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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35383/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, dopo che l'ente previdenziale aveva cancellato la sua posizione ritenendo fittizio il rapporto di lavoro agricolo denunciato da un'azienda. Secondo l'accertamento ispettivo posto a base del provvedimento amministrativo, l'azienda non avrebbe realmente impiegato il lavoratore nella lavorazione dei terreni indicati, perché tali terreni risultavano non detenuti dall'azienda medesima ma concessi in comodato ad altra impresa agricola. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, valorizzando il verbale ispettivo e reputando inattendibili le testimonianze favorevoli al lavoratore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione solo sul verbale ispettivo dell'ente senza considerare altri cinque verbali ispettivi relativi ad annualità diverse, dai quali emergeva che i terreni erano lavorati solo dall'azienda titolare e dai suoi dipendenti. Con un secondo motivo denunciava violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la motivazione sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo fosse apparente o comunque superficiale e che la Corte avesse omesso di considerare i medesimi verbali ispettivi richiamati nel primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha quindi rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata e quella di primo grado erano conformi nella ricostruzione dei fatti, avendo entrambe escluso la sussistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato sulla base del medesimo verbale ispettivo e della ritenuta inattendibilità delle deposizioni testimoniali. Il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in presenza di doppia conforme, tale censura è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. ed è comunque non idonea a integrare una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che non sussiste quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., mirava a sollecitare un nuovo esame del merito in un caso di doppia conforme; quanto alla lamentata carenza motivazionale, la Corte ha osservato che la censura si riduceva a una critica alla valutazione di inattendibilità dei testi, non essendo quindi configurabile un vizio di motivazione tale da giustificare la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a riesaminare il fatto e la prova, non a denunciare un vero errore di riparto dell'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per una mera diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito; è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende regole legali sulla prova.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca alle prove un diverso peso rispetto a quello auspicato dalla parte; la violazione ricorre solo in ipotesi di uso distorto delle prove legali o di recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza di mancanza o apparenza della motivazione è stata esclusa perché la sentenza conteneva una motivazione sufficiente, e la censura si traduceva in realtà in una contestazione del merito della valutazione testimoniale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia sentenza conforme fondata sugli stessi fatti e sulle stesse ragioni decisorie, il motivo che solleciti la revisione dell'accertamento di fatto è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e il motivo si risolve nella richiesta di rivalutare il merito.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto storico e delle prove poste a base delle decisioni di merito, salvo che sia dedotto un vizio autonomo e specifico diverso dalla mera critica al merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con la contestazione dell'apprezzamento probatorio: essa è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte ritualmente, disattenda prove legali oppure attribuisca valore di piena prova a elementi che ne sono privi.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se il fatto indicato è in realtà solo un diverso elemento istruttorio già valutato o se il motivo si limita a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
  • La denunciata insufficienza o apparenza della motivazione non sussiste quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della valutazione di inattendibilità delle prove testimoniali e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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