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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza del 15 luglio 2025 n. 1013 del Tribunale del Lavoro di Firenze notificata in forma esecutiva in data 22 luglio 2025 e passata in giudicato in data 21 agosto 2025 con la quale il Tribunale del Lavoro di Firenze in accoglimento del ricorso ha condannato il Ministero convenuto “al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria”.

Giustizia amministrativa202503717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze n. 1013 del 15 luglio 2025, quanto al pagamento delle spese processuali distratte in favore dell’avvocata antistataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze, divenuta definitiva il 21 agosto 2025 e notificata in forma esecutiva al Ministero il 22 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute, contributo unificato e ulteriori accessori di legge, con distrazione delle spese in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di pagare, ove non già corrisposte, le somme riconosciute dal titolo esecutivo, comprensive degli ulteriori accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei successivi sessanta giorni su richiesta della parte interessata e senza diritto a compenso. Il TAR ha inoltre riconosciuto la penalità di mora di euro 10,00 per ciascun giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all’insediamento del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha richiamato anche la possibilità di eseguire la sentenza mediante pagamento in conto sospeso, anche in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, il ritardo dell’amministrazione consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso

    L’insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata corresponsione delle somme dovute legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può imporre all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per l’ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • L’incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio non esonera l’amministrazione dall’obbligo di eseguire una sentenza di condanna al pagamento; l’esecuzione può avvenire mediante il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
  • La penalità di mora può essere liquidata in una somma giornaliera a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’insediamento del commissario ad acta, quando la domanda di astreinte sia non manifestamente iniqua e persista l’inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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