Cassazione Civile, Ordinanza n. 13601/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della lite, dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto in 20 rate e dell'effetto estintivo della procedura sul giudizio pendente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate e rilevando l'assenza dei presupposti per il cd. doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasceva da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva imputato alla contribuente, per l'anno d'imposta 2007, un maggior reddito in via presuntiva ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973. L'accertamento era stato attivato a seguito di un questionario rivolto alla figlia della contribuente, dal quale risultava l'acquisto di un appartamento nel 2011 per euro 400.000; sulla base di tale elemento l'Ufficio aveva esteso le verifiche alla nucleo familiare. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio. Avverso tale decisione gli eredi proponevano ricorso per cassazione su tre motivi, ma nelle more depositavano memoria e documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dal D.L. 119/2018, art. 6-7, e il regolare pagamento delle rate concordate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973
Norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico del maggior reddito contestato alla contribuente.
D.L. 119/2018, artt. 6-7, conv. in L. 136/2018
La definizione agevolata della controversia tributaria pendente, una volta validamente perfezionata con il pagamento delle rate, produce effetto estintivo del giudizio e determina sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza del cd. doppio contributo unificato in presenza dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- La valida adesione a una definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dal pagamento integrale o rateale secondo le modalità previste, determina l'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando interviene una causa estintiva del processo per definizione agevolata, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato, mancando i presupposti processuali per la relativa applicazione.
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