Sentenza n. 806/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 228/2025, pubblicata dal Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, in data 30.07.2025 (R.G. n. 68/2024), notificata in data 27.08.2025 avente ad oggetto differenze retributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la prima posizione economica e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all'attribuzione della prima posizione economica prevista dalla disciplina contrattuale del personale ATA, con decorrenza dal 28 giugno 2022, e al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi dalla messa in mora. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 agosto 2025, non era stata impugnata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era pertanto passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e l'inerzia non contestata del Ministero, ritenendo così integrati i presupposti degli artt. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e 14 d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, con il compito di provvedere al pagamento o all'accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme dovute, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata altresì applicata una penalità di mora: se il Ministero non adempirà entro il termine di novanta giorni, dovrà versare alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio tale penalità e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere stabilita per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la sua quantificazione deve bilanciare funzione sollecitatoria e funzione sanzionatoria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme.
art. 475 c.p.c.
A seguito delle modifiche della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È stato modificato dalla riforma Cartabia nel senso richiamato dal TAR, con conseguente non necessità della formula esecutiva per proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 2, sequenza contrattuale per il personale ATA, CCNL 29.11.2007
attribuzione della prima posizione economica
Costituisce la disciplina contrattuale sostanziale in base alla quale il giudicato del giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto retributivo della dipendente.
Accordo Nazionale 20.10.2008
È richiamato quale fonte contrattuale della prima posizione economica riconosciuta dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione il pagamento di somme, anche quando il titolo non rechi la formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali di un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme, il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata attribuendo al termine giudiziale di adempimento efficacia liberatoria e prevedendo, in caso di sua inosservanza, l'applicazione retroattiva della penalità a decorrere dalla comunicazione della sentenza; la quantificazione deve coniugare funzione sollecitatoria e funzione sanzionatoria.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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