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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25914/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La società proprietaria di un immobile, già locato a una società poi fallita, ha chiesto il pagamento in prededuzione dei canoni maturati dopo la dichiarazione di fallimento della conduttrice e fino alla cessazione dell'occupazione. Il giudice delegato aveva definito l'istanza con un provvedimento di "non luogo a provvedere", ritenendo sostanzialmente di poter riconoscere solo un equo indennizzo e di poter operare compensazione con la cauzione trattenuta. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall., affermando che il provvedimento del giudice delegato non era il decreto di esecutività dello stato passivo, ma un atto diverso, impugnabile semmai con reclamo ex art. 26 l.fall. La ricorrente ha censurato tale impostazione, sostenendo che si trattava comunque di una rituale domanda di ammissione di credito prededucibile al passivo, poi negata nel merito, e che quindi il rimedio corretto era l'opposizione allo stato passivo; con il secondo motivo ha denunciato anche l'omesso esame del merito della domanda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Cuneo e ha rinviato la causa al medesimo tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché esamini l'opposizione allo stato passivo proposta dalla società ricorrente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità: la domanda riguardava un credito prededucibile soggetto alle forme di accertamento previste dall'art. 111-bis l.fall., e il provvedimento del giudice delegato, avendo sostanzialmente negato il credito, doveva essere scrutinato con il rimedio ex artt. 98 e 99 l.fall. e non con il reclamo ex art. 26 l.fall.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    è il rimedio corretto per l'opposizione contro la decisione che incide sull'ammissione del credito al passivo; non va escluso quando il provvedimento del giudice delegato, pur formalmente diverso, abbia sostanzialmente negato l'ammissione del credito richiesto.

  • art. 99 l.fall.

    si applica quale prosecuzione del rimedio di opposizione allo stato passivo, quando la domanda riguarda l'accertamento di un credito insinuato o da insinuare al passivo.

  • art. 111-bis l.fall.

    i crediti prededucibili devono essere accertati secondo le modalità del capo V della legge fallimentare, salvo le eccezioni previste; se contestati, l'accertamento segue le forme previste per l'accertamento del passivo.

  • art. 26 l.fall.

    il reclamo è utilizzabile per i provvedimenti del giudice delegato impugnabili in via autonoma, ma non quando la legge prevede un diverso mezzo di impugnazione, come per i provvedimenti che incidono sull'ammissione del credito al passivo.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina della domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per la violazione di legge denunciata con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    la Corte ha dichiarato procedibile il ricorso nonostante il deposito oltre il termine ordinario, per effetto della sospensione emergenziale dei termini.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso alla luce della sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid-19.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    ha sospeso il decorso dei termini dei procedimenti civili nel periodo emergenziale.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione dei termini processuali disposto per l'emergenza Covid-19.

  • art. 2764 c.c.

    richiamato solo come titolo di privilegio già ottenuto per canoni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • I crediti prededucibili, quando siano contestati, devono essere accertati nelle forme previste per l'accertamento del passivo fallimentare, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge fallimentare.
  • La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla sostanza del provvedimento e della domanda, non solo dalla sua veste formale: se il giudice delegato ha sostanzialmente negato l'ammissione di un credito al passivo, la tutela è quella dell'opposizione allo stato passivo.
  • Il reclamo ex art. 26 l.fall. non è esperibile quando il provvedimento impugnato rientra in un procedimento per l'accertamento di un credito soggetto a una specifica impugnazione tipica.
  • In caso di errore sul mezzo di impugnazione nei procedimenti concorsuali, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti per verificare la corretta qualificazione del provvedimento e del rimedio esperibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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