all’art. 67, comma 3, lett. a), ha confermato che l’esenzione riguarda solo i pagamenti del prezzo di forniture di beni o servizi inserite nel ciclo produttivo dell’impresa e immediatamente espressive dell’attività imprenditoriale, non prestazioni consulenziali o investigative finalizzate a verifiche bancarie e alla monetizzazione di crediti, pur utili ad incrementare l’attivo o ridurre il passivo. Ha inoltre ribadito che la prova della scientia decoctionis può essere desunta anche da presunzioni semplici, e che la valutazione degli indizi e della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito, non essendo censurabile in cassazione come violazione di legge quando la critica si risolva in una diversa lettura del fatto; nel caso concreto, il ragionamento presuntivo della corte territoriale è stato ritenuto plausibile e non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    consente la revoca dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto quando ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi dell’azione revocatoria fallimentare.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    l’esenzione opera solo per il corrispettivo di forniture di beni e servizi eseguite nell’esercizio dell’attività d’impresa e inserite nel relativo ciclo produttivo, secondo termini e prassi rilevanti tra le parti.

  • art. 67, comma 3, lett. f), l.fall.

    l’esenzione invocata per i pagamenti relativi a prestazioni di lavoro o collaborazione richiede un’eccezione tempestivamente allegata e specifica, non rilevabile d’ufficio nel modo prospettato dalla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato come parametro della censura, ma la doglianza viene in sostanza ricondotta a una contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e delle presunzioni rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi.

  • art. 2697 c.c.

    la prova della scientia decoctionis grava sul fallimento, ma può essere assolta anche mediante presunzioni semplici.

  • art. 2727 c.c.

    legittima il ricorso alle presunzioni semplici per risalire dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità riguarda l’eventuale macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, non la mera diversa lettura del compendio indiziario.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è inammissibile usarlo per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove; può censurarsi solo una vera falsa applicazione di legge o una macroscopica errata sussunzione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e riprodotto nel ricorso, non alla mera critica di una diversa valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei fatti processuali rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del giudizio di legittimità.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto è stata ritenuta non apparente né contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. è applicabile soltanto ai pagamenti che costituiscono il corrispettivo di forniture di beni o servizi inserite nel ciclo produttivo dell’impresa, cioè riferibili in modo diretto all’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale; non basta che la prestazione sia genericamente utile a ridurre il passivo o ad aumentare l’attivo del debitore.
  • La nozione di "forniture" rilevante ai fini dell’esenzione non comprende prestazioni consulenziali o investigative che, pur finalizzate a verifiche su rapporti bancari o a iniziative di recupero/contestazione di poste debitorie, non si inseriscano nel normale esercizio dell’impresa.
  • L’eccezione di esenzione dalla revocatoria fallimentare è un’eccezione in senso stretto e richiede una tempestiva e specifica allegazione da parte del convenuto; il giudice non può integrarla d’ufficio sulla base di deduzioni generiche o non autosufficienti.
  • La scientia decoctionis dell’accipiens può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e conducano a una inferenza non irragionevole circa la conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato sulla presunzione e sugli indizi è ammesso solo per macroscopici errori di sussunzione o per omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato nel ricorso.
  • La contestazione in sede di legittimità della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello richiede di riportare in modo autosufficiente il contenuto del motivo e di spiegare puntualmente perché esso sarebbe stato specifico.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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