Sentenza n. 2725/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della Determina Dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QI/96687/2024 del 13.05.2024 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio - di rigetto della richiesta di condono edilizio di cui al prot. 0/553542.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un’unità immobiliare sita in Roma, via Salpione n. 46
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004, relativo alla realizzazione di un’unità immobiliare di 52,40 mq di superficie utile residenziale e 12,10 mq di superficie non residenziale. Con il primo motivo ha dedotto violazione della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che sull’area non gravasse un vincolo paesaggistico rilevante, poiché sarebbe stato presente soltanto un modesto canale per la raccolta delle acque piovane, non iscritto negli elenchi delle acque pubbliche; ha inoltre valorizzato l’urbanizzazione dell’area e l’attuale destinazione residenziale del corso d’acqua. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e omesso bilanciamento degli interessi, richiamando il rilascio di condoni in favore di proprietari di immobili situati nello stesso stabile e il legittimo affidamento maturato per effetto del tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 32, comma 27, lett. d), e 37 della l. n. 326/2003, dell’art. 6 della l.r. n. 12/2004 e degli artt. 31, 32 e 33 della l. n. 47/1985, sostenendo che si fosse formato il silenzio-assenso, che il vincolo paesaggistico fosse sopravvenuto rispetto all’ultimazione dell’abuso e che l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere dell’Autorità tutoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dal Comune e del precedente del Consiglio di Stato, che il Canale Palocco è ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche e nelle relative cartografie; sussiste quindi il vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. Poiché l’intervento costituisce un abuso maggiore, rientrante nei numeri 1, 2 o 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esso non è condonabile in area vincolata, neppure se il vincolo comporta un’inedificabilità relativa o l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica; il parere favorevole dell’Autorità paesaggistica è richiesto soltanto per gli interventi minori indicati ai numeri 4, 5 e 6. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego di condono è espressione di potere vincolato e non consente di invocare la disparità di trattamento rispetto a eventuali condoni illegittimamente rilasciati in casi analoghi. Neppure il lungo tempo trascorso può consolidare un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione abusiva. Il condono relativo al vicino, inoltre, riguardava il diverso regime della l. n. 47/1985, meno restrittivo rispetto a quello della l. n. 326/2003. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso la formazione del silenzio-assenso, poiché un titolo tacito può formarsi soltanto quando l’istanza sia almeno riconducibile al modello normativo astratto; non può invece formarsi su una domanda avente a oggetto un’opera radicalmente non condonabile per legge. Ha inoltre ritenuto applicabile la disciplina regionale più restrittiva della l.r. n. 12/2004, vigente al momento della presentazione della domanda, che estende l’insanabilità anche ai vincoli sopravvenuti tassativamente elencati dalla legge regionale. Essendo il rigetto vincolato e doveroso, è irrilevante la mancata acquisizione del parere dell’Autorità tutoria, perché tale parere non avrebbe comunque potuto superare la preclusione normativa derivante dalla tipologia dell’abuso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
l. 326/2003
art. 32, comma 27, lett. d); art. 37
Il condono in area sottoposta a vincolo paesaggistico è escluso per gli abusi maggiori e consentito, nei limiti normativi, soltanto per gli interventi minori indicati dalla disciplina; la preclusione opera anche in presenza di vincoli sopravvenuti secondo la disciplina applicabile.
l.r. Lazio 12/2004
La disciplina regionale, applicabile perché vigente alla data di presentazione della domanda, amplia le ipotesi di insanabilità includendo determinati vincoli sopravvenuti tassativamente individuati.
d.lgs. 42/2004
art. 134, comma 1, lett. b); art. 142, comma 1, lett. c)
Sono paesaggisticamente tutelate per legge le fasce di 150 metri relative ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici iscritti negli elenchi previsti dalla normativa sulle acque pubbliche; il Canale Palocco rientra in tale elenco.
d.l. 269/2003
art. 32; allegato 1, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Il condono ex art. 32 è applicabile in area vincolata esclusivamente agli interventi minori dei numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela; gli abusi maggiori dei numeri 1, 2 e 3 non sono sanabili.
l. 47/1985
Il primo condono edilizio prevede un regime meno restrittivo rispetto alla l. n. 326/2003, sicché, per il vincolo considerato, l’opera può essere condonabile previo parere favorevole dell’Autorità tutoria.
l. 241/1990
Le censure procedimentali non possono condurre all’annullamento quando il rigetto costituisce applicazione vincolata di una preclusione normativa insuperabile.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, la presenza di un vincolo paesaggistico comporta l’assoluta insanabilità degli abusi maggiori indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003; il parere favorevole dell’Autorità paesaggistica può rilevare soltanto per gli interventi minori indicati ai numeri 4, 5 e 6.
- La qualificazione di un corso d’acqua come acqua pubblica, ai fini dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, può essere comprovata dalla sua inclusione negli elenchi delle acque pubbliche e dalla corrispondente individuazione nelle cartografie ufficiali.
- Il diniego di condono edilizio fondato su una preclusione normativa è espressione di potere vincolato; pertanto, il rilascio di provvedimenti favorevoli in casi analoghi non fonda una pretesa alla parità di trattamento, se tali provvedimenti risultano a loro volta illegittimi.
- Il decorso del tempo dalla presentazione della domanda di condono non consolida un legittimo affidamento sulla conservazione di un abuso edilizio, né impedisce il successivo diniego quando manchino i presupposti legali della sanatoria.
- Il silenzio-assenso non può formarsi su un’istanza radicalmente inconfigurabile rispetto al modello normativo e relativa a un’opera la cui condonabilità sia esclusa direttamente dalla legge; la completezza documentale dell’istanza non supera tale preclusione.
- Quando la non condonabilità dell’opera deriva direttamente dalla legge e dalla tipologia dell’abuso, l’omessa acquisizione del parere dell’Autorità paesaggistica non incide sulla legittimità del diniego, poiché il parere non potrebbe comunque superare la preclusione normativa.
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